XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2282




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Durata e canone dei contratti di affitto).

        1. La durata di un contratto di affitto è determinata dalle parti contraenti, in funzione dell'uso cui è destinato il bene oggetto di contrattazione e con riferimento alle indicazioni di cui al comma 2.
        2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per ciascuna delle produzioni agrarie ottenute sul proprio territorio, indicano la durata del ciclo economico, con riferimento sia alle diverse realtà produttive presenti sia alle principali tecniche agronomiche adottate nell'ambito della stessa regione o provincia autonoma.
        3. Il canone rappresenta il prezzo d'uso del fattore produttivo terra ed è determinato attraverso la libera contrattazione tra le parti.
        4. I contratti di affitto di cui al presente articolo sono soggetti a registrazione presso l'ufficio del registro territorialmente competente. Tali registrazioni non comportano oneri fiscali a carico delle parti contraenti.


Art. 2.

(Misure in favore della diffusione
dei contratti di affitto).

        1. In caso di mancato rinnovo del contratto di affitto, il proprietario che lascia i terreni sfitti e che contemporaneamente non svolge su di essi attività agricole, è soggetto alle seguenti imposizioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF):

                a) aumento del 33 per cento del reddito dominicale ai fini IRPEF per il proprietario che lascia i terreni sfitti e che contemporaneamente non svolge su di essi attività agricole per un periodo superiore ad un anno dopo la scadenza del contratto di affitto;

                b) aumento del 100 per cento del reddito dominicale ai fini IRPEF per il proprietario che lascia i terreni sfitti e che contemporaneamente non svolge su di essi attività agricole per un periodo superiore a tre anni dopo la scadenza del contratto di affitto.

        2. In caso di morte del proprietario nell'anno di scadenza del contratto di affitto e di conseguente successione degli eredi sul fondo, gli aumenti di cui al comma 1, lettera a), sono applicati dopo due anni dalla scadenza del contratto medesimo.
        3. Per il proprietario che rinnova un contratto di affitto è prevista una riduzione nella misura del 20 per cento sul reddito dominicale ai fini IRPEF. Tale agevolazione è applicata per l'intera durata del contratto di affitto.
        4. Per il proprietario che affitta terreni in zone svantaggiate o montane, per lo svolgimento di attività agricole nell'ambito dei programmi comunitari in favore dell'agro-ambiente, dell'imboschimento e dello sviluppo rurale è prevista una ulteriore riduzione del reddito dominicale ai fini IRPEF, nella misura del 10 per cento in più rispetto a quanto indicato al comma 3.
        5. Per i giovani agricoltori, come definiti alla vigente normativa comunitaria, è prevista la detraibilità ai fini fiscali del canone di affitto, fino al compimento del quarantesimo anno di età.
        6. Per il proprietario che rinnova un contratto di affitto, le amministrazioni comunali hanno facoltà di applicare una riduzione del 20 per cento dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.


Art. 3.

(Rinnovo e risoluzione
del contratto di affitto).

        1. In mancanza di disdetta di una delle parti il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per una durata pari a quella prevista dal contratto in scadenza.
        2. Il proprietario che non intende rinnovare il contratto di affitto è tenuto a comunicare tale intenzione all'affittuario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non prima di un anno e non oltre i sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo.
        3. L'affittuario può recedere dal contratto di affitto in qualsiasi momento, comunicando, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la propria volontà di recedere al locatore con un termine di preavviso non inferiore a sei mesi.
        4. La risoluzione del contratto di affitto può essere pronunciata nel caso di gravi e provate inadempienze da parte dell'affittuario, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative ed alla instaurazione di rapporti di subaffitto.
        5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in funzione dei loro obiettivi di politica agraria, hanno facoltà di costituire, con risorse proprie, un fondo di salvaguardia per la concessione di contributi temporanei agli agricoltori che siano stati costretti a lasciare i terreni in affitto e che non siano riusciti a stipulare un nuovo contratto. La determinazione delle modalità di concessione di tali contributi, nonché la loro entità e durata, è demandata alle regioni e province autonome medesime.
        6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono uno specifico organo cui il proprietario e l'affittuario possono ricorrere in caso di controversie sull'interpretazione ed esecuzione dei contratti di affitto.


Art. 4.

(Opere di miglioramento fondiario).

        1. Ciascuna delle parti contraenti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo.
        2. La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al comma 1 comunica tale intenzione all'altra parte mediante raccomandata con avviso di ricevimento, corredata del progetto per la realizzazione delle opere stesse.
        3. In caso di mancato accordo tra le parti, le regioni e le province autonome competenti per territorio esprimono, previa richiesta della parte interessata, un giudizio favorevole o contrario in merito alla esecuzione delle opere, indicando eventuali modifiche tecniche da apportare al progetto ed assegnando, in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e la ultimazione delle opere.
        4. Il locatore che ha effettuato le opere di cui al comma 1 può rinegoziare con l'affittuario l'entità del canone e la durata del contratto di affitto concordate al momento della stipula del contratto medesimo.
        5. L'affittuario che ha eseguito le opere di cui al comma 1 può rinegoziare con il proprietario l'entità del canone e la durata del contratto di affitto concordate al momento della stipula del contratto medesimo.
        6. L'affittuario che ha eseguito le opere di cui al comma 1, ferma restando la possibilità di concordare con il proprietario il parziale o totale riscatto del valore di mercato delle opere medesime attraverso la variazione dell'entità del canone di affitto, al momento della cessazione del contratto ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti effettuati, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato, a condizione che tali miglioramenti siano stati realizzati con il consenso delle parti.


Art. 5.

(Diritto di prelazione).

        1. Il proprietario che intende alienare il fondo comunica, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la proposta di alienazione all'affittuario, il quale ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla data di ricezione della raccomandata. Decorso inutilmente tale termine l'affittuario decade dal diritto.
        2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, un imprenditore agricolo proprietario o conduttore può esercitare diritto di prelazione nel caso di vendita di un fondo confinante.


Art. 6.

(Entrata in vigore).

        1. Ogni precedente disposizione di legge in materia di fondi rustici è abrogata. Sono fatti salvi gli effetti di legge per i contratti di affitto stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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