XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2257
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Salvo quanto previsto all'articolo 326 del codice
penale, i magistrati di ogni ordine e grado non possono
rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche
attinenti a qualsiasi titolo a procedimenti giudiziari in
corso.
Art. 2.
1. In caso di inosservanza del divieto di cui all'articolo
1, il Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare
ai sensi dell'articolo 107 della Costituzione.