XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2257




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Salvo quanto previsto all'articolo 326 del codice penale, i magistrati di ogni ordine e grado non possono rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche attinenti a qualsiasi titolo a procedimenti giudiziari in corso.


Art. 2.

        1. In caso di inosservanza del divieto di cui all'articolo 1, il Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare ai sensi dell'articolo 107 della Costituzione.



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