XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2282
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Durata e canone dei contratti di affitto).
1. La durata di un contratto di affitto è determinata
dalle parti contraenti, in funzione dell'uso cui è destinato
il bene oggetto di contrattazione e con riferimento alle
indicazioni di cui al comma 2.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per ciascuna delle produzioni agrarie ottenute sul
proprio territorio, indicano la durata del ciclo economico,
con riferimento sia alle diverse realtà produttive presenti
sia alle principali tecniche agronomiche adottate nell'ambito
della stessa regione o provincia autonoma.
3. Il canone rappresenta il prezzo d'uso del fattore
produttivo terra ed è determinato attraverso la libera
contrattazione tra le parti.
4. I contratti di affitto di cui al presente articolo sono
soggetti a registrazione presso l'ufficio del registro
territorialmente competente. Tali registrazioni non comportano
oneri fiscali a carico delle parti contraenti.
Art. 2.
(Misure in favore della diffusione
dei contratti di affitto).
1. In caso di mancato rinnovo del contratto di affitto, il
proprietario che lascia i terreni sfitti e che
contemporaneamente non svolge su di essi attività agricole, è
soggetto alle seguenti imposizioni ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF):
a) aumento del 33 per cento del reddito
dominicale ai fini IRPEF per il proprietario che lascia i
terreni sfitti e che contemporaneamente non svolge su di essi
attività agricole per un periodo superiore ad un anno dopo la
scadenza del contratto di affitto;
b) aumento del 100 per cento del reddito
dominicale ai fini IRPEF per il proprietario che lascia i
terreni sfitti e che contemporaneamente non svolge su di essi
attività agricole per un periodo superiore a tre anni dopo la
scadenza del contratto di affitto.
2. In caso di morte del proprietario nell'anno di scadenza
del contratto di affitto e di conseguente successione degli
eredi sul fondo, gli aumenti di cui al comma 1, lettera a),
sono applicati dopo due anni dalla scadenza del contratto
medesimo.
3. Per il proprietario che rinnova un contratto di affitto
è prevista una riduzione nella misura del 20 per cento sul
reddito dominicale ai fini IRPEF. Tale agevolazione è
applicata per l'intera durata del contratto di affitto.
4. Per il proprietario che affitta terreni in zone
svantaggiate o montane, per lo svolgimento di attività
agricole nell'ambito dei programmi comunitari in favore
dell'agro-ambiente, dell'imboschimento e dello sviluppo rurale
è prevista una ulteriore riduzione del reddito dominicale ai
fini IRPEF, nella misura del 10 per cento in più rispetto a
quanto indicato al comma 3.
5. Per i giovani agricoltori, come definiti alla vigente
normativa comunitaria, è prevista la detraibilità ai fini
fiscali del canone di affitto, fino al compimento del
quarantesimo anno di età.
6. Per il proprietario che rinnova un contratto di
affitto, le amministrazioni comunali hanno facoltà di
applicare una riduzione del 20 per cento dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili.
Art. 3.
(Rinnovo e risoluzione
del contratto di affitto).
1. In mancanza di disdetta di una delle parti il contratto
di affitto si intende tacitamente rinnovato per una durata
pari a quella prevista dal contratto in scadenza.
2. Il proprietario che non intende rinnovare il contratto
di affitto è tenuto a comunicare tale intenzione
all'affittuario mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, non prima di un anno e non oltre i sei mesi dalla
data di scadenza del contratto medesimo.
3. L'affittuario può recedere dal contratto di affitto in
qualsiasi momento, comunicando, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, la propria volontà di recedere al
locatore con un termine di preavviso non inferiore a sei
mesi.
4. La risoluzione del contratto di affitto può essere
pronunciata nel caso di gravi e provate inadempienze da parte
dell'affittuario, particolarmente in relazione agli obblighi
inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale
coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del
fondo medesimo e delle attrezzature relative ed alla
instaurazione di rapporti di subaffitto.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in funzione dei loro obiettivi di politica agraria,
hanno facoltà di costituire, con risorse proprie, un fondo di
salvaguardia per la concessione di contributi temporanei agli
agricoltori che siano stati costretti a lasciare i terreni in
affitto e che non siano riusciti a stipulare un nuovo
contratto. La determinazione delle modalità di concessione di
tali contributi, nonché la loro entità e durata, è demandata
alle regioni e province autonome medesime.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano costituiscono uno specifico organo cui il proprietario
e l'affittuario possono ricorrere in caso di controversie
sull'interpretazione ed esecuzione dei contratti di
affitto.
Art. 4.
(Opere di miglioramento fondiario).
1. Ciascuna delle parti contraenti può eseguire opere di
miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli
ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le
medesime non modifichino la destinazione agricola del
fondo.
2. La parte che intende proporre la esecuzione delle opere
di cui al comma 1 comunica tale intenzione all'altra parte
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, corredata del
progetto per la realizzazione delle opere stesse.
3. In caso di mancato accordo tra le parti, le regioni e
le province autonome competenti per territorio esprimono,
previa richiesta della parte interessata, un giudizio
favorevole o contrario in merito alla esecuzione delle opere,
indicando eventuali modifiche tecniche da apportare al
progetto ed assegnando, in caso di giudizio favorevole, un
termine per l'inizio e la ultimazione delle opere.
4. Il locatore che ha effettuato le opere di cui al comma
1 può rinegoziare con l'affittuario l'entità del canone e la
durata del contratto di affitto concordate al momento della
stipula del contratto medesimo.
5. L'affittuario che ha eseguito le opere di cui al comma
1 può rinegoziare con il proprietario l'entità del canone e la
durata del contratto di affitto concordate al momento della
stipula del contratto medesimo.
6. L'affittuario che ha eseguito le opere di cui al comma
1, ferma restando la possibilità di concordare con il
proprietario il parziale o totale riscatto del valore di
mercato delle opere medesime attraverso la variazione
dell'entità del canone di affitto, al momento della cessazione
del contratto ha diritto ad una indennità corrispondente
all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a
seguito dei miglioramenti effettuati, con riferimento al
valore attuale di mercato del fondo non trasformato, a
condizione che tali miglioramenti siano stati realizzati con
il consenso delle parti.
Art. 5.
(Diritto di prelazione).
1. Il proprietario che intende alienare il fondo comunica,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la proposta di
alienazione all'affittuario, il quale ha facoltà di esercitare
il diritto di prelazione entro tre mesi dalla data di
ricezione della raccomandata. Decorso inutilmente tale termine
l'affittuario decade dal diritto.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, un
imprenditore agricolo proprietario o conduttore può esercitare
diritto di prelazione nel caso di vendita di un fondo
confinante.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. Ogni precedente disposizione di legge in materia di
fondi rustici è abrogata. Sono fatti salvi gli effetti di
legge per i contratti di affitto stipulati anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.