XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2269
Onorevoli Colleghi! - I recenti fatti di cronaca hanno
evidenziato la necessità di adeguare le norme del codice
penale per reprimere in modo adeguato le imposture poste in
essere dal variegato mondo dei "veggenti", "maghi",
"indovini", eccetera.
L'articolo 661 del codice penale non risulta essere più
adeguato alla portata del reato e alla repressione del
fenomeno.
Le televisioni, le radio e i giornali hanno, purtroppo,
contribuito alla diffusione del fenomeno, dando una forma di
legittimazione ad una propaganda ingannevole nei confronti
delle fasce più sprovvedute e disperate della popolazione
italiana, che in questo caso non registra differenze né
territoriali né sociali.
La presente proposta di legge è molto semplice.
Si compone di tre articoli. L'articolo 1 introduce nel
codice penale l'articolo 421-bis, che punisce il delitto
di abuso della credulità con la reclusione da 1 a 3 anni; la
pena si applica anche ai responsabili degli organi di
informazione che diffondono pubblicità ingannevole. Si prevede
inoltre la non concessione di sconti di pena nel caso l'abuso
venga commesso per fini di lucro e tramite i mass
media.
L'articolo 2 prevede l'abrogazione dell'articolo 661 del
codice penale, che configura l'abuso della credulità popolare
quale contravvenzione.
L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della
legge.