XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2271




        Onorevoli Colleghi! - La questione della tutela giuridica delle minoranze linguistiche regionali è stata oggetto di numerosi dibattiti parlamentari nel corso di varie legislature, che hanno condotto alla definitiva approvazione - nella XIII - della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
        Tale legge, che reca norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, è volta in primo luogo a dare attuazione alla disposizione contenuta nell'articolo 6 della Costituzione.
        In un quadro più ampio e attuale, quale quello europeo, l'entrata in vigore della citata legge n. 482 del 1999 ha consentito all'Italia non solo di sottoscrivere, il 27 giugno 2000, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, già approvata dal Consiglio d'Europa nel maggio 1992, ma anche di aderire, sempre nell'ambito del Consiglio d'Europa, alla convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1^ febbraio 1995 e la cui ratifica è avvenuta con la legge 28 agosto 1997, n. 302. La convenzione impegna i Paesi aderenti a non discriminare l'utilizzazione delle lingue minoritarie e a riconoscere il diritto a tale uso da parte delle minoranze in tutti gli ambiti, compresi quello dell'istruzione e dei rapporti con la pubblica amministrazione.
        La normativa italiana attualmente vigente riassume, in definitiva, i settori di applicazione della convenzione-quadro. Più precisamente, contiene norme per la tutela delle lingue e delle culture minoritarie storicamente presenti in Italia, ossia delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
        Nel corso dell'acceso confronto parlamentare, si è discusso a lungo circa il nodo da sciogliere tra lingue e dialetti, evitando ogni sorta di discriminazione. E' stato infatti sottolineato come le minoranze da tutelare siano state individuate attraverso un requisito alternativo: da un lato, si fa riferimento in generale alle popolazioni minoritarie; dall'altro, si contemplano le popolazioni parlanti una lingua minoritaria, per cui è legittimo il dubbio se i diritti riconosciuti siano legati o meno alla residenza in un determinato territorio in cui siano stanziate le minoranze da tutelare. Per tale motivo in sede di discussione presso l'Assemblea della Camera dei deputati furono stralciate dal testo in esame parti degli articoli riguardanti le popolazioni nomadi, la cui disciplina rappresentava un vulnus all'intero provvedimento. L'orientamento prevalso in entrambi i rami del Parlamento è stato di conservazione di quel patrimonio storico-artistico-culturale che ha contribuito alla formazione dell'unità italiana. Le lingue oggetto di tutela della legge n. 482 del 1999 sono di diversa derivazione, ma tutte fondamentalmente storiche e presenti in Italia da epoche remote.
        Negli ultimi decenni si è peraltro assistito ad una evoluzione della giurisprudenza costituzionale. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, infatti, la potestà legislativa in materia di tutela delle minoranze linguistiche era di esclusivo appannaggio dello Stato; analogo l'orientamento della Corte costituzionale (sentenza n. 32 del 1960), in base alla quale la disciplina delle minoranze alloglotte, in quanto riconducibile ai supremi interessi dell'unità e indivisibilità dell'ordinamento repubblicano, doveva ritenersi attribuita esclusivamente alla competenza legislativa statale. Con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 le regioni hanno potuto, sia pure indirettamente, fondandosi sui poteri riconosciuti in materia di beni culturali e di attività di promozione culturale ed educativa, legiferare in questo campo. Parallelamente alla potestà legislativa regionale nell'ambito delle materie riservate dall'articolo 117 della Costituzione e dalle disposizioni degli statuti speciali, è venuto emergendo un mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale con significative pronunce della Corte Costituzionale (n. 28 del 1982, n. 289 del 1987 e n. 768 del 1988).
        Importanti direttive si rinvengono anche nei testi approvati dagli ordini del giorno dei consigli regionali. Tale è il caso ad esempio delle lingue piemontese e veneta.
        La lingua piemontese, in particolare, è stata definita da illustri glottologi una lingua autonoma di "transizione", dal galloromanzo all'italoromanzo, e dalle caratteristiche tipologiche che lo differenziano fortemente dall'italiano. Testi piemontesi risalgono al XII secolo mentre la sua codificazione grammaticale è degli inizi del 1700; ancora oggi esiste una casa editrice in lingua piemontese. Si tratta di una lingua ricca di una letteratura secolare che ha toccato tutti i generi (epica, lirica, teatro tragico e comico, narrativa, saggistica, diritto, prosa giornalistica, ricerca scientifica), dai testi giuridici ai saggi di linguistica, dispone di una vasta produzione letteraria e pubblicistica e di una propria koiné diffusa sul territorio. Conformemente a quanto sopra riportato, la regione Piemonte ha riconosciuto l'importanza della propria lingua storica, con l'emanazione della legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 recante "tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte", successivamente modificata dalla legge regionale 25 giugno 1997, n. 37, e con diversi ordini del giorno del Consiglio regionale della VI legislatura (n. 799 del 18 giugno 1998, n. 812 del 7 luglio 1998 e n. 1077 del 12 ottobre 1999). Anche a livello europeo il piemontese è stato riconosciuto tra le lingue minoritarie europee (non dei dialetti) nella raccomandazione n. 928 del 1981 e nella risoluzione del 16 ottobre 1981 dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, nonché dall'UNESCO.
        Convinti di quanto sopra esposto, riteniamo opportuno operare una modifica alla citata legge n. 482 del 1999, in particolare all'articolo 2, affinché questa disciplina possa trovare applicazione anche per tutte quelle lingue riconosciute "storiche" con legge regionale.




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