XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2265




        Onorevoli Colleghi! - In Italia il passaggio dal 1^ gennaio 2002 dalla lira all'euro ed il perseverare nel mese di gennaio 2002 di condizioni di siccità e di rigidità delle temperature, che hanno compromesso alcune produzioni ortofrutticole, hanno innescato una dinamica generalizzata di crescita dei prezzi senza giustificazione reale.
        A seguito del cosiddetto change over si è assistito ad anomali arrotondamenti dei prezzi al rialzo, talvolta con dei differenziali superiori al 5 per cento, anche per generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità. Nel caso dei prodotti agricoli, il gelo e la siccità hanno certamente determinato rarefazioni e rincari oggettivi, anche se spesso l'entità degli aumenti è risultata francamente anomala. Addirittura si sono verificati sul mercato nazionale aumenti di prezzi di generi ortofrutticoli di importazione da Paesi tropicali o dall'altro emisfero, sicuramente non soggetti alle gelate europee del gennaio 2002!
        D'altronde anche le tariffe di alcuni servizi pubblici locali, basti pensare ai trasporti, sono state arrotondate al rialzo dal 1^ gennaio con scelte invero censurabili.
        In Italia si è scelto, al contrario di altri Paesi dell'Unione europea, di non adottare misure normative, dal notevole potenziale deterrente, che con il change over consentissero in maniera cogente di bloccare le dinamiche degli aumenti dei prezzi, lasciando alla "moral suasion", agli appelli (rimasti inascoltati) e ai monitoraggi gli unici meccanismi di contrasto dei rialzi dei prezzi.
        C'è da osservare che in Italia l'apparato normativo che consentiva un sistema di controllo dei prezzi fu gravemente ritoccato nel 1994 con l'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, con la soppressione non solo del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), ma anche della Commissione centrale prezzi e dei comitati provinciali prezzi, organismi questi ultimi che a livello nazionale e locale, grazie anche alla rappresentanza di tutte le parti sociali ed istituzionali, erano riusciti talvolta con efficacia a bloccare gli aumenti anomali dei prezzi e soprattutto delle tariffe.
        All'impianto istituzionale dei poteri del CIP in materia di determinazione di prezzi e tariffe, previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modificazioni, la legislazione italiana non ha saputo dal 1994 trovare alcuna forma di adeguata risposta che non sia stata la istituzione di alcune Autorità di settore (Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e Autorità per l'energia elettrica e il gas). Ancora più arbitrario appare il settore dei prezzi delle merci, laddove gli unici presìdi di tutela dei cittadini appaiono essere il reato di aggiotaggio, rivisto nel 1976 con la revisione dell'articolo 501 del codice penale, e la tutela offerta dalla legislazione antitrust nazionale ed europea in materia di vigilanza e di sanzionamento delle intese restrittive della concorrenza e degli abusi di posizione dominante.
        Tanto più appare carente la nostra legislazione nel caso di repentini aumenti dei prezzi, che tendano nel tempo a smorzarsi senza però più tornare ai livelli precedenti la "fiammata". In effetti, il caso di aumenti fraudolenti di prezzo si può realizzare non tanto per accaparramento delle merci, quanto piuttosto a causa di veri e propri accordi di cartello tra grandi operatori del mercato: i meccanismi attualmente esistenti di indagine in capo alle Autorità di tutela delle concorrenza hanno tempi lunghi e non consentono una immediata repressione dell'abuso del cosiddetto "accordo di cartello". Ciò in quanto la tutela antritrust del mercato è volta nel caso specifico ad assicurare principalmente l'effettività della concorrenza, da cui consegue l'esigenza di garantire, in sede di concreta determinazione, e nel rispetto del principio di proporzionalità, l'efficacia dissuasiva del sanzionamento.
        I diritti del cittadino consumatore non sono cioè garantiti se non come soggetti (di fatto passivi!) del mercato, per i quali in ultima analisi si possono riverberare la vigilanza e l'attività di indagine della Autorità antitrust, nel caso essa riesca a dimostrare e a sanzionare gli abusi di posizione dominante.
        In pratica la tutela del cittadino consumatore è completamente sottodimensionata rispetto alla tutela delle attività di mercato.
        E' senz'altro importante rivisitare, con la lente del XXI secolo, i poteri di controllo e di determinazione dei prezzi in alcune situazioni anomale ed emergenziali, quali quelle che si sono realizzate recentemente in Italia.
        L'organismo previsto dalla presente proposta di legge per il controllo delle situazioni emergenziali sopraindicate è il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che, sulla base del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 373 del 1994 ha raccolto l'eredità del soppresso CIP. In questi casi il CIPE predispone l'istruttoria urgente per l'emanazione di apposite ordinanze da parte del Presidente del Consiglio dei ministri che si assume la responsabilità politica di atti così profondamente rilevanti.
        Il CIPE può essere attivato nella materia del controllo dei prezzi da un numero consistente di associazioni di tutela dei consumatori riconosciute dalla legislazione nazionale in materia oppure dalle sollecitazioni di almeno due consigli regionali o delle province autonome in ottemperanza al mutato ruolo delle regioni sopravvenuto con le recenti modifiche costituzionali.
        Il CIPE può essere coadiuvato dall'Istituto nazionale di statistica e dal Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e si serve dei vari Corpi di polizia, per le attività di indagine, in primo luogo del Corpo della guardia di finanza. Ai Corpi di polizia sono estesi i poteri di cui godevano gli ispettori del CIP previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni.
        Nella proposta di legge sono altresì indicati specifiche misure sanzionatorie e il diritto delle competenti Commissioni parlamentari delle Camere di essere informate da parte del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di decisioni del CIPE sul controllo dei prezzi.
        La proposta di legge si chiude con una riformulazione dell'articolo 501-bis del codice penale relativo alla repressione di manovre speculative sulle merci. In effetti, il profilo del reato di aggiotaggio fu rinnovato già nel 1976, per attualizzarlo rispetto alla realtà di alcune sopravvenute turbative ed alterazioni del mercato degli anni '70 che riuscivano ad eludere la legislazione vigente. Le modifiche introdotte con la presente proposta di legge permettono da una parte una più agevole repressione dei meccanismi di accaparramento e di incetta delle merci che possano realizzarsi fraudolentemente anche al medio e al piccolo livello della distribuzione commerciale; dall'altra, si determina un efficace deterrente penale contro gli accordi di cartello nelle situazioni emergenziali di aumento dei prezzi.




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