XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2256




        Onorevoli Colleghi! - Sempre più frequentemente, purtroppo, si registrano casi di famiglie o di singoli individui che, avendo impegnato i propri risparmi raccolti con notevoli sacrifici nell'acquisto, in particolare, della prima casa in costruzione o già edificata, si trovano - loro malgrado - coinvolti nel fallimento delle imprese costruttrici o di società immobiliari, rimanendo privi di adeguate tutele e correndo il rischio di perdere le somme nel frattempo versate e la stessa casa acquistata.
        Il fenomeno ha acquisito, specie di recente, i connotati di una vera e propria "bomba economico-sociale" sospesa sulla testa dei cittadini e pronta ad esplodere su chiunque indistintamente.
        Va preso atto che la vigente normativa fallimentare appare del tutto inadeguata a fronteggiare fenomeni di così vasta portata e di così notevole rilevanza, ponendo gli acquirenti di immobili, specie nel caso si tratti di prima abitazione, in condizioni di minorata difesa anche nel caso in cui non abbiano con proprie specifiche responsabilità contribuito al prodursi del dissesto che ha colpito l'imprenditore edile o le società immobiliari con i quali sono venuti a contatto.
        Purtroppo, a differenza di altri rischi sociali rispetto ai quali sono stati previsti ed introdotti correttivi e sistemi di protezione, in materia di fallimenti riferibili all'acquisto ed alla costruzione di immobili, specie se da utilizzare come prima abitazione, si assiste ad una pressoché totale assenza del legislatore.
        E' pur vero che, soprattutto di recente, sembra constatarsi una presa di coscienza delle problematiche sottese alle vicende che qui interessano, ma è altrettanto vero che le soluzioni che al momento si profilano paiono voler affrontare la questione solo nella sua dimensione complessiva, magari ricorrendo allo strumento della legge di delega, il cui definitivo perfezionamento richiederà inevitabilmente tempi lunghi.
        Di qui la necessità non più rinviabile di attrezzare strumenti che possano, almeno medio tempore, superare quelle distorsioni che costituiscono fonte primaria dell'insorgere di situazioni emergenziali e che si caratterizzano per la realizzazione di più efficaci livelli di protezione per quanti risultano acquirenti di immobili destinati a prima abitazione e che non sono in grado di divenire legittimi proprietari degli stessi a seguito del dissesto dell'imprenditore.
        E' quella di questo genere di acquirenti una condizione di estrema debolezza che risulterà ancora più evidente nel momento in cui in sede fallimentare essi saranno chiamati a confrontarsi con altri soggetti contrattualmente più forti, come ad esempio gli istituti di credito che hanno concesso finanziamenti non poche volte erogati non nell'esclusivo interesse del richiedente.
        Con il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, si era sviluppato un primo tentativo di offrire una protezione, sia pure minimale, per i promissari acquirenti di immobili in costruzione, prevedendo con l'introduzione dell'articolo 2645-bis del codice civile la trascrivibilità dei contratti preliminari, soluzione che attribuendo certezza al momento del perfezionamento del negozio, ne consentiva la opponibilità ai terzi anche in sede fallimentare. A parte la limitata portata della norma citata, l'applicazione pratica della stessa era risultata del tutto marginale anche perché strutturalmente inidonea ad offrire garanzie efficaci ed interamente risolutive. Occorreva invece ricercare soluzioni che, una volta dichiarato il fallimento dell'imprenditore edile o della società immobiliare, consentissero all'acquirente di immobili, specie se destinati a prima abitazione, o al promissario acquirente degli stessi, di rapportarsi con gli altri creditori del fallito in una posizione che non fosse di sostanziale debolezza.
        Questa è la principale ragione che ha portato alla formulazione dell'articolo 1 della proposta di legge, che introduce (articolo 2775-ter del codice civile), attraverso un'integrazione del percorso della trascrivibilità del compromesso, il diritto di privilegio speciale sull'immobile oggetto del contratto preliminare di acquisto, allorché il curatore fallimentare che sia subentrato al venditore fallito manifesti la volontà di sciogliere il contratto. Ciò non toglie che l'acquirente dovrà subire la scelta operata dal curatore ma, nell'ipotesi in cui si produca lo scioglimento del contratto di acquisto, la sua posizione rispetto a quelle proprie dei creditori concorrenti subirà una crescita destinata a ricostituire una sorta di equilibrio, grazie al riconoscimento del privilegio speciale sul credito maturato per la restituzione delle somme erogate, che potrà essere azionato su quanto ricavato dalla vendita dell'immobile. Per di più si prevede che, qualora negli atti di trascrizione dei contratti preliminari di acquisto siano stati indicati valori imponibili compatibili e coerenti con parametri economici certi ed ufficiali, quali quelli pubblicati periodicamente dall'Istituto nazionale di statistica, in materia di costi di costruzione di fabbricati residenziali, il suddetto privilegio risulti rafforzato tanto da far decadere l'applicabilità del dispositivo del secondo comma dell'articolo 2775-bis, laddove si prescrive la non opponibilità di detto privilegio nei confronti dei creditori garantiti da ipoteca, operando pertanto una perfetta equiparazione con gli altri creditori più tutelati. La protezione ovviamente non si applica nei confronti del fallito o di persona che abbia rapporti di parentela con lo stesso.
        L'articolo 2 modifica la cosiddetta "legge fallimentare", di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, integrando le disposizioni contenute negli articoli 67 e 72 (rispettivamente riguardanti la revocatoria fallimentare e la vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti) con la nuova previsione stabilita dall'articolo 2775-ter del codice civile ed introducendo, altresì, il principio - con riferimento al caso della revocatoria fallimentare - della necessità di valutare la sproporzione tra le prestazioni del fallito e quelle del soggetto sottoposto alla revocazione al momento in cui il contratto venne concluso.
        La giusta preoccupazione che ha guidato il legislatore a prevedere l'esercizio della revoca tutte le volte in cui si dia il caso che le obbligazioni assunte dal fallito sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso, può essere agevolmente superata nel momento in cui si ricorra all'utilizzo di indicatori oggettivi capaci di determinare, senza ombra di dubbio, la correlazione tra il valore dell'immobile promesso o acquistato e il prezzo pagato o che ci si è impegnati a corrispondere. Di conseguenza, laddove tale correlazione risulti acclarata, rimanendo escluso che il contratto, preliminare o meno, sia stato perfezionato in danno del debitore o di terzi creditori dello stesso, viene meno la ragione che giustifica il ricorso all'azione revocatoria.
        La lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 2 introduce una modifica (apparentemente modesta) all'articolo 216 della legge fallimentare, che individua le sanzioni nel caso della bancarotta fraudolenta ovvero, più precisamente, nel caso della cosiddetta "bancarotta preferenziale". Alla pena originariamente prevista dal terzo comma dell'articolo 216 non soggiace più soltanto il fallito, ma "chiunque" favorisce un creditore in danno di altri.
        L'articolo 3 introduce ampie modifiche integrative agli articoli 39 e 41 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, riguardanti gli istituti di credito.
        Con la lettera a) del comma 1 ci si propone di disciplinare dettagliatamente il procedimento di suddivisione in quote dei contratti di finanziamento e i conseguenti frazionamenti delle ipoteche a garanzia (l'ipotesi è già prevista nel vigente testo dell'articolo 39, ma non ne è esemplificata l'attuazione, con tutte le immaginabili difficoltà che da ciò derivano in capo al debitore o al terzo acquirente dell'immobile cauzionale); con la lettera b) è invece stabilito che - nel caso di fallimento del debitore - il promissario acquirente ha facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, semplicemente dichiarandolo al curatore e alla banca, oltre che - naturalmente - procedendo al pagamento delle somme dovute.
        Una puntuale disciplina, mirante all'obiettivo di rendere concretamente realizzabile il conseguimento della suddivisione dei finanziamenti e del conseguente frazionamento dell'ipoteca, rappresenta un presupposto imprescindibile per la definizione della posizione creditoria dell'acquirente o del promissario acquirente, ai fini delle procedure fallimentari. Si è, pertanto, voluto rafforzare il dispositivo procedimentale assicurando il conseguimento di tale obiettivo, attraverso la previsione di un'azione sanzionatoria nei confronti della banca - che, senza giustificate motivazioni, impedisca la realizzazione della suddivisione del finanziamento - consistente nella decadenza della stessa dal diritto di privilegio speciale sull'immobile, altrimenti riconosciutogli.
        L'articolo 4 contiene una norma transitoria che mira a rendere immediatamente efficaci le nuove disposizioni, non essendovi ragione contraria giacché le stesse non riguardano aspetti negoziali che rischierebbero di essere ingiustamente compromessi dall'applicazione di una previsione legislativa introdotta ex post.
        L'articolo 5 stabilisce la data di entrata in vigore della legge, che è fissata entro il termine minimo consentito, sembrando opportuno, in ragione dell'argomento trattato, che le norme diventino immediatamente operative.




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