XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2267
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
TUTELA PROFESSIONALE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELLO
SPETTACOLO, INTRATTENIMENTO E SVAGO
Art. 1.
(Tutele assicurative).
1. Le provvidenze previste dal presente capo si applicano
ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e
svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono
raggruppati con le modalità di cui al secondo comma del
medesimo articolo 3, e successive modificazioni, nelle lettere
A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 10 novembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 1997. Tali
lavoratoti svolgono la propria attività lavorativa per la
realizzazione di spettacoli e di opere dell'ingegno, in modo
saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi
e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata;
tali attività, rivolte alla crescita culturale delle persone,
al loro tempo libero, all'intrattenimento e allo svago,
possono aver luogo con o senza presenza di pubblico, ma sono
comunque destinate ad un pubblico o ad un committente e sono
rese disponibili con ogni forma di rappresentazione e con la
fissazione su ogni supporto tecnico disponibile, al fine di
consentire ai destinatari di accedervi nei modi e nei luoghi
scelti individualmente.
2. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.
160, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991, n. 169, è
ulteriormente estesa ai lavoratori di cui all'articolo 40,
numero 5^, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché
ai lavoratori di cui al presente articolo.
3. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1.
4. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei
prestatori e dei datori di lavoro del settore dello
spettacolo, intrattenimento e svago, sono disciplinate le
modalità attuative delle disposizioni di cui al presente
articolo. Lo schema di regolamento è sottoposto al parere
delle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 2.
(Foglio d'ingaggio).
1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui
all'articolo 1 sono formalizzati con un contratto di scrittura
privata, denominato "foglio d'ingaggio", in cui sono
prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto
collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni
economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo
dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa
agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.
Art. 3.
(Retribuzione imponibile).
1. Ai fini della determinazione della retribuzione
imponibile, ai contratti di cui all'articolo 2, sono
riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per
l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle
strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le
spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio,
purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della
prestazione lavorativa e debitamente documentate.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore
dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono individuate le
tipologie di spese per cui sono riconosciute le deduzioni di
cui al comma 1.
Art. 4.
(Registro dei lavoratori dello spettacolo).
1. E' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il registro dei lavoratori dello spettacolo
cui possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le
attività di cui all'articolo 1, comma 1, finalizzato alla
certificazione della professionalità dei soggetti iscritti.
2. L'iscrizione al registro è libera e non rappresenta
requisito vincolante per l'esercizio delle attività di cui
all'articolo 1, comma 1.
3. L'iscrizione al registro è riconosciuta ai lavoratori
in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e
privati autorizzati alla formazione artistica o professionale
negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1, o che possano
dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la
contribuzione per un numero di giornate lavorative
corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al
gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di
presentazione della domanda.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale dei lavoratori dello spettacolo,
intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta
e verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione
del registro di cui al comma 1, o di singole parti di esso, da
parte di soggetti pubblici e privati abilitati a tale funzione
sulla base di apposite convenzioni.
Capo II
DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI AGENTE DI SPETTACOLO
Art. 5.
(Agente di spettacolo).
1. E' agente di spettacolo il soggetto che, in forza di un
contratto di mandato scritto, rappresenta attori, musicisti,
artisti, esecutori e interpreti, singolarmente o in gruppi
costituiti per la realizzazione di specifici spettacoli nei
confronti di privati, società ed enti lirici, concertistici,
discografici, radiofonici, televisivi, cinematografici, nel
rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, allo
scopo di:
a) promuovere, negoziare e definire, in nome del
rappresentato, la prestazione, i luoghi d'esecuzione, il
periodo di scrittura, le modalità pratico-organizzative
dell'esecuzione e le relative condizioni economiche;
b) predisporre la stesura del foglio d'ingaggio ed
eventualmente sottoscriverlo in nome e per conto del
rappresentato, previo specifico mandato;
c) provvedere alla consulenza per tutti gli
adempimenti di legge, anche di natura previdenziale,
assistenziale e assicurativa, relativi o conseguenti il
contratto di prestazione artistica;
d) ricevere comunicazioni, ivi compresa la
corrispondenza previo specifico mandato, riguardanti le
prestazioni oggetto del contratto di incarico;
e) provvedere a quanto necessario per la
promozione e la gestione degli affari inerenti l'attività
professionale del rappresentato, sia singolo sia costituito in
gruppo.
Art. 6.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di
spettacolo).
1. Nella terza sezione del ruolo di cui all'articolo 2,
comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è istituito uno
specifico ruolo degli agenti di spettacolo cui si accede sulla
base dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 2 della
medesima legge n. 39 del 1989, e successive modificazioni.
2. L'esercizio della professione di agente di spettacolo è
consentita previa iscrizione al ruolo di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale degli agenti di
spettacolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le competenze
specifiche richieste per l'accesso al ruolo degli agenti di
spettacolo, l'equipollenza dei titoli e le modalità di
accertamento e iscrizione dei soggetti che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, svolgono
professionalmente tale attività, nonché le eventuali cause
d'incompatibilità con l'esercizio della professione di agente
di spettacolo.
Art. 7.
(Associazioni professionali degli agenti di
spettacolo).
1. Gli esercenti l'attività professionale di agente di
spettacolo possono costituire libere associazioni, di natura
privatistica, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e
nel rispetto dei princìpi della libera concorrenza, volte alla
promozione di iniziative di formazione, orientamento e
aggiornamento professionale degli aderenti, nonché di
elaborazione di codici deontologici e di sistemi di
certificazione professionale.
2. In un apposito elenco istituito presso il Ministero
delle attività produttive, sono registrate le associazioni che
garantiscono, anche attraverso apposite previsioni statutarie,
la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, il
carattere democratico dell'organizzazione, l'esclusione delle
finalità di lucro.
3. Le associazioni registrate possono rilasciare agli
associati attestati aventi ad oggetto la qualificazione
professionale e deontologica, anche in funzione del
conseguimento di livelli di preparazione didattica,
conseguibili attraverso percorsi formativi realizzati dalle
stesse associazioni, in conformità con le disposizioni
regionali in materia di formazione professionale.
4. L'attestato di cui al comma 3 non è requisito
vincolante per l'esercizio dell'attività professionale di
agente di spettacolo.
5. Con regolamento, da emanare con decreto del Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro per i
beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale degli agenti di spettacolo, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti i criteri e le modalità per l'iscrizione
nell'elenco di cui al comma 2.
6. Il Ministro delle attività produttive verifica
l'operato delle associazioni professionali iscritte
nell'elenco di cui al comma 2, relativamente al rispetto delle
disposizioni della presente legge. Qualora il Ministro ravvisi
una prolungata inattività o gravi irregolarità nell'operato
dell'associazione ne dispone lo scioglimento e la contestuale
cancellazione dall'elenco di cui al comma 2.
Capo III
DISPOSIZIONI FISCALI PER L'ESERCIZIO DELLA MUSICA DAL VIVO
Art. 8.
(Disposizioni fiscali).
1. Gli abbuoni d'imposta, previsti dal decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 60, si applicano alle attività di
spettacolo, intrattenimento e svago, con riferimento alle sole
esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e
sale da ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione della
musica dal vivo abbia un'opportuna rilevanza nel complesso
delle esecuzioni, di durata superiore ad almeno 120 minuti
giornalieri, purché organizzati nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) i musicisti possono essere iscritti al registro
dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 4;
b) i musicisti non devono essere organizzati in
forme associative a carattere amatoriale secondo quanto
previsto dal decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1938, n.
153;
c) nei locali con capienza ufficiale fino a 1200
persone deve essere prevista la presenza minima, riferita alla
capienza, di un musicista ogni 200 persone, salvo eccezioni
legate a particolari eventi musicali;
d) nei locali con capienza ufficiale superiore a
1200 persone deve essere prevista la presenza minima di almeno
sei musicisti, salvo eccezioni legate a particolari eventi
musicali.
2. La musica può definirsi dal vivo quando l'emissione
avviene attraverso l'armonizzazione di suoni polifonici
realizzati attraverso l'uso diretto di più strumenti originali
quali, ad esempio, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra,
l'organo. La musica eseguita con basi musicali precostituite,
qualsiasi sia il supporto, è equiparata alla musica dal vivo
solo se utilizzata in modo complementare e non sostitutivo.
3. L'aliquota IVA relativa alla musica dal vivo eseguita
nei luoghi di intrattenimento e di svago, quali pubblici
esercizi, discoteche, sale da ballo, concertini, piano bar e
assimilati, comprese le multi-sale, è equiparata a quella
relativa ai concerti ed agli spettacoli teatrali e
cinematografici, previsti dalla tabella A, parte III, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificata, da ultimo, dall'articolo 6, comma 11,
della legge 13 maggio 1999, n. 133. La medesima aliquota è
applicata contestualmente nei fogli d'ingaggio degli operatori
dello spettacolo allo scopo utilizzati di cui all'articolo
2.