XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2255-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione ha proceduto all'esame dell'unito disegno di legge, in ordine al quale si formulano le seguenti considerazioni.

1. Ambito dell'intervento normativo.

        Il disegno di legge in esame è sostanzialmente diretto a strutturare un nuovo meccanismo per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero. Si tratta di un provvedimento urgente perché teso a surrogare l'anagrafe attuale con quello che è destinato a chiamarsi elenco unico nazionale dei cittadini residenti all'estero, previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 459 del 2001, che consente il voto degli italiani all'estero. Tale legge è giunta ad approvazione dopo una battaglia durata ben 46 anni ed è stata condotta in porto con implacabile tenacia dall'attuale ministro per gli italiani nel mondo, Mirko Tremaglia.
        Ricordo quello che molto impropriamente si può definire l'indotto antropologico o geopolitico del provvedimento: 4 milioni di passaporti italiani nel mondo e 60 milioni di persone di origine italiana. Sono 320 i parlamentari nel mondo di origine italiana. Ciò spiega eloquentemente la ragione politica del sofferto passo legislativo compiuto dal Parlamento e, nel contempo, il dovere di procedere all'approvazione del provvedimento in esame, che, non a caso, prevede modificazioni ed abrogazioni di articoli di legge ed autorizzazioni di spesa. Si tratta, tra l'altro, di stabilire l'obbligo dei comuni di procedere entro termini prefissati alla registrazione dei cittadini italiani residenti all'estero. Si tratta altresì di procedere ad assunzioni temporanee. Ricordo che con la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente "Anagrafe e censimento degli italiani residenti all'estero" ed il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è stata disciplinata l'istituzione e la tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). In ogni comune è cioè costituita un'anagrafe degli italiani residenti all'estero, nella quale sono iscritti: i cittadini italiani che si sono trasferiti in modo permanente all'estero e che conseguentemente sono stati cancellati dall'anagrafe della popolazione residente (APR) nel comune in questione; i cittadini italiani nati all'estero il cui atto di nascita sia stato registrato in Italia; le persone residenti all'estero che acquisiscono la cittadinanza italiana; i cittadini italiani per i quali la residenza all'estero possa essere accertata da un provvedimento dell'autorità giudiziaria; i cittadini italiani nati e residenti all'estero, i cui ascendenti non sono nati, né sono mai stati residenti, in Italia (articolo 1, comma 5, della legge n. 470 del 1988).
        Non a caso, in via transitoria, per la prima costituzione dell'AIRE, la legge n. 470 ha previsto che i cittadini italiani residenti all'estero al momento dell'entrata in vigore della legge fossero tenuti a dichiarare, ai fini della registrazione nell'AIRE, la loro residenza all'ufficio consolare competente entro un anno dall'entrata in vigore della legge, mentre la scelta legislativa di mantenere un collegamento con l'ultimo comune di residenza in Italia del cittadino tenta di garantire il più possibile la continuità nelle iscrizioni anagrafiche. Il criterio prioritario per la registrazione nell'AIRE è quello di iscrizione nel comune di ultima residenza in Italia dal quale il cittadino è emigrato. I cittadini nati e residenti all'estero, per i quali non è possibile ricostruire alcun collegamento con il territorio italiano, sono registrati, anche ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo, nella cosiddetta anagrafe AIRE residuale presso il comune di Roma (prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1989).
        In tale contesto si inquadra uno dei problemi cui il disegno di legge in esame intende dare soluzione. Infatti, che per la prima attuazione dell'AIRE si è tenuto conto, oltre che delle dichiarazioni volontarie, anche dei dati presenti nelle cosiddette anagrafi consolari. L'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, recante "Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari", stabilisce che presso ogni ufficio consolare è istituito uno schedario (anagrafe) dei cittadini residenti nella circoscrizione. Nello schedario sono annotati i dati anagrafici e professionali, gli atti o fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti civili o una restrizione nell'esercizio degli stessi, ed ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del cittadino italiano residente all'estero.
        Quanto alla revisione delle liste elettorali, esse vengono aggiornate, a cura della Commissione elettorale comunale, attraverso due revisioni semestrali, con le quali si provvede d'ufficio ad iscrivere anticipatamente i cittadini che compiono il diciottesimo anno di età nel semestre successivo a quello in cui ha luogo la revisione e sono in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo e a cancellare i cittadini irreperibili. In caso di elezioni, vengono depennati dalle liste i cittadini che nel giorno della consultazione elettorale non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età (articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967). La revisione ordinaria delle liste elettorali è preceduta da una complessa fase preparatoria, che prevede la possibilità di ricorrere alla Commissione elettorale circoscrizionale nei casi di contestazione.
        Sulla base della revisione semestrale viene effettuata la revisione dinamica. In questo tipo di revisione, che è quello che più direttamente riguarda lo svolgimento delle operazioni elettorali, l'aggiornamento delle liste elettorali viene effettuato dalla Commissione elettorale comunale ogni sei mesi (articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967), di solito entro il 31 gennaio ed il 31 luglio. Tale aggiornamento registra le variazioni dovute a cancellazioni o iscrizioni.

2. Illustrazione delle disposizioni del disegno di legge.

        Le modifiche che il disegno di legge in esame apporta alla legge n. 470 del 1988 introducono anzitutto ulteriori ipotesi nei casi di cancellazione dalle anagrafi dei cittadini residenti all'estero; in particolare, circa l'irreperibilità presunta, in ben quattro casi. La prima delle nuove ipotesi, quando "risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero", si distingue dalla seconda, che riguarda il caso in cui l'irreperibilità risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, in quanto, in questa ipotesi, l'indirizzo esiste ma è presumibilmente errato, posto che non è possibile recapitare al destinatario la cartolina avviso.
        La cartolina cui fa riferimento la disposizione in esame è prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, recante "Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti l'iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero". In virtù di tale norma, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, i comuni di iscrizione elettorale spediscono agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che l'esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale. Tale ultima disposizione, peraltro, non si applica ai cittadini residenti negli Stati membri dell'Unione europea in occasione delle elezioni del Parlamento europeo, nonché alle consultazioni referendarie locali.
        La seconda rilevazione dei cittadini italiani all'estero (articolo 8 della legge n. 470 del 1988) è stata fissata al 21 marzo 2003 dal decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312, recante "Proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero", convertito dalla legge n. 358 del 2001. Tale proroga si è resa necessaria proprio per consentire la definizione delle operazioni di aggiornamento e perfezionamento dei dati degli schedari consolari.
        Per effetto del comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, i cittadini cancellati in ogni momento possono richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e nelle liste elettorali e, in base al comma 4, tutte le cancellazioni ed i reinserimenti effettuati devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero (articolo 5, comma 1, della citata legge n. 459 del 2001).
        Di grande rilievo appare la disposizione di cui al comma 6 che, sostituendo l'articolo 14 della legge n. 470 del 1988, dispone, sulla base dei dati della rilevazione, la seguente procedura per lo scambio e l'aggiornamento dei dati tra le amministrazioni interessate: le rappresentanze diplomatico-consolari aggiornano gli schedari consolari; tali rappresentanze trasmettono in via informatica i dati al Ministero degli affari esteri; quest'ultimo trasmette tali dati al Ministero dell'interno, il quale aggiorna l'AIRE, memorizza i dati raccolti e li trasmette ai comuni; i comuni entro 60 giorni provvedono all'aggiornamento delle rispettive anagrafi (tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di 180 giorni per il comune di Roma, con decreto del ministro dell'interno, sentito il Ministero degli affari esteri).
        Il percorso è, ad un tempo, chiarito e semplificato. Tutto l'iter, ed in particolare l'ultimo passaggio, è in grado di eliminare l'inquietante distanza fra gli oltre 4 milioni di aventi diritto e i 2 milioni 700-800 mila registrati nelle anagrafi comunali, con una valutazione più congrua anche dei tempi a disposizione, nel senso che i 60 giorni concessi per l'aggiornamento ai comuni salgono a 180 per la cosiddetta anagrafe residuale del comune di Roma, che deve confrontarsi con 400-500 mila nominativi.
        L'articolo 2 del disegno di legge consente alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari - previa autorizzazione dell'amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi - di poter assumere impiegati temporanei nel numero di 350 unità. Ciò potrà avvenire anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e successive modificazioni, ma comunque entro il limite di spesa di 14.424.641,19 euro nel 2002.
        In relazione ai medesimi scopi, ossia per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero e gli altri urgenti adempimenti elettorali, l'articolo 3 autorizza il Ministero degli affari esteri ad acquisire beni e servizi informatici nel limite di spesa di 1.766.282,59 euro per il 2002.
        L'articolo 4, infine, reca la clausola di copertura finanziaria del provvedimento, che determina oneri quantificati in 16.190.924 euro per il 2002, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Istruttoria legislativa.

        La Commissione ha esaminato il disegno di legge nelle sedute del 26 e 27 febbraio e del 7 marzo.
        Ha altresì acquisito i pareri favorevoli delle Commissioni I, V e XI.
        La Commissione, non rilevando la necessità di modifiche, ha convenuto sul testo del disegno di legge.
        Il provvedimento, teso a semplificare le procedure e a soddisfare le diverse esigenze dei comuni, in particolare del comune di Roma per la cosiddetta anagrafe residuale, presenta tutte quelle caratteristiche che consentono di rispondere ad un'esigenza obiettiva con urgenza e chiarezza.

Giovanni BIANCHI, relatore.




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