XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2273
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le aziende di credito di qualunque categoria,
che si trovano nelle condizioni previste dalla legge, devono
fare richiesta alla Commissione nazionale per le società e la
borsa (CONSOB) ed al consiglio di borsa, ovvero al comitato
del mercato ristretto, per le quotazione dei rispettivi titoli
azionari alla Borsa valori di Milano nonché, eventualmente, ad
uno dei mercati ristretti operanti presso le borse valori
italiane.
Art. 2.
1. La CONSOB verifica l'esistenza delle condizioni per
l'ammissione alla quotazione dei titoli di cui all'articolo 1.
In caso di mancanza delle condizioni richieste, i soggetti di
cui all'articolo 1 sono tenuti a provvedere al fine di
adeguarsi ai requisiti richiesti entro il termine massimo di
due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 3.
1. A parziale modifica delle condizioni necessarie per
accedere alla quotazione in borsa o alla negoziazione presso
il mercato ristretto, la CONSOB può procedere alla quotazione
presso la Borsa valori di Milano o alla negoziazione presso il
mercato ristretto anche per le azioni che sono possedute da
più di venti azionisti, a condizione che i soggetti di cui
all'articolo 1 abbiano almeno cinque sportelli.
Art. 4.
1. Ai nuovi soci, acquirenti in borsa o presso il mercato
ristretto delle azioni emesse da banche popolari, non si
applica il disposto dell'articolo 2525, terzo comma, del
codice civile.
2. Non sono efficaci, nei confronti degli acquirenti di
cui al comma 1, le clausole dell'atto costitutivo e dello
statuto che subordinano l'ammissione del socio al pagamento di
somme ulteriori a qualunque titolo.
3. Hanno diritto di voto nelle assemblee i soli soci
rappresentati da persone fisiche e che detengono il numero di
azioni che costituisce il quantitativo minimo negoziabile in
borsa o presso il mercato ristretto.
4. Le azioni di banche popolari quotate in borsa o presso
il mercato ristretto sono liberamente trasferibili. E' nullo
ogni vincolo posto dall'atto costitutivo e dallo statuto alla
libera trasferibilità delle azioni.
5. Alle banche popolari le cui azioni sono quotate in
borsa o presso il mercato ristretto non si applicano gli
articoli 2523 e 2525 del codice civile, nonché l'articolo 30,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
Art. 5.
1. Per la rappresentanza nell'assemblea dei soci delle
banche popolari le cui azioni sono quotate in borsa o presso
il mercato ristretto si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2372 del codice civile.
2. E' inefficace ogni diversa disposizione dell'atto
costitutivo o dello statuto.
Art. 6.
1. Per le società quotate in borsa o presso il mercato
ristretto, hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli
azionisti che risultano iscritti al libro dei soci da almeno
trenta giorni prima della data dell'assemblea, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 2532 del codice civile.
2. La società deve procedere all'iscrizione dei soggetti
che ne fanno richiesta entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta stessa.
Art. 7.
1. Ove la partecipazione alla assemblea sia subordinata al
rilascio del biglietto di ammissione o ad altro documento, il
rilascio di tale documento può avvenire sino all'atto
dell'ingresso in assemblea.
Art. 8.
1. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di
cui alla presente legge, i membri del consiglio di
amministrazione sono puniti, ove il fatto non comporti danno
maggiore, con l'ammenda di 5.165 euro, aggiornata annualmente
in base al tasso di inflazione rilevato dall'Istituto
nazionale di statistica.