XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2261




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346".


Art. 2.

        1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare nonché per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, collegata alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.
        2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.
        3. Nei casi di cui al comma 1 e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, è ritenuta nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica sono ridotti, rispettivamente, a dieci e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.
        4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene, ovvero, qualora non rivesta attualmente la carica di parlamentare, a quella cui apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.
        5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti. In caso di scioglimento della Camera alla quale gli atti sono stati inviati, i termini di cui al presente comma sono sospesi.
        6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 e 4.
        7. Qualora la presentazione dell'eccezione dinanzi all'autorità giudiziaria risulti tale da comportare un qualsiasi pregiudizio, ovvero un ritardo eccessivo per la sottoposizione della questione alla Camera competente, la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, può essere sottoposta alla suddetta Camera anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale nei suoi confronti concerna opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. In tale caso la Camera può richiedere al giudice l'invio degli atti e la sospensione del procedimento ai sensi dei commi 4 e 5.
        8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7, e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati nel comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione.
        9. I regolamenti delle Camere potranno prevedere procedure abbreviate per i casi in cui il giudice, con l'ordinanza di cui al comma 4, segnali che i fatti per i quali è in corso il procedimento risultano ictu oculi estranei all'esercizio delle funzioni parlamentari.
        10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento.


Art. 3.

        1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.
        2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.
        3. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.


Art. 4.

        1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 2, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 3, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.


Art. 5.

        1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, qualora i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi alle quali hanno preso parte membri del Parlamento o le frasi nelle quali di essi è fatta menzione risultino irrilevanti ai fini del procedimento, il giudice per le indagini preliminari ne dispone, senza ritardo, sentiti gli interessati, a tutela della riservatezza, in camera di consiglio, la distruzione o la cancellazione a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
        2. Qualora, su istanza del pubblico ministero, ritenga necessario utilizzare i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, il giudice per le indagini preliminari richiede entro dieci giorni l'autorizzazione alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene, ovvero, qualora non rivesta attualmente la carica di parlamentare, a quella cui apparteneva al momento in cui le comunicazioni o le conversazioni sono state intercettate.
        3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.
        4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, il giudice per le indagini preliminari, su istanza del pubblico ministero, può reiterarla. L'autorizzazione si intende concessa se la Camera non provvede entro cento giorni dalla reiterazione della richiesta.
        5. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.
        6. Se l'autorizzazione viene negata, o il giudice per le indagini preliminari non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del medesimo comma 4.
        7. Tutte le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.


Art. 6.

        1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni dell'articolo 5 si osservano solo se le intercettazioni non sono già state utilizzate in giudizio.


Art. 7.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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