XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2281
Onorevoli Colleghi! - La normativa in vigore in materia
di omogeneizzazione stipendiale prevede trattamenti diversi
tra il personale delle Forze armate e quello delle Forze di
polizia. In particolare, gli ufficiali delle Forze armate
conseguono, dopo 15 e 25 anni dalla nomina ad ufficiale,
rispettivamente "lo stipendio" del colonnello e del brigadier
generale, con esclusione dell'indennità operativa, mentre agli
ufficiali ed ai funzionari delle Forze di polizia è attribuita
con identiche modalità l'intera retribuzione dirigenziale,
comprensiva dell'indennità pensionabile, corrispondente
all'indennità d'impiego operativo delle Forze armate.
La necessità di armonizzare un trattamento economico
fondamentale nella carriera degli ufficiali deriva dal
principio generale che regola i trattamenti economici del
comparto sicurezza-difesa e trova la sua motivazione nella
considerazione che, a differenza di altri soggetti pubblici,
presso i quali è possibile l'accesso ai gradi e alle
qualifiche dirigenziali per i giovani in possesso di diploma
di laurea, tutto ciò non è compatibile con i vincoli della
carriera militare il cui inizio è obbligatoriamente collegato
all'assunzione dei gradi propri degli ufficiali inferiori.
Con la nostra proposta di legge viene sanata quindi una
sperequazione, estendendo il criterio di omogeneizzazione
all'intero trattamento economico degli aventi diritto.
Prevediamo infine di riconoscere agli ufficiali e ai
funzionari reclutati a nomina diretta nei ruoli per i quali è
previsto il titolo del diploma di laurea, un abbattimento
equivalente alla durata del corso legale di laurea, meno due
anni.
Peraltro, si osserva che la copertura finanziaria della
presente proposta di legge, pari a 10,108 milioni di euro
annui per gli anni 2002, 2003 e 2004, è reperibile negli
stanziamenti previsti per il Ministero della difesa con la
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), nella
parte della tabella A relativa allo stesso dicastero. Pertanto
si è provveduto ad individuare la copertura degli oneri
derivanti dall'attuazione della legge nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.