XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2266




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Aliquote d'imposta).

        1. Il consumo di gas metano per uso domestico è soggetto all'aliquota IVA del 10 per cento ai sensi della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
        2. Al numero 127-bis della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "somministrazione" sono inserite le seguenti: "e consumo".


Art. 2.

(Definizione di uso domestico).

        1. Con l'espressione "uso domestico" di cui all'articolo 1, si intende qualsiasi utilizzazione del gas metano fatta dai consumatori nella propria abitazione.


Art. 3.

(Agevolazioni di imposta).

        1. L'aliquota di cui all'articolo 1 è ridotta al 4 per cento relativamente al consumo di gas metano per uso domestico negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché per i conduttori e i proprietari di prima casa, nella medesima residenti, a titolari di un reddito netto annuo non superiore a 36.152 euro, con maggiorazione di 1.122,32 euro per ogni persona a carico. L'aliquota agevolata di cui al presente comma si applica senza alcun limite di reddito al consumo di gas metano per uso domestico da parte dei nuclei abitativi di cui al periodo precedente comprendenti portatori di handicap, soggetti affetti da gravi patologie fisiche o psichiche, nonché anziani che necessitano di assistenza.



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