XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2273




        Onorevoli Colleghi! - Le borse valori del nostro Paese sono poco rappresentative della realtà economica italiana; la scarsa propensione alla quotazione delle nostre aziende è principalmente imputabile a ragioni storiche, peculiari del nostro Paese. Tali ragioni ancor oggi le possiamo riscontrare, da un lato, nel cosiddetto "capitalismo familiare", che comporta un azionariato poco diffuso, dall'altro nella presenza dello Stato in diversi settori dell'economia, in particolare in quello bancario, tramite il possesso di partecipazioni talvolta rilevanti.
        Difatti, anche nel settore bancario, il numero delle aziende di credito quotate, rispetto a quelle operanti, è esiguo.
        Tale situazione, se raffrontata ai Paesi più industrializzati, mette ancora più in evidenza la poca rappresentatività delle nostre borse valori.
        La presente proposta di legge si prefigge di quotare aziende di credito che, pur presentando i requisiti di negoziabilità, non sono ancora approdate in borsa.
        La quotazione delle azioni di tali aziende favorirebbe, attraverso la formazione dei prezzi, una maggiore trasparenza ed una più facile negoziabilità delle stesse.
        L'aumento della massa dei titoli quotati creerebbe, inoltre, maggiori opportunità di investimento per i risparmiatori e quindi un ampliamento dell'azionariato delle aziende di credito; soprattutto, si permetterebbe alle banche popolari di rafforzare la loro natura di public company, impedendo forme di controllo di gruppi di potere sugli azionisti.
        Negli articoli 4 e seguenti della presente proposta di legge, l'attenzione è esclusivamente rivolta alla banche popolari; essi hanno lo scopo di rimuovere gli impedimenti presenti negli statuti di tali aziende alla trasferibilità delle azioni, quali il gradimento della banca per l'iscrizione nel libro soci (articolo 4) e le limitazioni alla rappresentanza nelle assemblee degli azionisti (articolo 5). Per permettere a tali aziende la quotazione si prevede, infatti, di non applicare la cosiddetta "clausola di gradimento" oppure, in materia di rappresentanza nelle assemblee, di applicare quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile in sostituzione dell'articolo 2534 dello stesso codice, che prevede la possibilità di farsi rappresentare nelle assemblee solo da un altro socio, il quale non può rappresentarne più di cinque.




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