XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2269
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 421 del codice penale è aggiunto il
seguente:
"Art. 421-bis. (Abuso della credulità popolare).
- Chiunque abusa della credulità popolare è punito con la
reclusione da uno a tre anni.
La pena di cui al primo comma si applica anche ai
responsabili degli organi di informazione televisivi e non
televisivi, che consentono di abusare della credulità
popolare.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso per fini di
lucro e tramite gli organi di informazione non è concessa
alcuna riduzione di pena".
Art. 2.
1. L'articolo 661 del codice penale è abrogato.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.