XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2257




        Onorevoli Colleghi! - La propensione di molti magistrati a rilasciare interviste agli organi di informazione su vicende processuali in corso ha suscitato un ampio dibattito nel Paese, caratterizzato da polemiche a volte anche veementi.
        Che il diritto all'informazione, del quale tutti i cittadini sono titolari, debba essere garantito nelle forme più adeguate e diffuse, è certamente un dato fuori discussione. Preoccupa invece - e non poco - il constatare come molti magistrati avvertano un corrispondente "dovere" a pronunciarsi pubblicamente nel merito di procedimenti giudiziari in itinere.
        L'aspetto che la presente proposta di legge intende affrontare è non tanto il problema connesso alla violazione del segreto istruttorio (ipotesi già disciplinata dalla legislazione vigente) quanto, piuttosto, un problema di opportunità. In particolare, la questione consiste nello stabilire se dalle dichiarazioni pubbliche rilasciate da un magistrato agli organi di informazione possa derivare un nocumento all'andamento delle indagini ed un condizionamento della fase in cui si forma la sentenza. Sotto questo profilo, la disamina delle interviste rese in televisione o agli organi di stampa da magistrati impegnati nella conduzione di importanti processi mette in luce una variegata gamma di ipotesi, che vanno, passando per una serie infinita di gradi e livelli, dalla mera ostentazione di un inopportuno protagonismo alla facilmente riconoscibile volontà di introdurre dati ed elementi di chiarimento rispetto a vicende processuali che, per il solo fatto di aver avuto una vasta eco sugli organi di informazione, hanno dato vita alle interpretazioni e valutazioni più diverse.
        Se è vero che rispetto alla prima ipotesi non sorge dubbio alcuno sulla necessità di arginare deleteri fenomeni di protagonismo fine a sè stesso (ancor più deleteri se riferiti specificamente agli atteggiamenti dei magistrati), non può non essere considerato come analoga esigenza venga in rilievo anche rispetto alla seconda fattispecie. Se da un lato può infatti essere considerata opportuna, ai fini del ristabilimento della verità, la dichiarazione di un magistrato il quale, come fonte autentica, chiarisca i termini oggettivi di una vicenda descritta dai mezzi di informazione in modo contraddittorio e non univoco, dall'altro va osservato che anche in presenza di dette condizioni l'intervento pubblico del magistrato appare comunque inopportuno, dal momento che non sono certo gli organi di informazione gli interlocutori istituzionali di quest'ultimo. Qualora dalle notizie diramate dai mezzi di comunicazione di massa il giudice traesse elementi per accertare l'esistenza di un reato, egli attiverà le iniziative più adeguate, ma, per ragioni di chiara opportunità, dovrà farlo nei palazzi di giustizia e non in televisione.
        In definitiva, le interviste pubbliche rilasciate dai magistrati, prescindendo dal merito (non si è fatto volutamente cenno alle ipotesi, certamente più gravi, in cui i magistrati entrano specificamente nel merito di un procedimento giudiziario in corso, formulando giudizi ed esprimendo valutazioni che mai dovrebbero essere manifestate al di fuori dei tribunali), appaiono inopportune e, soprattutto, improduttive ai fini dell'affermazione di quella che, sempre più diffusamente, viene definita "giustizia giusta".




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