XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2265
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Misure di contrasto degli aumenti anomali di
prezzi).
1. In presenza di fenomeni di rarefazione o di rincaro
anomalo di materie prime, generi alimentari di largo consumo o
prodotti di prima necessità ovvero in caso di anomali
meccanismi di determinazione dei prezzi il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
predispone l'istruttoria urgente per l'emanazione da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri di apposite ordinanze a
carattere urgente volte a contrastare gli aumenti anomali dei
prezzi, anche attraverso misure di blocco dei prezzi e di
direttive cogenti di determinazione degli stessi.
2. Il CIPE, oltre che per proprio impulso, può essere
convocato, per le sue funzioni di controllo e di valutazione
degli aumenti anomali dei prezzi di cui al comma 1, da almeno
due consigli delle regioni o delle province autonome, mediante
l'approvazione di espresse deliberazioni, ovvero da almeno
quattro associazioni di tutela dei consumatori di cui
all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e
successive modificazioni.
3. Il CIPE si avvale della collaborazione del Nucleo di
consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità
e dell'Istituto nazionale di statistica nei suoi compiti di
contrasto delle anomalie degli aumenti dei prezzi di cui al
comma l; il Corpo della guardia di finanza ottempera alle
specifiche disposizioni del CIPE e del Presidente del
Consiglio dei ministri, eventualmente in concorso con la
Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.
4. I Corpi di polizia che ottemperano alle disposizioni
del CIPE ai sensi del comma 3, possono prendere in esame
registri, libri, supporti informatici e corrispondenza delle
imprese interessate ai fini dei necessari accertamenti e
possono altresì richiedere alle stesse tutti i dati ritenuti
utili ai fini dell'espletamento delle indagini.
5. La violazione a quanto disposto dalle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri previste al comma 1 è
punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da 1.000 a 50.000 euro.
6. Nel caso di convocazioni del CIPE disposte ai sensi dei
commi l e 2, comunque le stesse si concludano in relazione
all'eventuale predisposizione di istruttorie urgenti per
l'emanazione di apposite ordinanze, il Presidente del
Consiglio dei ministri riferisce alle Commissioni parlamentari
competenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica entro quindici giorni dalla data delle medesime
convocazioni.
Art. 2.
(Manovre speculative su merci).
1. L'articolo 501-bis del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 501-bis (Manovre speculative su merci) - Fuori
dei casi previsti dall'articolo 501 chiunque, nell'esercizio
di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre
speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie
prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima
necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il
rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di
fenomeni di rarefazione o rincaro del mercato interno delle
merci indicate al primo comma e nell'esercizio delle medesime
attività, ne sottrae alla utilizzazione o al consumo
all'ingrosso o al dettaglio rilevanti quantità, anche
attraverso il previo accaparramento di merci in maniera
assolutamente inusuale rispetto alle normali giacenze di
magazzino; alla stessa pena soggiace chiunque promuove o
attiva, in presenza dei fenomeni di mercato indicati, un
accordo tra gli operatori economici di un settore al fine di
aumentare artatamente i prezzi.
L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza,
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al
sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione
formale; le autorità nazionali ed europee in materia di tutela
della concorrenza sono comunque informate dell'avvio delle
indagini dall'autorità giudiziaria competente, sia in materia
di occultamento, accaparramento ed incetta di merci che di
accordi finalizzati ad aumenti artati dei prezzi.
La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di
attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto
uno speciale permesso o una speciale abilitazione,
autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la
pubblicazione della sentenza".