XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2257
Onorevoli Colleghi! - La propensione di molti
magistrati a rilasciare interviste agli organi di informazione
su vicende processuali in corso ha suscitato un ampio
dibattito nel Paese, caratterizzato da polemiche a volte anche
veementi.
Che il diritto all'informazione, del quale tutti i
cittadini sono titolari, debba essere garantito nelle forme
più adeguate e diffuse, è certamente un dato fuori
discussione. Preoccupa invece - e non poco - il constatare
come molti magistrati avvertano un corrispondente "dovere" a
pronunciarsi pubblicamente nel merito di procedimenti
giudiziari in itinere.
L'aspetto che la presente proposta di legge intende
affrontare è non tanto il problema connesso alla violazione
del segreto istruttorio (ipotesi già disciplinata dalla
legislazione vigente) quanto, piuttosto, un problema di
opportunità. In particolare, la questione consiste nello
stabilire se dalle dichiarazioni pubbliche rilasciate da un
magistrato agli organi di informazione possa derivare un
nocumento all'andamento delle indagini ed un condizionamento
della fase in cui si forma la sentenza. Sotto questo profilo,
la disamina delle interviste rese in televisione o agli organi
di stampa da magistrati impegnati nella conduzione di
importanti processi mette in luce una variegata gamma di
ipotesi, che vanno, passando per una serie infinita di gradi e
livelli, dalla mera ostentazione di un inopportuno
protagonismo alla facilmente riconoscibile volontà di
introdurre dati ed elementi di chiarimento rispetto a vicende
processuali che, per il solo fatto di aver avuto una vasta eco
sugli organi di informazione, hanno dato vita alle
interpretazioni e valutazioni più diverse.
Se è vero che rispetto alla prima ipotesi non sorge dubbio
alcuno sulla necessità di arginare deleteri fenomeni di
protagonismo fine a sè stesso (ancor più deleteri se riferiti
specificamente agli atteggiamenti dei magistrati), non può non
essere considerato come analoga esigenza venga in rilievo
anche rispetto alla seconda fattispecie. Se da un lato può
infatti essere considerata opportuna, ai fini del
ristabilimento della verità, la dichiarazione di un magistrato
il quale, come fonte autentica, chiarisca i termini oggettivi
di una vicenda descritta dai mezzi di informazione in modo
contraddittorio e non univoco, dall'altro va osservato che
anche in presenza di dette condizioni l'intervento pubblico
del magistrato appare comunque inopportuno, dal momento che
non sono certo gli organi di informazione gli interlocutori
istituzionali di quest'ultimo. Qualora dalle notizie diramate
dai mezzi di comunicazione di massa il giudice traesse
elementi per accertare l'esistenza di un reato, egli attiverà
le iniziative più adeguate, ma, per ragioni di chiara
opportunità, dovrà farlo nei palazzi di giustizia e non in
televisione.
In definitiva, le interviste pubbliche rilasciate dai
magistrati, prescindendo dal merito (non si è fatto
volutamente cenno alle ipotesi, certamente più gravi, in cui i
magistrati entrano specificamente nel merito di un
procedimento giudiziario in corso, formulando giudizi ed
esprimendo valutazioni che mai dovrebbero essere manifestate
al di fuori dei tribunali), appaiono inopportune e,
soprattutto, improduttive ai fini dell'affermazione di quella
che, sempre più diffusamente, viene definita "giustizia
giusta".