XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2280




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge si applica ai titolari di esercizi commerciali e di magazzini autorizzati alla vendita di ricambi per autoveicoli e motoveicoli.


Art. 2.

        1. Sono rottamabili i ricambi per gli autoveicoli e i motoveicoli non più in circolazione in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, e al decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, in giacenza presso gli esercizi commerciali e i magazzini autorizzati di cui all'articolo 1 della presente legge.


Art. 3.

        1. Il Ministro delle attività produttive, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, l'entità, le condizioni e le modalità di erogazione del rimborso per la rottamazione dei ricambi di cui all'articolo 2.
        2. Il rimborso di cui al comma 1 può avvenire esclusivamente per i ricambi che risultano fatturati anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni citate all'articolo 2.


Art. 4.

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto le modalità per la restituzione ai soggetti di cui all'articolo 1 delle imposte pagate sui ricambi di cui all'articolo 2 a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni citate al medesimo articolo 2.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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