XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2256
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Credito in caso di scioglimento dai contratti preliminari
per intervenuto fallimento dell'alienante).
1. Dopo l'articolo 2775-bis del codice civile è
inserito il seguente:
"Art. 2775-ter. - (Credito in caso di scioglimento dai
contratti preliminari per intervenuto fallimento
dell'alienante).- Il promissario acquirente persona
fisica, che abbia promesso di acquistare un bene immobile da
adibire a casa di prima abitazione per sé o per propri
familiari conviventi e nei cui confronti il curatore del
fallimento del promissario venditore abbia esercitato la
facoltà di sciogliersi dal contratto, ha privilegio speciale
sul bene immobile oggetto del contratto preliminare per
l'ammontare del credito che ne consegue e per l'eventuale
risarcimento del danno che gli sia stato liquidato con
sentenza definitiva.
Uguale privilegio spetta alla persona fisica che abbia
acquistato un bene immobile da adibire a casa di prima
abitazione per sé o per i propri familiari conviventi, per
l'intero credito conseguente alla pronuncia nei suoi confronti
di sentenza di revoca del contratto definitivo di
compravendita purché stipulato entro l'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento, rimanendo tuttavia il contratto
preliminare non soggetto a revocatoria fallimentare.
Il privilegio non è opponibile ai terzi se il contratto
preliminare non è stato trascritto o se la data della sua
sottoscrizione non risulta in modo certo almeno per effetto di
un principio di adempimento da parte del promissario
acquirente delle obbligazioni in esso contenute.
Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo
2775-bis non si applicano nei casi in cui i valori
imponibili indicati nelle trascrizioni effettuate ai sensi
dell'articolo 2645-bis risultano coerenti con gli indici
del costo di costruzione dei fabbricati residenziali
pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei
confronti del fallito, se questi è persona fisica ovvero, nel
caso di fallimento di persona giuridica, nei confronti dei
soci, degli amministratori e dei sindaci oltre che dei
relativi affini e parenti sino al terzo grado".
Art. 2.
(Modifiche al regio decreto
16 marzo 1942, n. 267).
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
"Art. 67. - (Atti a titolo oneroso, pagamenti,
garanzie). 1.- Sono revocati, salvo che l'altra parte
provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
a) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni
anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui, al momento
della relativa conclusione, le prestazioni eseguite o le
obbligazioni assunte dal fallito sorpassavano notevolmente ciò
che a lui era stato dato o promesso;
b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti
ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento;
c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali
o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i
pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo
oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per
debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
2775-ter, secondo comma, del codice civile, anche se
l'acquirente conosceva lo stato d'insolvenza del debitore.
4. L'azione revocatoria non è esercitabile qualora
gli importi imponibili degli atti a titolo oneroso di cui
all'articolo 2645-bis del codice civile risultino
coerenti con gli indici del costo di costruzione dei
fabbricati residenziali pubblicati dall'Istituto nazionale di
statistica.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati
a compiere operazioni di credito su pegno e di locazione
finanziaria, limitatamente a tali operazioni, e agli istituti
di credito fondiario.
6. Sono fatte le disposizioni stabilite da leggi
speciali";
b) all'articolo 72 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"In caso di scioglimento dal contratto preliminare di
vendita per intervenuto fallimento dell'alienante, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2775-ter
del codice civile";
c) all'articolo 216, il terzo comma è sostituito
dal seguente:
"E' punito con la reclusione da un anno a cinque anni
chiunque, prima o durante la procedura fallimentare, allo
scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi,
esegue pagamenti o simula titoli di prelazione".
Art. 3.
(Modifiche del testo unico di cui al decreto legislativo
1^ settembre 1993, n. 385).
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 39, il comma 6 è sostituito dai
seguenti:
"6. In caso di edificio o complesso condominiale, il
debitore e il terzo acquirente del bene ipotecato o di parte
dello stesso hanno diritto alla suddivisione del finanziamento
in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a
garanzia. Il conservatore dei registri immobiliari annota la
suddivisione e il frazionamento a margine dell'iscrizione
presa.
6-bis. La richiesta di suddivisione del
finanziamento in quote e del conseguente frazionamento
dell'ipoteca a garanzia deve essere avanzata alla banca per
iscritto, tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, e la banca deve provvedere entro il successivo
termine di sessanta giorni, comunicando al richiedente e alle
ulteriori persone interessate di cui essa abbia conoscenza la
propria proposta di suddivisione e di corrispondente
frazionamento. La banca è tenuta a fornire gli elementi di
calcolo in forza dei quali ha provveduto in merito alla
richiesta e le altre spiegazioni eventualmente occorrenti. La
proposta si intende senz'altro accettata, a meno che il
richiedente o altra persona interessata non comunichi per
iscritto, nel successivo termine di trenta giorni, le proprie
eventuali osservazioni anche con riferimento alla
corrispondenza proporzionale tra l'effettivo valore delle
singole unità immobiliari e le singole quote risultanti dalla
suddivisione del finanziamento. Se la banca accoglie le
osservazioni, provvede senz'altro alla suddivisione e al
frazionamento. In caso contrario ne dà immediato e motivato
avviso al richiedente e alle altre persone interessate. Nel
caso in cui la banca non provveda a seguito della richiesta,
ovvero nel caso in cui le modalità di suddivisione del
finanziamento in quote e del correlativo frazionamento
dell'ipoteca a garanzia siano oggetto di controversia,
provvede ai relativi incombenti il presidente del tribunale in
cui è situato l'immobile, su richiesta della parte che ne ha
interesse, sentite le altre parti. Il presidente provvede con
decreto alla suddivisione del finanziamento in quote e al
correlativo frazionamento dell'ipoteca a garanzia, stabilendo
a carico di quale parte sia il costo del procedimento.
6-ter. Il procedimento esecutivo previsto
dall'articolo 41 non può essere promosso, ed è sospeso ove sia
già iniziato, fino a quando la banca non abbia provveduto
sulla richiesta del debitore o del terzo acquirente avanzata
ai sensi del comma 6-bis, ovvero fino a quando non
risulti emesso il decreto di cui al medesimo comma. Nel caso
in cui la banca non provveda sulla richiesta ovvero nel caso
in cui la suddivisione del finanziamento in quote abbia luogo
successivamente al termine di trenta giorni previsto dal
citato comma 6-bis con accoglimento delle osservazioni
svolte dal debitore o da altra parte interessata, gli
interessi contrattualmente pattuiti o comunque dovuti sulle
somme mutuate sono dovuti a decorrere dal novantesimo giorno
successivo alla richiesta di cui al comma 6-bis e sino
al giorno in cui la suddivisione ha luogo. Nel caso in cui la
banca non provveda, senza giustificato motivo, alla richiesta
di suddivisione, decade dal diritto di privilegio speciale sul
bene immobile oggetto del finanziamento";
b) all'articolo 41, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"6-bis. Nel caso di fallimento, il promissario
acquirente del bene espropriato ha la facoltà di subentrare,
senza autorizzazione del giudice delegato, nel contratto di
finanziamento stipulato dal fallito, assumendosi l'onere di
versare alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese
relative alla unità immobiliare promessagli in vendita. La
dichiarazione di subentro nel contratto di finanziamento deve
essere notificata al curatore fallimentare e all'istituto
bancario, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta
giorni dalla conoscenza della sentenza dichiarativa del
fallimento della parte promittente venditrice. Il promissario
acquirente, se ciò non è prima avvenuto, può contestualmente
richiedere, ai sensi dell'articolo 39 e nelle forme dal
medesimo articolo previste, che la banca provveda alla
suddivisione del finanziamento in quote e al frazionamento
dell'ipoteca a garanzia in proporzione all'effettivo valore
della singola unità immobiliare".
Art. 4.
(Norma transitoria).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano
anche ai contratti già conclusi e ai procedimenti esecutivi in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.