XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2271
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 dicembre
1999, n. 482, č aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge
si applicano altresė alle lingue che, con legge regionale,
sono riconosciute come lingue storiche regionali".