XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2269




        Onorevoli Colleghi! - I recenti fatti di cronaca hanno evidenziato la necessità di adeguare le norme del codice penale per reprimere in modo adeguato le imposture poste in essere dal variegato mondo dei "veggenti", "maghi", "indovini", eccetera.
        L'articolo 661 del codice penale non risulta essere più adeguato alla portata del reato e alla repressione del fenomeno.
        Le televisioni, le radio e i giornali hanno, purtroppo, contribuito alla diffusione del fenomeno, dando una forma di legittimazione ad una propaganda ingannevole nei confronti delle fasce più sprovvedute e disperate della popolazione italiana, che in questo caso non registra differenze né territoriali né sociali.
        La presente proposta di legge è molto semplice.
        Si compone di tre articoli. L'articolo 1 introduce nel codice penale l'articolo 421-bis, che punisce il delitto di abuso della credulità con la reclusione da 1 a 3 anni; la pena si applica anche ai responsabili degli organi di informazione che diffondono pubblicità ingannevole. Si prevede inoltre la non concessione di sconti di pena nel caso l'abuso venga commesso per fini di lucro e tramite i mass media.
        L'articolo 2 prevede l'abrogazione dell'articolo 661 del codice penale, che configura l'abuso della credulità popolare quale contravvenzione.
        L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della legge.




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