XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2267
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
ci proponiamo un triplice obiettivo:
a) realizzare una specifica condizione di tutela
per quanti operano nell'ambito dei settore dello spettacolo,
intrattenimento e svago;
b) disciplinare la professione degli agenti e dei
rappresentanti degli artisti dello spettacolo;
c) aggiornare le disposizioni fiscali che si
applicano nel settore dello spettacolo e in particolare
nell'esercizio della musica dal vivo.
Nonostante la grande incidenza della produzione culturale
e dello spettacolo nella società civile odierna, non esiste in
Italia una strategia culturale e di mercato, che si occupi
seriamente del settore, proponendo e promuovendo regole
adeguate e leggi moderne, capaci di tutelare i lavoratori che
vi operano e, nel contempo, di rilanciarne la competitività,
sia a livello interno che a livello internazionale, come già
fanno da anni gli altri Paesi più industrializzati,
Inghilterra in testa.
Da tempo ormai si parla di industria della comunicazione e
dello spettacolo, un settore ormai notoriamente più incisivo
sul piano economico dell'industria dell'automobile e
dell'industria del turismo.
Un settore che comprende oltre ai musicisti e ai cantanti,
artisti del teatro, del cinema, dell'audiovisivo,
cabarettisti, presentatori, animatori, disc jockey,
ragazze immagine, cubiste, danzatori e danzatrici, tecnici.
In molti casi questi soggetti operano con forme lavorative
per lo più sommerse, precarie, senza alcuna tutela,
caratterizzate da sfruttamenti, disagi, e da una pressoché
anarchia.
In Italia le poche leggi esistenti in merito sono
antiquate, obsolete, confuse, contraddittorie. Nessuno ha mai
avuto la volontà politica di cambiarle e oggi, pur essendo già
nel terzo millennio, rappresentiamo in Europa il fanalino di
coda, a un livello perfino inferiore a quello di qualche Paese
del terzo mondo.
Occorre dare una precisa tutela al lavoro intermittente,
in pratica quello caratterizzato da una prestazione d'opera
forzatamente e volutamente saltuaria con cambiamento, anche
quotidiano, dei luoghi e dei datori di lavoro, allo scopo di
cercare di raggiungere il numero più elevato possibile di
prestazioni saltuarie.
Il lavoro intermittente è tipico del mondo dello
spettacolo; esso deriva dalla necessità di tutelare il
lavoratore dalla volubilità dello spettatore il quale tende ad
apprezzare la novità e a deprezzare la consuetudine.
E' un lavoro particolare perché subordinato alle esigenze
sia del datore di lavoro sia dello spettatore, pur mantenendo
l'artista le proprie caratteristiche di autonomia e
creatività.
Occorre modificare una situazione normativa in cui i
lavoratori dello spettacolo continuano ad essere obbligati a
rispettare sia i doveri dei lavoratori autonomi che quelli dei
lavoratori dipendenti senza poter usufruire dei diritti degli
uni o degli altri.
In materia fiscale, ad esempio, essi sono obbligati ad
emettere fattura, per le prestazioni artistiche, analogamente
ai liberi professionisti; si devono pagare i contributi ed
oneri previdenziali come i dipendenti, senza in pratica avere
la possibilità di detrarre i costi legati all'attività (spese
di trasporto della strumentazione, promozione e pubblicità,
abbigliamento, spese di gestione, sala prove, vitto e
alloggio, autostrada). Tutti costi non detraibili, per legge,
né ai fini fiscali né ai fini previdenziali.
Per quanto concerne la disciplina della professione di
agente di spettacolo e l'istituzione del relativo ruolo
professionale, non esiste ancora oggi in Italia una disciplina
in tal senso in grado di regolarizzare l'attività degli
agenti.
L'artista ha la necessità di spaziare il più possibile in
campo nazionale e, magari, internazionale; infatti agire in un
territorio ristretto come quello locale, finirebbe per
indebolire il rapporto con il pubblico, con gravi
ripercussioni sul lavoro. In conseguenza di ciò, dovendo
cambiare in continuazione il luogo di lavoro, l'artista ha la
vitale necessità di affidare il proprio calendario e
l'organizzazione della propria attività ad un rappresentante
che agisca in suo nome, conto e interesse: ecco la figura
dell'agente teatrale, un vero e proprio consulente dello
spettacolo in grado di valutare e consigliare le migliori
soluzioni e le migliori offerte.
L'agente di spettacolo è però costretto ad operare in un
sistema, del tutto inadeguato, praticamente senza un
riconoscimento ufficiale, senza una regolamentazione logica e
pertinente, tacciato spesso e ingiustamente come sfruttatore,
spesso tollerato come male necessario. Una logica cieca che
produce soltanto deregulation e abusivismo, che punisce
gli onesti e i capaci e premia gli abusivi.
Si rende perciò necessaria la regolamentazione
dell'attività degli agenti di spettacolo attraverso la
istituzione di un apposito "ruolo". Esso deve rappresentare un
punto di riferimento per consentire l'espletamento delle
peculiari attività lavorative dell'agente che si estrinsecano
nella rappresentanza, tutela, assistenza contrattuale e
consulenza artistica, al fine di meglio valutare e selezionare
le occasioni di lavoro nell'interesse dell'artista
rappresentato.
La proposta di legge si compone di otto articoli.
L'articolo 1 è volto a prevedere l'estensione di alcune
tutele ai lavoratori dello spettacolo che ora ne sono
sprovvisti.
In primo luogo si provvede ad individuare i lavoratori a
cui applicare la nuova disciplina che si vuole adottare con la
presente proposta di legge. I beneficiari sono tutti i
lavoratori dello spettacolo, artisti e tecnici, che hanno
rapporti di natura autonoma o subordinata, ma saltuari ed il
cui impegno lavorativo sia limitato alle diverse fasi della
realizzazione di uno spettacolo. Si tratta delle figure
professionali individuate dall'ordinamento dell'ENPALS -
l'ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo - con
esclusione di coloro che hanno rapporti di lavoro di natura di
subordinata e a tempo indeterminato e che, pertanto, già si
vedono applicare tale regime. Le tutele in questione sono
l'indennità contro la disoccupazione (comma 2) e
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (comma 3).
Fondamentale ai fini di una esauriente ed aggiornata
applicazione delle suddette disposizioni è la previsione del
comma 1 volta ad offrire una più precisa definizione di tali
rapporti di lavoro e ad individuare gli ambiti in cui si può
esplicare l'attività delle varie figure professionali che
contribuiscono alla produzione dei prodotti latamente
culturali e dello spettacolo.
All'articolo 2 è prevista la regolamentazione del rapporto
di lavoro tramite apposito "foglio d'ingaggio".
L'articolo 3 prevede le modalità di individuazione delle
tipologie di spese deducibili ai fini della determinazione
della retribuzione imponibile.
L'articolo 4 istituisce il registro dei lavoratori dello
spettacolo finalizzato alla certificazione della
professionalità dei soggetti iscritti.
L'articolo 5 individua la figura professionale dell'agente
di spettacolo.
L'articolo 6 regola l'istituzione del ruolo degli agenti
di spettacolo.
L'articolo 7 regolamenta la funzione e il riconoscimento
delle associazioni professionali degli agenti di
spettacolo.
L'articolo 8 modifica l'ambito di applicazione del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente la disciplina
dell'imposta sugli intrattenimenti, e integra alcune
disposizioni preesistenti riguardanti l'aliquota IVA relativa
alla musica dal vivo. Sempre con riferimento alla musica dal
vivo ne stabilisce una definizione identificativa.