XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2273
Onorevoli Colleghi! - Le borse valori del nostro Paese
sono poco rappresentative della realtà economica italiana; la
scarsa propensione alla quotazione delle nostre aziende è
principalmente imputabile a ragioni storiche, peculiari del
nostro Paese. Tali ragioni ancor oggi le possiamo riscontrare,
da un lato, nel cosiddetto "capitalismo familiare", che
comporta un azionariato poco diffuso, dall'altro nella
presenza dello Stato in diversi settori dell'economia, in
particolare in quello bancario, tramite il possesso di
partecipazioni talvolta rilevanti.
Difatti, anche nel settore bancario, il numero delle
aziende di credito quotate, rispetto a quelle operanti, è
esiguo.
Tale situazione, se raffrontata ai Paesi più
industrializzati, mette ancora più in evidenza la poca
rappresentatività delle nostre borse valori.
La presente proposta di legge si prefigge di quotare
aziende di credito che, pur presentando i requisiti di
negoziabilità, non sono ancora approdate in borsa.
La quotazione delle azioni di tali aziende favorirebbe,
attraverso la formazione dei prezzi, una maggiore trasparenza
ed una più facile negoziabilità delle stesse.
L'aumento della massa dei titoli quotati creerebbe,
inoltre, maggiori opportunità di investimento per i
risparmiatori e quindi un ampliamento dell'azionariato delle
aziende di credito; soprattutto, si permetterebbe alle banche
popolari di rafforzare la loro natura di public company,
impedendo forme di controllo di gruppi di potere sugli
azionisti.
Negli articoli 4 e seguenti della presente proposta di
legge, l'attenzione è esclusivamente rivolta alla banche
popolari; essi hanno lo scopo di rimuovere gli impedimenti
presenti negli statuti di tali aziende alla trasferibilità
delle azioni, quali il gradimento della banca per l'iscrizione
nel libro soci (articolo 4) e le limitazioni alla
rappresentanza nelle assemblee degli azionisti (articolo 5).
Per permettere a tali aziende la quotazione si prevede,
infatti, di non applicare la cosiddetta "clausola di
gradimento" oppure, in materia di rappresentanza nelle
assemblee, di applicare quanto disposto dall'articolo 2372 del
codice civile in sostituzione dell'articolo 2534 dello stesso
codice, che prevede la possibilità di farsi rappresentare
nelle assemblee solo da un altro socio, il quale non può
rappresentarne più di cinque.