XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2265
Onorevoli Colleghi! - In Italia il passaggio dal 1^
gennaio 2002 dalla lira all'euro ed il perseverare nel mese di
gennaio 2002 di condizioni di siccità e di rigidità delle
temperature, che hanno compromesso alcune produzioni
ortofrutticole, hanno innescato una dinamica generalizzata di
crescita dei prezzi senza giustificazione reale.
A seguito del cosiddetto change over si è assistito
ad anomali arrotondamenti dei prezzi al rialzo, talvolta con
dei differenziali superiori al 5 per cento, anche per generi
alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità. Nel
caso dei prodotti agricoli, il gelo e la siccità hanno
certamente determinato rarefazioni e rincari oggettivi, anche
se spesso l'entità degli aumenti è risultata francamente
anomala. Addirittura si sono verificati sul mercato nazionale
aumenti di prezzi di generi ortofrutticoli di importazione da
Paesi tropicali o dall'altro emisfero, sicuramente non
soggetti alle gelate europee del gennaio 2002!
D'altronde anche le tariffe di alcuni servizi pubblici
locali, basti pensare ai trasporti, sono state arrotondate al
rialzo dal 1^ gennaio con scelte invero censurabili.
In Italia si è scelto, al contrario di altri Paesi
dell'Unione europea, di non adottare misure normative, dal
notevole potenziale deterrente, che con il change over
consentissero in maniera cogente di bloccare le dinamiche
degli aumenti dei prezzi, lasciando alla "moral suasion",
agli appelli (rimasti inascoltati) e ai monitoraggi gli
unici meccanismi di contrasto dei rialzi dei prezzi.
C'è da osservare che in Italia l'apparato normativo che
consentiva un sistema di controllo dei prezzi fu gravemente
ritoccato nel 1994 con l'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373, con la soppressione non solo del Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP), ma anche della Commissione
centrale prezzi e dei comitati provinciali prezzi, organismi
questi ultimi che a livello nazionale e locale, grazie anche
alla rappresentanza di tutte le parti sociali ed
istituzionali, erano riusciti talvolta con efficacia a
bloccare gli aumenti anomali dei prezzi e soprattutto delle
tariffe.
All'impianto istituzionale dei poteri del CIP in materia
di determinazione di prezzi e tariffe, previsto dal decreto
legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e
successive modificazioni, la legislazione italiana non ha
saputo dal 1994 trovare alcuna forma di adeguata risposta che
non sia stata la istituzione di alcune Autorità di settore
(Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e Autorità per
l'energia elettrica e il gas). Ancora più arbitrario appare il
settore dei prezzi delle merci, laddove gli unici presìdi di
tutela dei cittadini appaiono essere il reato di aggiotaggio,
rivisto nel 1976 con la revisione dell'articolo 501 del codice
penale, e la tutela offerta dalla legislazione antitrust
nazionale ed europea in materia di vigilanza e di
sanzionamento delle intese restrittive della concorrenza e
degli abusi di posizione dominante.
Tanto più appare carente la nostra legislazione nel caso
di repentini aumenti dei prezzi, che tendano nel tempo a
smorzarsi senza però più tornare ai livelli precedenti la
"fiammata". In effetti, il caso di aumenti fraudolenti di
prezzo si può realizzare non tanto per accaparramento delle
merci, quanto piuttosto a causa di veri e propri accordi di
cartello tra grandi operatori del mercato: i meccanismi
attualmente esistenti di indagine in capo alle Autorità di
tutela delle concorrenza hanno tempi lunghi e non consentono
una immediata repressione dell'abuso del cosiddetto "accordo
di cartello". Ciò in quanto la tutela antritrust del
mercato è volta nel caso specifico ad assicurare
principalmente l'effettività della concorrenza, da cui
consegue l'esigenza di garantire, in sede di concreta
determinazione, e nel rispetto del principio di
proporzionalità, l'efficacia dissuasiva del sanzionamento.
I diritti del cittadino consumatore non sono cioè
garantiti se non come soggetti (di fatto passivi!) del
mercato, per i quali in ultima analisi si possono riverberare
la vigilanza e l'attività di indagine della Autorità
antitrust, nel caso essa riesca a dimostrare e a
sanzionare gli abusi di posizione dominante.
In pratica la tutela del cittadino consumatore è
completamente sottodimensionata rispetto alla tutela delle
attività di mercato.
E' senz'altro importante rivisitare, con la lente del XXI
secolo, i poteri di controllo e di determinazione dei prezzi
in alcune situazioni anomale ed emergenziali, quali quelle che
si sono realizzate recentemente in Italia.
L'organismo previsto dalla presente proposta di legge per
il controllo delle situazioni emergenziali sopraindicate è il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), che, sulla base del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 373 del 1994 ha
raccolto l'eredità del soppresso CIP. In questi casi il CIPE
predispone l'istruttoria urgente per l'emanazione di apposite
ordinanze da parte del Presidente del Consiglio dei ministri
che si assume la responsabilità politica di atti così
profondamente rilevanti.
Il CIPE può essere attivato nella materia del controllo
dei prezzi da un numero consistente di associazioni di tutela
dei consumatori riconosciute dalla legislazione nazionale in
materia oppure dalle sollecitazioni di almeno due consigli
regionali o delle province autonome in ottemperanza al mutato
ruolo delle regioni sopravvenuto con le recenti modifiche
costituzionali.
Il CIPE può essere coadiuvato dall'Istituto nazionale di
statistica e dal Nucleo di consulenza per la regolazione dei
servizi di pubblica utilità e si serve dei vari Corpi di
polizia, per le attività di indagine, in primo luogo del Corpo
della guardia di finanza. Ai Corpi di polizia sono estesi i
poteri di cui godevano gli ispettori del CIP previsti
dall'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive
modificazioni.
Nella proposta di legge sono altresì indicati specifiche
misure sanzionatorie e il diritto delle competenti Commissioni
parlamentari delle Camere di essere informate da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri in materia di decisioni
del CIPE sul controllo dei prezzi.
La proposta di legge si chiude con una riformulazione
dell'articolo 501-bis del codice penale relativo alla
repressione di manovre speculative sulle merci. In effetti, il
profilo del reato di aggiotaggio fu rinnovato già nel 1976,
per attualizzarlo rispetto alla realtà di alcune sopravvenute
turbative ed alterazioni del mercato degli anni '70 che
riuscivano ad eludere la legislazione vigente. Le modifiche
introdotte con la presente proposta di legge permettono da una
parte una più agevole repressione dei meccanismi di
accaparramento e di incetta delle merci che possano
realizzarsi fraudolentemente anche al medio e al piccolo
livello della distribuzione commerciale; dall'altra, si
determina un efficace deterrente penale contro gli accordi di
cartello nelle situazioni emergenziali di aumento dei
prezzi.