XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2265




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Misure di contrasto degli aumenti anomali di
prezzi).

        1. In presenza di fenomeni di rarefazione o di rincaro anomalo di materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità ovvero in caso di anomali meccanismi di determinazione dei prezzi il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) predispone l'istruttoria urgente per l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di apposite ordinanze a carattere urgente volte a contrastare gli aumenti anomali dei prezzi, anche attraverso misure di blocco dei prezzi e di direttive cogenti di determinazione degli stessi.
        2. Il CIPE, oltre che per proprio impulso, può essere convocato, per le sue funzioni di controllo e di valutazione degli aumenti anomali dei prezzi di cui al comma 1, da almeno due consigli delle regioni o delle province autonome, mediante l'approvazione di espresse deliberazioni, ovvero da almeno quattro associazioni di tutela dei consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni.
        3. Il CIPE si avvale della collaborazione del Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e dell'Istituto nazionale di statistica nei suoi compiti di contrasto delle anomalie degli aumenti dei prezzi di cui al comma l; il Corpo della guardia di finanza ottempera alle specifiche disposizioni del CIPE e del Presidente del Consiglio dei ministri, eventualmente in concorso con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.
        4. I Corpi di polizia che ottemperano alle disposizioni del CIPE ai sensi del comma 3, possono prendere in esame registri, libri, supporti informatici e corrispondenza delle imprese interessate ai fini dei necessari accertamenti e possono altresì richiedere alle stesse tutti i dati ritenuti utili ai fini dell'espletamento delle indagini.
        5. La violazione a quanto disposto dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri previste al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
        6. Nel caso di convocazioni del CIPE disposte ai sensi dei commi l e 2, comunque le stesse si concludano in relazione all'eventuale predisposizione di istruttorie urgenti per l'emanazione di apposite ordinanze, il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce alle Commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro quindici giorni dalla data delle medesime convocazioni.


Art. 2.

(Manovre speculative su merci).

        1. L'articolo 501-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 501-bis (Manovre speculative su merci) - Fuori dei casi previsti dall'articolo 501 chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
        Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro del mercato interno delle merci indicate al primo comma e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae alla utilizzazione o al consumo all'ingrosso o al dettaglio rilevanti quantità, anche attraverso il previo accaparramento di merci in maniera assolutamente inusuale rispetto alle normali giacenze di magazzino; alla stessa pena soggiace chiunque promuove o attiva, in presenza dei fenomeni di mercato indicati, un accordo tra gli operatori economici di un settore al fine di aumentare artatamente i prezzi.
        L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale; le autorità nazionali ed europee in materia di tutela della concorrenza sono comunque informate dell'avvio delle indagini dall'autorità giudiziaria competente, sia in materia di occultamento, accaparramento ed incetta di merci che di accordi finalizzati ad aumenti artati dei prezzi.
        La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza".



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