XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2280
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni il mercato dei
ricambi per automobili e ciclomotori ha perso circa 4.000
punti di distribuzione con una perdita stimata in circa 12.000
unità lavorative.
I problemi per tutti gli operatori del settore derivano
dalla approvazione nella precedente legislatura, della legge
per la rottamazione delle auto e delle motociclette
(decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e
decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403).
Queste leggi hanno tolto dal mercato circolante, perché
inquinanti, le auto non catalitiche e le moto di una certa
anzianità, con un risultato positivo per l'ambiente, ma
devastante per i venditori di ricambi di auto e moto, i quali
si sono ritrovati da un giorno all'altro partite di prodotti
praticamente invendibili.
Infatti oggi in Italia i magazzini di ricambi per auto e
moto sono circa 9.000 e le previsioni portano a ipotizzare la
chiusura a causa delle norme sulla rottamazione, di circa il
65 per cento di essi.
E' sotto gli occhi di tutti l'ingente danno apportato alla
categoria dei rivenditori di ricambi e le notevolissime
perdite di unità lavorative provocate.
Per questo motivo, è necessario ed urgente un intervento
dello Stato volto a riequilibrare un mercato distorto e
danneggiato da flussi di pubblico denaro.
La presente proposta di legge si compone di cinque
articoli.
L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione della
legge;
L'articolo 2 individua i ricambi soggetti al rimborso
attraverso la rottamazione.
L'articolo 3 demanda al Ministero delle attività
produttive l'emanazione di un decreto finalizzato
all'applicazione della legge, mentre l'articolo 4 demanda al
Ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione di un
decreto finalizzato alla restituzione delle imposte
ingiustamente versate e relative ai ricambi divenuti
invendibili a seguito delle leggi sulla rottamazione dei
veicoli.
L'articolo 5 reca, infine, la copertura finanziaria del
provvedimento, stimata in 155 milioni di euro annui.