XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2266
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Aliquote d'imposta).
1. Il consumo di gas metano per uso domestico è soggetto
all'aliquota IVA del 10 per cento ai sensi della parte III
della tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
2. Al numero 127-bis della parte III della tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre
1972, n. 633, dopo la parola: "somministrazione" sono inserite
le seguenti: "e consumo".
Art. 2.
(Definizione di uso domestico).
1. Con l'espressione "uso domestico" di cui all'articolo
1, si intende qualsiasi utilizzazione del gas metano fatta dai
consumatori nella propria abitazione.
Art. 3.
(Agevolazioni di imposta).
1. L'aliquota di cui all'articolo 1 è ridotta al 4 per
cento relativamente al consumo di gas metano per uso domestico
negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché per i
conduttori e i proprietari di prima casa, nella medesima
residenti, a titolari di un reddito netto annuo non superiore
a 36.152 euro, con maggiorazione di 1.122,32 euro per ogni
persona a carico. L'aliquota agevolata di cui al presente
comma si applica senza alcun limite di reddito al consumo di
gas metano per uso domestico da parte dei nuclei abitativi di
cui al periodo precedente comprendenti portatori di
handicap, soggetti affetti da gravi patologie fisiche o
psichiche, nonché anziani che necessitano di assistenza.