XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2281
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto
dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298, e successive modificazioni, in materia di completo
allineamento giuridico ed economico tra gli ufficiali delle
Forze armate e dell'Arma dei carabinieri con i funzionari
delle Forze di polizia, alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 3, lettera a), le
parole: "lo stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il
trattamento economico";
b) all'articolo 5, comma 3, lettera b), le
parole: "lo stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il
trattamento economico".
Art. 2.
1. Per gli ufficiali dei corpi e dei ruoli per i quali è
previsto il diploma di laurea, reclutati a nomina diretta o
provenienti dal complemento, il periodo di 15 o di 25 anni
previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere a) e
b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive
modificazioni, è ridotto della durata del corso legale di
laurea, meno due anni.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 10,108 milioni di euro annui per gli anni 2002,
2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.