XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2273




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende di credito di qualunque categoria, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge, devono fare richiesta alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ed al consiglio di borsa, ovvero al comitato del mercato ristretto, per le quotazione dei rispettivi titoli azionari alla Borsa valori di Milano nonché, eventualmente, ad uno dei mercati ristretti operanti presso le borse valori italiane.


Art. 2.

        1. La CONSOB verifica l'esistenza delle condizioni per l'ammissione alla quotazione dei titoli di cui all'articolo 1. In caso di mancanza delle condizioni richieste, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a provvedere al fine di adeguarsi ai requisiti richiesti entro il termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

        1. A parziale modifica delle condizioni necessarie per accedere alla quotazione in borsa o alla negoziazione presso il mercato ristretto, la CONSOB può procedere alla quotazione presso la Borsa valori di Milano o alla negoziazione presso il mercato ristretto anche per le azioni che sono possedute da più di venti azionisti, a condizione che i soggetti di cui all'articolo 1 abbiano almeno cinque sportelli.

Art. 4.

        1. Ai nuovi soci, acquirenti in borsa o presso il mercato ristretto delle azioni emesse da banche popolari, non si applica il disposto dell'articolo 2525, terzo comma, del codice civile.
        2. Non sono efficaci, nei confronti degli acquirenti di cui al comma 1, le clausole dell'atto costitutivo e dello statuto che subordinano l'ammissione del socio al pagamento di somme ulteriori a qualunque titolo.
        3. Hanno diritto di voto nelle assemblee i soli soci rappresentati da persone fisiche e che detengono il numero di azioni che costituisce il quantitativo minimo negoziabile in borsa o presso il mercato ristretto.
        4. Le azioni di banche popolari quotate in borsa o presso il mercato ristretto sono liberamente trasferibili. E' nullo ogni vincolo posto dall'atto costitutivo e dallo statuto alla libera trasferibilità delle azioni.
        5. Alle banche popolari le cui azioni sono quotate in borsa o presso il mercato ristretto non si applicano gli articoli 2523 e 2525 del codice civile, nonché l'articolo 30, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.


Art. 5.

        1. Per la rappresentanza nell'assemblea dei soci delle banche popolari le cui azioni sono quotate in borsa o presso il mercato ristretto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2372 del codice civile.
        2. E' inefficace ogni diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto.


Art. 6.

        1. Per le società quotate in borsa o presso il mercato ristretto, hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che risultano iscritti al libro dei soci da almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2532 del codice civile.
        2. La società deve procedere all'iscrizione dei soggetti che ne fanno richiesta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.


Art. 7.

        1. Ove la partecipazione alla assemblea sia subordinata al rilascio del biglietto di ammissione o ad altro documento, il rilascio di tale documento può avvenire sino all'atto dell'ingresso in assemblea.


Art. 8.

        1. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge, i membri del consiglio di amministrazione sono puniti, ove il fatto non comporti danno maggiore, con l'ammenda di 5.165 euro, aggiornata annualmente in base al tasso di inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.



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