XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2280
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge si applica ai titolari di esercizi
commerciali e di magazzini autorizzati alla vendita di ricambi
per autoveicoli e motoveicoli.
Art. 2.
1. Sono rottamabili i ricambi per gli autoveicoli e i
motoveicoli non più in circolazione in attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 29 e 29-bis del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e
successive modificazioni, e al decreto-legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1997, n. 403, in giacenza presso gli esercizi
commerciali e i magazzini autorizzati di cui all'articolo 1
della presente legge.
Art. 3.
1. Il Ministro delle attività produttive, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce, con proprio decreto, l'entità, le condizioni e le
modalità di erogazione del rimborso per la rottamazione dei
ricambi di cui all'articolo 2.
2. Il rimborso di cui al comma 1 può avvenire
esclusivamente per i ricambi che risultano fatturati
anteriormente alla data di entrata in vigore delle
disposizioni citate all'articolo 2.
Art. 4.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce con proprio decreto le modalità per la restituzione
ai soggetti di cui all'articolo 1 delle imposte pagate sui
ricambi di cui all'articolo 2 a decorrere dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni citate al medesimo
articolo 2.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.