XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2266
Onorevoli Colleghi! - Numerosi cittadini si sono
rivolti e si stanno rivolgendo alle associazioni dei
consumatori per lamentare l'illecita applicazione
dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) praticata
alle famiglie dalle aziende erogatrici di gas metano.
La normativa che disciplina la materia e cioè il decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al n.
127-bis della parte III della tabella A allegata al
decreto, e successive modificazioni, stabilisce che l'aliquota
IVA applicabile alle forniture di gas metano è del 10 per
cento per quanto riguarda la somministrazione di gas metano
usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e
per la produzione di acqua calda.
In realtà si è constatato che su tutto il territorio
nazionale numerose aziende erogatrici di gas metano applicano,
nei contratti di fornitura alla cittadinanza, contratti, si
badi bene, stipulati in regime di monopolio, un'aliquota IVA
del 20 per cento sull'utilizzo di gas metano, sic et
simpliciter.
Dunque i cittadini versano un'aliquota IVA ben maggiore di
quanto prevede la legge, come se usassero il gas metano solo
per riscaldarsi, il che, tra l'altro, è veramente inaudito, se
pensiamo che nei mesi che vanno da aprile a ottobre, il gas
metano non viene utilizzato per il riscaldamento, vietandolo
la legge, oltreché, e soprattutto, la logica.
Forte di questa convinzione, l'Associazione per la difesa
e l'orientamento dei consumatori (ADOC), dopo avere promosso,
con successo, azione giudiziaria nelle sedi competenti, a
seguito della quale è stato riconosciuto il diritto alla
ripetizione, da parte degli utenti richiedenti, delle somme
indebitamente versate all'azienda erogatrice a causa della non
corretta applicazione dell'aliquota IVA sul consumo di gas, si
sta facendo portavoce e paladina di quei cittadini (20 mila
utenti nella sola città di Taranto e la sentenza citata risale
soltanto alla fine dell'estate 2001) che reclamano, tramite
gli uffici legali dell'ADOC, il rimborso delle somme che da
anni versano ingiustamente alle aziende erogatrici di gas
metano.
E' perlomeno opportuno chiedersi con che logica e diritto
le aziende erogatrici di gas metano possano impunemente
permettersi di stravolgere il dettato di legge, fissando
imposte a proprio piacimento, imposte che, certo, non gravano
sul loro bilancio, ma su quello delle famiglie italiane, che,
ci pare, sono già sufficientemente gravate ed inoltre mentre
le imprese che versano anch'esse, un'aliquota IVA del 20 per
cento sull'utilizzo di gas metano, possono scaricare detto
onere passivo, il cittadino, ovviamente, non può farlo.
E' stato risposto che, data la presenza nelle abitazioni
di un unico contatore, non è possibile distinguere il consumo
di gas per usi domestici da quello per il riscaldamento,
rendendosi inevitabile un uso promiscuo del gas metano, per il
quale andrebbe applicata l'aliquota del 20 per cento, ma è
chiaro che questa giustificazione è incongrua e non
accettabile.
Il colmo della beffa ai cittadini contribuenti, a detta
dei proponenti, si raggiunge con la lettura della circolare
del Ministero delle finanze, n. 82 del 7 aprile 1999, la quale
recita: "(..) l'uso domestico si realizza nelle
somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, quali
consumatori finali, impiegano il gas o l'energia elettrica, il
calore - energia della propria abitazione, a carattere
famigliare o collettivo, e non utilizzano i citati prodotti
nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di
servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di
esenzione (..)", il che significa che l'uso domestico del gas
comprende qualsiasi uso dello stesso si faccia, dal
riscaldamento, alla cottura dei cibi, alla produzione di acqua
calda, e il logico corollario è che, allora, alla fornitura di
gas metano per uso domestico va, necessariamente ed
indiscutibilmente, applicata l'aliquota IVA del 10 per cento
senza alcuna eccezione. Ma, in sintesi, tutto questo
preambolo, cosa vuole significare?
Che la normativa vigente e le indicazioni del Ministero,
da gran parte delle aziende erogatrici sono state non solo
disattese, ma anche piegate ad esclusivo detrimento di quei
cittadini che con quelle aziende hanno dovuto stipulare un
contratto di fornitura, il che non ha una coerenza né
giuridica né morale.
Riteniamo che sarebbe giusto chiedere scusa ai cittadini
che da troppo tempo subiscono tale status quo.
Non va dimenticato, infatti, che è unanimemente
riconosciuto come il sistema fiscale e tributario italiano sia
estremamente vetusto, farraginoso, involuto e, ci si conceda
"kafkiano", ed è proprio tale situazione che ci impone di
intervenire.
Riteniamo che il Parlamento debba raccogliere le pressanti
richieste e le proteste dei cittadini affrontando e risolvendo
una volta per tutte, in modo chiaro e netto, il problema
normativo della tassazione sul consumo del gas metano e
dissipando qualsiasi incongruenza o dubbio circa la corretta
interpretazione e applicazione della normativa in precedenza
richiamata.
Si rende pertanto necessario, alla luce anche della
sentenza n. 242 del 2001 del giudice di pace di Massa,
apportare modifiche al numero 127-bis) della parte III
della tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, volte
a rendere più lineare ed omogenea la tassazione sul gas
metano, tenuto conto dello sviluppo tecnologico, cui la norma
stessa deve senz'altro essere messa in condizione di
adeguarsi.
In una realtà caratterizzata da un crescente sviluppo
tecnologico appare non accettabile inserire in due distinte
tariffe tributarie il consumo del gas metano, applicando
un'aliquota IVA del 10 per cento laddove lo stesso è impiegato
per usi domestici e applicando viceversa, una aliquota del 20
per cento quando il medesimo combustibile è usato per il
riscaldamento.
Non vi è, infatti, alcuna differenza sostanziale, a parte
una diversa scelta di mezzi tecnologici, tra il produrre acqua
calda con tecniche tradizionali e il produrla con tecniche
moderne al semplice scopo di fornire riscaldamento.
Infine, ma non di minore importanza, è necessario un
intervento anche tenendo conto del fatto che la corrispondente
aliquota IVA in materia di energia elettrica per uso
domestico, pari al 10 per cento, è stabilita addirittura al 4
per cento in caso di prima casa e di nuclei abitativi
comprendenti portatori di handicap, di soggetti affetti
da gravi patologie mediche e di anziani abbisognevoli di
assistenza. Verrebbe da chiedersi, allora, perché il gas
metano dovrebbe essere un bene "meno necessario" dell'energia
elettrica al quale applicare aliquote IVA così superiori
rispetto a quelle corrisposte per l'energia elettrica.
Ci auguriamo che la proposta di legge sia messa in
discussione e approvata con un iter il più veloce
possibile.