XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2261




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende rimediare al vuoto legislativo creatosi con la decadenza del decreto-legge n. 555 del 1996, ultimo di una serie di diciannove decreti recanti disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, il primo dei quali era stato emanato il giorno stesso dell'entrata in vigore della riforma della suddetta norma costituzionale. E' opportuno sottolineare che la presente proposta di legge si fonda sul testo del decreto-legge n. 555 del 1996, con le modificazioni ad esso apportate dalla Camera dei deputai in sede di conversione. A tale testo vengono apportate alcune correzioni che nascono essenzialmente dall'esperienza del lavoro della Giunta per le autorizzazioni.
        La presente proposta di legge, improntata, almeno nelle intenzioni, ad un equilibrio e ad un senso di mediazione che prescindono dallo spirito di parte, nasce da una riflessione complessiva sulla materia, della quale si intende dar conto nella presente relazione. In essa si affronteranno, pertanto, nelle pagine che seguono, i seguenti temi: 1) il significato della riforma dell'articolo 68 della Costituzione; 2) il fondamento costituzionale dei poteri delle Camere in materia di insindacabilità; 3) le differenze, in materia di insindacabilità, tra i vari decreti-legge e la presente proposta di legge; 4) le disposizioni riguardanti l'autorizzazione per le intercettazioni nei procedimenti riguardanti terzi; 5) le autorizzazioni ad actum previste dall'articolo 68 della Costituzione.
        A titolo di premessa, è appena il caso di ricordare che la riforma introdotta con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, ha profondamente inciso sul quadro delle immunità parlamentari, da un lato abrogando l'istituto dell'autorizzazione a procedere in giudizio, dall'altro introducendo due nuovi tipi di autorizzazione ad actum, quali quella necessaria per procedere all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni e quella per il sequestro di corrispondenza. Il senso della riforma, condiviso dalla sostanziale unanimità delle forze politiche, è stato per un verso quello di rafforzare il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini eliminando un istituto per molti versi criticato e contestato e nel contempo quello di salvaguardare gli strumenti di tutela della funzione parlamentare anche nei confronti di strumenti di indagine particolarmente invasivi e penetranti.
        L'esigenza di emanare un apposito decreto-legge di attuazione era nata, nello spirito della riforma, soprattutto in relazione all'opportunità di disciplinare attraverso norme certe e definite il procedimento attraverso il quale le Camere dichiarano la sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (cosiddetta insindacabilità) all'indomani dell'abrogazione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere. Nel corso delle varie reiterazioni del testo del decreto-legge si è ravvisata inoltre l'opportunità di disciplinare attraverso apposite norme anche il caso delle intercettazioni nei confronti dei deputati effettuate nell'ambito di procedimenti penali riguardanti terzi. Ci si è infatti resi conto che una norma come quella prevista dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, con riferimento alle intercettazioni poteva rimanere priva di significato se non si fosse provveduto a disciplinare anche il caso delle intercettazioni che, pur riguardando terzi, potevano costituire un mezzo per aggirare il disposto costituzionale.
        Per quanto riguarda, infine, le autorizzazioni ad actum previste dal nuovo testo dell'articolo 68 della Costituzione il decreto-legge specificava, inoltre (e tale impostazione fa propria anche la proposta di legge), che l'autorizzazione è richiesta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da eseguire (e, dunque, il pubblico ministero per ciò che riguarda perquisizioni e sequestri e il giudice per le indagini preliminari o comunque l'autorità giudicante per quel che riguarda gli altri provvedimenti ristrettivi della libertà personale e le intercettazioni). In attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimaneva sospesa. Tale disciplina si differenzia rispetto a quella vigente prima della riforma costituzionale, in quanto in passato era il pubblico ministero che formulava le richieste di autorizzazione a compiere i suddetti atti congiuntamente alla richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio. In passato dunque, ci si trovava, nella maggior parte dei casi, dinanzi ad un atto che doveva ancora essere sottoposto al vaglio del giudice per le indagini preliminari; più correttamente attraverso le norme dei vari decreti-legge, ci si trovava, viceversa, già dinanzi ad un atto perfetto, che l'autorizzazione rende immediatamente esecutivo.
        Per quanto riguarda la materia dell'insindacabilità, occorre ricordare che il fondamento costituzionale dei previgenti decreti-legge era costituito dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nella interpretazione che ne è stata costantemente data dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 1150 del 1988. In tale sentenza (e nelle successive n. 443 del 1993, n. 129 del 1996 e, in parte, da ultimo, n. 379 del 1996) la Corte ha espressamente affermato che, in base all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, spetta alle Camere pronunciarsi sulle prerogative dei propri membri e che, nel contempo, una pronuncia delle Camere nel senso dell'insindacabilità inibisce una difforme pronuncia da parte dell'autorità giudiziaria, salvo la facoltà, da parte di questa, di sollevare conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale nel caso in cui ritenga che la decisione della Camera competente risulti, in concreto, affetta da vizi in procedendo ovvero da manifesta illogicità.
        Tale sentenza peraltro traeva origine da una prassi sviluppatasi nella vigenza del precedente testo dell'articolo 68, secondo cui l'autorità giudiziaria era obbligata ad inviare al Parlamento ai fini dell'autorizzazione a procedere gli atti di tutti i procedimenti penali iniziati a carico dei deputati. In virtù di tale prassi dinanzi ad una domanda di autorizzazione a procedere per un fatto che fosse stato ritenuto coperto dalla prerogativa dell'insindacabilità di cui al primo comma, la Giunta competente prima e l'Assemblea poi, senza pronunciarsi sulla concessione o sul diniego dell'autorizzazione, restituivano gli atti all'autorità giudiziaria affinché questa, applicando la norma in questione, procedesse all'archiviazione del procedimento.
        Proprio a seguito della prima pronuncia della Corte sopra ricordata, era stata inoltre introdotta, sempre nella vigenza del vecchio testo dell'articolo 68, a partire dalla X legislatura e fino all'entrata in vigore del decreto-legge (e della riforma), una prassi parlamentare in base alla quale la Camera, pur in assenza di specifiche norme in materia, si pronunciava in materia di insindacabilità anche in relazione a procedimenti civili. Tale pronuncia avveniva a seguito di segnalazione del deputato interessato, che faceva pervenire al Presidente della Camera dei deputati copia dell'atto di citazione che gli era stato inviato. Dopo un procedimento parlamentare in tutto simile a quello relativo alle autorizzazioni (proposta della Giunta e decisione dell'Assemblea) il Presidente della Camera trasmetteva la notizia della decisione all'organo giudicante che - ove non avesse ritenuto di sollevare conflitto di attribuzione - decideva la controversia nel senso della deliberazione parlamentare.
        La serie di decreti-legge più volte citata aveva appunto inteso, all'indomani dell'abrogazione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, riordinare la materia, prevedendo un procedimento unico tanto per i processi civili quanto per i processi penali (nonché, eventualmente, per quelli amministrativi e disciplinari).
        In particolare, l'ultima versione del decreto-legge citato (e cioè quella contenuta nei decreti-legge nn. 116, 253, 357, 466 e 555 del 1996), all'articolo 2, da un lato definiva, attraverso un'elencazione analitica, gli atti coperti dalla prerogativa dell'insindacabilità, dall'altro delineava un meccanismo procedurale inteso a investire il Parlamento delle questioni relative all'insindacabilità che potranno insorgere nell'ambito di procedimenti giudiziari. Il suddetto meccanismo procedurale si riferiva, come si è detto, tanto ai procedimenti penali quanto a quelli civili, amministrativi e disciplinari e contemplava due distinte ipotesi: a) se il giudice riteneva che l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, risultasse evidente, il giudice medesimo la dichiarava di ufficio in ogni stato e grado del procedimento; b) se il giudice non riteneva sussistenti i presupposti della prima ipotesi egli era tenuto a sospendere con ordinanza il procedimento (per novanta giorni, prorogati, su disposizione della Camera interessata, per ulteriori trenta giorni) e ad inviare gli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare. Si prevedevano, inoltre, due ulteriori ipotesi "di chiusura" attraverso le quali la Camera competente poteva essere investita della questione dell'insindacabilità: su segnalazione dell'interessato (articolo 2, comma 7) e "in ogni altro caso" in cui fosse altrimenti investita della questione (articolo 2, comma 8). In sede di conversione in legge del decreto-legge n. 555 del 1996 si era inoltre ritenuto di allargare l'ambito di applicazione dell'articolo 68 oltre che agli atti parlamentari tipici e alle attività divulgative connesse, anche ad "(...) ogni altro atto parlamentare, ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia collegata alla funzione del parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento".
        Per completezza, occorre aggiungere che nelle versioni del decreto-legge precedenti quella di cui al n. 116 del 1996, viceversa, era assente l'elencazione degli atti coperti dalla prerogativa e l'unico modo per pervenire alla decisione da parte della Camera era quello di sollevare la questione dinanzi al giudice interessato. Inoltre, a fronte dell'eccezione sollevata in giudizio si poneva un'ulteriore ipotesi rispetto a quelle delineate nei decreti-legge successivi: il giudice poteva, infatti, dichiarare manifestamente infondata la questione dell'insindacabilità e proseguire il procedimento, con l'unico obbligo di darne notizia alla Camera di appartenenza del parlamentare. Sempre secondo tale disciplina, la Camera suddetta poteva, tuttavia, richiedere gli atti del procedimento ed autoinvestirsi della questione.
        Nella presente proposta di legge, tra le due alternative, si è inteso adottare, come si è detto, con qualche modifica, il meccanismo delineato nei decreti-legge emanati a partire dal n. 116 del 1996 con le integrazioni adottate in sede di conversione in legge presso questo ramo del Parlamento. Le ragioni per le quali si è ritenuto di scartare il modello contenuto nei disegni di legge di conversione precedenti consistono, da un lato, nell'opportunità di un'elencazione, sia pure non esaustiva, degli atti coperti dalla prerogativa costituzionale; dall'altro nella maggiore semplicità e nella maggiore capacità di assicurare la tutela del parlamentare propria del sistema delineato nell'ultima versione del decreto-legge. Come si vedrà, tuttavia, al comma 9, recependo la ratio delle precedenti versioni del decreto-legge, si è ritenuto opportuno disciplinare in modo originale e specifico i casi, segnalati dal giudice a quo, nei quali i fatti per i quali è in corso il procedimento risultano ictu oculi estranei all'esercizio delle funzioni parlamentari.
        Soffermandosi partitamente sulle differenze rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 555 del 1996, va detto che esse, per la materia dell'insindacabilità, concernono tanto la disciplina sostanziale dell'ambito di applicazione della prerogativa costituzionale, quanto il procedimento.
        Da un lato, infatti, quanto alla disciplina sostanziale, si è ritenuto di aggiungere al comma 2 dell'articolo 2 del testo citato, dopo le parole: "di critica e di denuncia", la parola: "politica". L'aggiunta, in sé abbastanza marginale, ha tuttavia il senso di recepire, sostanzialmente, la "giurisprudenza" consolidatasi nel corso dell'attività della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati. Tale giurisprudenza, che prende spunto anche dal parere emanato dalla Giunta per il regolamento della Camera dei deputati in data 24 ottobre 1996, concernente tra l'altro, l'osservanza dei limiti di correttezza degli interventi, si fonda essenzialmente sul principio secondo cui deve essere consentito al parlamentare fuori dal Parlamento l'intero arco delle attività consentitegli all'interno del medesimo. Al riguardo, il citato parere della Giunta per il regolamento specifica che "è dovere della Presidenza garantire nei dibattiti parlamentari il pieno svolgimento della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica e di denunzia politica, (...) allo stesso modo, la Presidenza dovrà assicurare che tali fondamentali diritti siano esercitati nella forma adeguata al ruolo costituzionale del Parlamento e alle normali regole di correttezza parlamentare. Tale regola generale dev'essere fatta valere con particolare rigore a tutela dei soggetti esterni che, non essendo parlamentari, non possono avvalersi del diritto di replica né degli strumenti offerti dall'articolo 58 del regolamento ai deputati i quali, nel corso di una discussione, siano accusati di fatti che ledano la loro onorabilità" e, pertanto, che "è dovere della Presidenza assicurare che la libera manifestazione del pensiero e della critica non vada mai disgiunta dall'impiego dei modi corretti e delle forme appropriate al linguaggio parlamentare, e non abbia quindi a trascendere nella diffamazione personale o nel vilipendio di organi dello Stato". Nella giurisprudenza della Giunta, sia pure con tutti i limiti che possono assegnarsi a siffatte generalizzazioni, si è sostanzialmente stabilito il principio secondo cui, in virtù dell'articolo 68 della Costituzione e del meccanismo prefigurato dall'ormai decaduto decreto-legge, la Giunta prima e l'Assemblea poi esercitano nei riguardi delle manifestazioni del pensiero espresse al di fuori delle Aule parlamentari un controllo speculare a quello attribuito alla Presidenza nel citato parere della Giunta per il regolamento per quanto riguarda gli interventi in Assemblea.
        Le altre modifiche che si è ritenuto di apportare al citato testo di riferimento riguardano aspetti procedimentali: al comma 4 dell'articolo 2, si è inteso, in primo luogo, disciplinare, conformemente all'orientamento della Giunta, il caso dei procedimenti riguardanti appartenenti ad una Camera diversa da quella a cui appartenevano all'epoca dei fatti dedotti in giudizio. Per tali casi, conformemente all'orientamento già manifestato dalle due Giunte di Camera dei deputati e Senato della Repubblica, si è ritenuto di indicare come competente la Camera di attuale appartenenza del parlamentare, in modo tale da evitare possibili confusioni rispetto all'originario testo del decreto-legge.
        In secondo luogo, al comma 5 dello stesso articolo, si è ritenuto di individuare un meccanismo più semplice e lineare per rispetto a quello delineato nel testo approvato dalla Camera dei deputati in caso di procedimenti pendenti al momento dello scioglimento delle Camere. La soluzione prevista è quella della mera sospensione dei termini contemplati nel comma 5 per tutta la durata del periodo di scioglimento. Tale soluzione presenta indubbi vantaggi rispetto a quella avanzata nel testo del decreto-legge, come modificato dalla Camera, secondo cui gli atti dovevano essere restituiti all'autorità giudiziaria perché questa li inviasse nuovamente all'inizio della nuova legislatura.
        Al comma 7, si è ritenuto di introdurre una sorta di preferenza per la sollevazione dell'eccezione relativa all'insindacabilità dinanzi al giudice piuttosto che dinanzi alla Camera di appartenenza. Anche tale soluzione deriva dall'esperienza della Giunta: si è infatti verificato che la presentazione dell'istanza direttamente alla Camera di appartenenza comporta un'inutile duplicazione procedurale (la questione deve essere deferita dal Presidente della Camera alla Giunta, che deve deliberare la richiesta degli atti, la quale, a sua volta, deve essere indirizzata al giudice dal Presidente della Camera, laddove con la mera sollevazione dell'eccezione si perviene al medesimo risultato), tale da appesantire senza ragione il procedimento rivolto alla trasmissione degli atti presso la Camera di appartenenza del parlamentare.
        Sempre nel medesimo comma si è ritenuto inoltre di precisare che con la richiesta di sospensione la Camera può richiedere anche l'invio degli atti del procedimento.
        Al comma 9 si è ritenuto, sempre sulla base dell'esperienza della Giunta, di inserire una disposizione il cui contenuto appare particolarmente innovativo rispetto a quello dei decreti-legge decaduti.
        L'esperienza della Giunta ha fatto verificare come possa risultare astrattamente possibile che il meccanismo delineato per il procedimento a quo venga usato, a scopi meramente dilatori, anche nei casi in cui i fatti dedotti in giudizio non presentano alcuna connessione, neanche eventuale, con l'esercizio delle funzioni parlamentari. In questi casi i decreti-legge precedenti il n. 116 del 1996 avevano previsto, come si è detto, che il giudice potesse dichiarare la manifesta infondatezza delle eccezioni e proseguire oltre. Constatato che un simile meccanismo è tale da ledere il principio generale secondo cui l'attribuzione relativa all'accertamento delle prerogative spetta alla Camera, si è ritenuto opportuno che siano le stesse Camere, attraverso autonome disposizioni regolamentari a disciplinare, con procedimenti abbreviati, il caso in cui il giudice, con l'ordinanza di cui al comma 4, segnali che i fatti per i quali è in corso il procedimento risultano ictu oculi estranei all'esercizio delle funzioni parlamentari. In altre parole il senso della previsione normativa è quello di consentire alle Camere di elaborare meccanismi per esaminare nel più breve tempo possibile i casi in cui l'eccezione relativa all'articolo 68 ha avuto scopi meramente dilatori.
        I possibili procedimenti abbreviati, che dovranno essere elaborati dalle Camere in sede di modifica regolamentare, potranno conformarsi, eventualmente, a quello già previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del regolamento della Camera dei deputati secondo cui, in certi casi determinati, le proposte della Giunta si ritengono approvate dall'Assemblea senza votazione salvo che un determinato numero di deputati richiedano la votazione medesima.
        Per quanto riguarda la materia delle intercettazioni, l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nel testo riformato dalla citata legge costituzionale n. 3 del 1993, come si è detto, ha introdotto uno specifico obbligo di autorizzazione per le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni nei confronti di deputati. A partire dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253 (e in tutte le successive reiterazioni fino al decreto-legge n. 555 del 1996), all'articolo 5 del medesimo si è ritenuto di introdurre una norma secondo cui l'autorità giudiziaria doveva richiedere, entro dieci giorni dalla ricezione dei verbali delle registrazioni e in ogni caso prima che i medesimi venissero depositati a norma dell'articolo 268, commi quattro e cinque, del codice di procedura penale, l'autorizzazione della Camera all'utilizzazione delle intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni alle quali avessero preso parte membri del Parlamento, effettuate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi (commi 1 e 2). Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera avesse provveduto, l'autorità giudiziaria poteva reiterarla. L'autorizzazione si intendeva concessa se il diniego non fosse intervenuto nei successivi sessanta giorni. Il diniego di autorizzazione (o la mancata reiterazione) comportava l'obbligo di distruggere la documentazione delle intercettazioni.
        In sede di conversione del decreto-legge n. 555 del 1996, la suddetta disciplina è stata modificata nel senso di prevedere espressamente che per autorità giudiziaria deve intendersi il giudice per le indagini preliminari e nel senso di introdurre l'obbligo di autorizzazione anche per le intercettazioni di conversazioni nelle quali si è fatta soltanto menzione di parlamentari. Anche per tali intercettazioni, sempre in sede di conversione del decreto-legge, si era prevista la distruzione qualora il giudice per le indagini preliminari non le ritenesse rilevanti ovvero qualora la Camera non concedeva l'autorizzazione.
        Inoltre, per quanto riguarda il procedimento, si era previsto che la richiesta perdesse efficacia al momento dello scioglimento delle Camere e dovesse essere rinnovata e presentata all'inizio della nuova legislatura.
        La presente proposta di legge mantiene sostanzialmente il testo modificato dalle Camere innovando prevalentemente per ciò che riguarda le conversazioni nelle quali si è fatta soltanto menzione di parlamentari. E' infatti apparso eccessivo - e anche controproducente ai fini delle indagini - prevedere la necessità di autorizzazione per l'utilizzo di tali intercettazioni. E' apparso altresì eccessivo, sempre ai fini delle indagini, prevedere, anche nel caso dell'accertata irrilevanza, la distruzione dell'intero testo delle intercettazioni nelle quali si è fatta menzione di un parlamentare. Il possibile vulnus alla libera esplicazione della funzione parlamentare può derivare infatti, soltanto, eventualmente, dalle singole frasi nelle quali è contenuto il riferimento al membro del Parlamento. Si è ritenuto dunque opportuno limitare la distruzione (nella forma della cancellazione) alle frasi suddette. Sempre sulla base dell'esperienza della Giunta si è ritenuto inoltre di mantenere il meccanismo della reiterazione della richiesta di intercettazioni e di silenzio assenso nel caso di mancata pronuncia delle Camere, semplicemente allungando il tempo a disposizione delle Camere prima dell'operatività degli effetti del silenzio.
        Nessuna modificazione si è ritenuto di apportare nella parte del decreto-legge che riguardava le autorizzazioni ad actum espressamente previste dall'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione. Si tratta infatti di norme meramente procedurali che prendono spunto, in larga parte, dalla disciplina che era già contenuta negli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale con riferimento alle autorizzazioni a procedere in giudizio, fatte salve le modificazioni di cui si è detto precedentemente che appaiono senz'altro da recepire anche nel presente testo.




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