XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2269




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 421 del codice penale è aggiunto il seguente:

        "Art. 421-bis. (Abuso della credulità popolare). - Chiunque abusa della credulità popolare è punito con la reclusione da uno a tre anni.
        La pena di cui al primo comma si applica anche ai responsabili degli organi di informazione televisivi e non televisivi, che consentono di abusare della credulità popolare.
        Se il fatto di cui al primo comma è commesso per fini di lucro e tramite gli organi di informazione non è concessa alcuna riduzione di pena".


Art. 2.

        
1. L'articolo 661 del codice penale è abrogato.


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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