XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2261
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura
penale il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o
l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono
prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi
costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in
quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344,
345 e 346".
Art. 2.
1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si
applica in ogni caso per la presentazione di disegni o
proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e
risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli
interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere,
per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni
altro atto parlamentare nonché per ogni altra attività di
ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica,
collegata alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori
del Parlamento.
2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o
eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del
caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da
quelli eventualmente riuniti.
3. Nei casi di cui al comma 1 e in ogni altro caso in cui
ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, il giudice provvede con sentenza in ogni stato e
grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del
codice di procedura penale; nel corso delle indagini
preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi
dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Se
l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, è ritenuta nel processo civile, il giudice
pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua
definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente
le conclusioni ed i termini previsti dall'articolo 190 del
codice di procedura civile per il deposito delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica sono ridotti,
rispettivamente, a dieci e cinque giorni. Analogamente il
giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale,
anche d'ufficio, in ogni stato e grado.
4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente
l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede
senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo
direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro
del Parlamento appartiene, ovvero, qualora non rivesta
attualmente la carica di parlamentare, a quella cui
apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata
in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi
pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque
giorni.
5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia
degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso
fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il
termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte
della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una
proroga del termine non superiore a trenta giorni. La
sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il
compimento degli atti non ripetibili e, negli altri
procedimenti, degli atti urgenti. In caso di scioglimento
della Camera alla quale gli atti sono stati inviati, i termini
di cui al presente comma sono sospesi.
6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle
indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro
dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi
dei commi 3 e 4.
7. Qualora la presentazione dell'eccezione dinanzi
all'autorità giudiziaria risulti tale da comportare un
qualsiasi pregiudizio, ovvero un ritardo eccessivo per la
sottoposizione della questione alla Camera competente, la
questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma,
della Costituzione, può essere sottoposta alla suddetta Camera
anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è
in corso un procedimento giurisdizionale nei suoi confronti
concerna opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle
funzioni parlamentari. In tale caso la Camera può richiedere
al giudice l'invio degli atti e la sospensione del
procedimento ai sensi dei commi 4 e 5.
8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7, e in ogni altro caso
in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera
trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione;
se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza
ritardo i provvedimenti indicati nel comma 3 e il pubblico
ministero formula la richiesta di archiviazione.
9. I regolamenti delle Camere potranno prevedere procedure
abbreviate per i casi in cui il giudice, con l'ordinanza di
cui al comma 4, segnali che i fatti per i quali è in corso il
procedimento risultano ictu oculi estranei all'esercizio
delle funzioni parlamentari.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti
disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del
procedimento.
Art. 3.
1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del
Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni
personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza,
ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di
una misura cautelare personale o all'esecuzione
dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o
di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro
provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità
competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera
alla quale il soggetto appartiene.
2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha
emesso il provvedimento da eseguire; in attesa
dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane
sospesa.
3. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del
Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il
quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si
tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.
Art. 4.
1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 2, comma 4, e
con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 3,
l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso
il procedimento indicando le norme di legge che si assumono
violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il
provvedimento.
Art. 5.
1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, qualora i
verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni
intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti
riguardanti terzi alle quali hanno preso parte membri del
Parlamento o le frasi nelle quali di essi è fatta menzione
risultino irrilevanti ai fini del procedimento, il giudice per
le indagini preliminari ne dispone, senza ritardo, sentiti gli
interessati, a tutela della riservatezza, in camera di
consiglio, la distruzione o la cancellazione a norma
dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura
penale.
2. Qualora, su istanza del pubblico ministero, ritenga
necessario utilizzare i verbali e le registrazioni delle
conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma
nel corso di procedimenti riguardanti terzi alle quali hanno
preso parte membri del Parlamento, il giudice per le indagini
preliminari richiede entro dieci giorni l'autorizzazione alla
Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene, ovvero,
qualora non rivesta attualmente la carica di parlamentare, a
quella cui apparteneva al momento in cui le comunicazioni o le
conversazioni sono state intercettate.
3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente
alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini
preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il
procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate
e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando
altresì copia dei verbali e delle registrazioni.
4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la
Camera abbia provveduto, il giudice per le indagini
preliminari, su istanza del pubblico ministero, può
reiterarla. L'autorizzazione si intende concessa se la Camera
non provvede entro cento giorni dalla reiterazione della
richiesta.
5. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta
perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla
Camera competente all'inizio della successiva legislatura.
6. Se l'autorizzazione viene negata, o il giudice per le
indagini preliminari non ritiene di reiterare la richiesta ai
sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni è
distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni
dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine
di cui al primo periodo del medesimo comma 4.
7. Tutte le intercettazioni e le comunicazioni acquisite
in violazione del disposto del presente articolo devono essere
dichiarate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado
del procedimento.
Art. 6.
1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge le disposizioni dell'articolo 5 si
osservano solo se le intercettazioni non sono già state
utilizzate in giudizio.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.