XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2255-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione ha proceduto
all'esame dell'unito disegno di legge, in ordine al quale si
formulano le seguenti considerazioni.
1. Ambito dell'intervento normativo.
Il disegno di legge in esame è sostanzialmente diretto a
strutturare un nuovo meccanismo per la rilevazione dei
cittadini italiani residenti all'estero. Si tratta di un
provvedimento urgente perché teso a surrogare l'anagrafe
attuale con quello che è destinato a chiamarsi elenco unico
nazionale dei cittadini residenti all'estero, previsto
dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 459 del 2001, che
consente il voto degli italiani all'estero. Tale legge è
giunta ad approvazione dopo una battaglia durata ben 46 anni
ed è stata condotta in porto con implacabile tenacia
dall'attuale ministro per gli italiani nel mondo, Mirko
Tremaglia.
Ricordo quello che molto impropriamente si può definire
l'indotto antropologico o geopolitico del provvedimento: 4
milioni di passaporti italiani nel mondo e 60 milioni di
persone di origine italiana. Sono 320 i parlamentari nel mondo
di origine italiana. Ciò spiega eloquentemente la ragione
politica del sofferto passo legislativo compiuto dal
Parlamento e, nel contempo, il dovere di procedere
all'approvazione del provvedimento in esame, che, non a caso,
prevede modificazioni ed abrogazioni di articoli di legge ed
autorizzazioni di spesa. Si tratta, tra l'altro, di stabilire
l'obbligo dei comuni di procedere entro termini prefissati
alla registrazione dei cittadini italiani residenti
all'estero. Si tratta altresì di procedere ad assunzioni
temporanee. Ricordo che con la legge 27 ottobre 1988, n. 470,
concernente "Anagrafe e censimento degli italiani residenti
all'estero" ed il relativo regolamento di attuazione, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989,
n. 323, è stata disciplinata l'istituzione e la tenuta
dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). In
ogni comune è cioè costituita un'anagrafe degli italiani
residenti all'estero, nella quale sono iscritti: i cittadini
italiani che si sono trasferiti in modo permanente all'estero
e che conseguentemente sono stati cancellati dall'anagrafe
della popolazione residente (APR) nel comune in questione; i
cittadini italiani nati all'estero il cui atto di nascita sia
stato registrato in Italia; le persone residenti all'estero
che acquisiscono la cittadinanza italiana; i cittadini
italiani per i quali la residenza all'estero possa essere
accertata da un provvedimento dell'autorità giudiziaria; i
cittadini italiani nati e residenti all'estero, i cui
ascendenti non sono nati, né sono mai stati residenti, in
Italia (articolo 1, comma 5, della legge n. 470 del 1988).
Non a caso, in via transitoria, per la prima costituzione
dell'AIRE, la legge n. 470 ha previsto che i cittadini
italiani residenti all'estero al momento dell'entrata in
vigore della legge fossero tenuti a dichiarare, ai fini della
registrazione nell'AIRE, la loro residenza all'ufficio
consolare competente entro un anno dall'entrata in vigore
della legge, mentre la scelta legislativa di mantenere un
collegamento con l'ultimo comune di residenza in Italia del
cittadino tenta di garantire il più possibile la continuità
nelle iscrizioni anagrafiche. Il criterio prioritario per la
registrazione nell'AIRE è quello di iscrizione nel comune di
ultima residenza in Italia dal quale il cittadino è emigrato.
I cittadini nati e residenti all'estero, per i quali non è
possibile ricostruire alcun collegamento con il territorio
italiano, sono registrati, anche ai fini dell'esercizio del
diritto di elettorato attivo, nella cosiddetta anagrafe AIRE
residuale presso il comune di Roma (prevista dall'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del
1989).
In tale contesto si inquadra uno dei problemi cui il
disegno di legge in esame intende dare soluzione. Infatti, che
per la prima attuazione dell'AIRE si è tenuto conto, oltre che
delle dichiarazioni volontarie, anche dei dati presenti nelle
cosiddette anagrafi consolari. L'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, recante
"Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari",
stabilisce che presso ogni ufficio consolare è istituito uno
schedario (anagrafe) dei cittadini residenti nella
circoscrizione. Nello schedario sono annotati i dati
anagrafici e professionali, gli atti o fatti che producono o
possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti
civili o una restrizione nell'esercizio degli stessi, ed ogni
altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del
cittadino italiano residente all'estero.
Quanto alla revisione delle liste elettorali, esse vengono
aggiornate, a cura della Commissione elettorale comunale,
attraverso due revisioni semestrali, con le quali si provvede
d'ufficio ad iscrivere anticipatamente i cittadini che
compiono il diciottesimo anno di età nel semestre successivo a
quello in cui ha luogo la revisione e sono in possesso dei
requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo e a
cancellare i cittadini irreperibili. In caso di elezioni,
vengono depennati dalle liste i cittadini che nel giorno della
consultazione elettorale non abbiano ancora compiuto il
diciottesimo anno di età (articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 223 del 1967). La revisione
ordinaria delle liste elettorali è preceduta da una complessa
fase preparatoria, che prevede la possibilità di ricorrere
alla Commissione elettorale circoscrizionale nei casi di
contestazione.
Sulla base della revisione semestrale viene effettuata la
revisione dinamica. In questo tipo di revisione, che è quello
che più direttamente riguarda lo svolgimento delle operazioni
elettorali, l'aggiornamento delle liste elettorali viene
effettuato dalla Commissione elettorale comunale ogni sei mesi
(articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n.
223 del 1967), di solito entro il 31 gennaio ed il 31 luglio.
Tale aggiornamento registra le variazioni dovute a
cancellazioni o iscrizioni.
2. Illustrazione delle disposizioni del disegno di
legge.
Le modifiche che il disegno di legge in esame apporta alla
legge n. 470 del 1988 introducono anzitutto ulteriori ipotesi
nei casi di cancellazione dalle anagrafi dei cittadini
residenti all'estero; in particolare, circa l'irreperibilità
presunta, in ben quattro casi. La prima delle nuove ipotesi,
quando "risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza
quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero", si distingue dalla
seconda, che riguarda il caso in cui l'irreperibilità risulti
dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso in
occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute
con un intervallo non inferiore ad un anno, in quanto, in
questa ipotesi, l'indirizzo esiste ma è presumibilmente
errato, posto che non è possibile recapitare al destinatario
la cartolina avviso.
La cartolina cui fa riferimento la disposizione in esame è
prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40,
recante "Modifiche alle norme sull'elettorato attivo
concernenti l'iscrizione e la reiscrizione nelle liste
elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero". In
virtù di tale norma, entro il ventesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi, i comuni di iscrizione elettorale spediscono agli
elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante
l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il
destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso
il competente ufficio comunale e che l'esibizione della
cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle
facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di
iscrizione elettorale. Tale ultima disposizione, peraltro, non
si applica ai cittadini residenti negli Stati membri
dell'Unione europea in occasione delle elezioni del Parlamento
europeo, nonché alle consultazioni referendarie locali.
La seconda rilevazione dei cittadini italiani all'estero
(articolo 8 della legge n. 470 del 1988) è stata fissata al 21
marzo 2003 dal decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312, recante
"Proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani
residenti all'estero", convertito dalla legge n. 358 del 2001.
Tale proroga si è resa necessaria proprio per consentire la
definizione delle operazioni di aggiornamento e
perfezionamento dei dati degli schedari consolari.
Per effetto del comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento
in esame, i cittadini cancellati in ogni momento possono
richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle
proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha
provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e nelle
liste elettorali e, in base al comma 4, tutte le cancellazioni
ed i reinserimenti effettuati devono essere comunicati dai
comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei
cittadini italiani residenti all'estero (articolo 5, comma 1,
della citata legge n. 459 del 2001).
Di grande rilievo appare la disposizione di cui al comma 6
che, sostituendo l'articolo 14 della legge n. 470 del 1988,
dispone, sulla base dei dati della rilevazione, la seguente
procedura per lo scambio e l'aggiornamento dei dati tra le
amministrazioni interessate: le rappresentanze
diplomatico-consolari aggiornano gli schedari consolari; tali
rappresentanze trasmettono in via informatica i dati al
Ministero degli affari esteri; quest'ultimo trasmette tali
dati al Ministero dell'interno, il quale aggiorna l'AIRE,
memorizza i dati raccolti e li trasmette ai comuni; i comuni
entro 60 giorni provvedono all'aggiornamento delle rispettive
anagrafi (tale termine può essere prorogato fino ad un massimo
di 180 giorni per il comune di Roma, con decreto del ministro
dell'interno, sentito il Ministero degli affari esteri).
Il percorso è, ad un tempo, chiarito e semplificato. Tutto
l'iter, ed in particolare l'ultimo passaggio, è in grado di
eliminare l'inquietante distanza fra gli oltre 4 milioni di
aventi diritto e i 2 milioni 700-800 mila registrati nelle
anagrafi comunali, con una valutazione più congrua anche dei
tempi a disposizione, nel senso che i 60 giorni concessi per
l'aggiornamento ai comuni salgono a 180 per la cosiddetta
anagrafe residuale del comune di Roma, che deve confrontarsi
con 400-500 mila nominativi.
L'articolo 2 del disegno di legge consente alle
rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari - previa
autorizzazione dell'amministrazione centrale concessa in base
alle esigenze operative delle singole sedi - di poter assumere
impiegati temporanei nel numero di 350 unità. Ciò potrà
avvenire anche in deroga ai limiti del contingente di cui
all'articolo 152, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967 e successive modificazioni, ma
comunque entro il limite di spesa di 14.424.641,19 euro nel
2002.
In relazione ai medesimi scopi, ossia per consentire
l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani
all'estero e gli altri urgenti adempimenti elettorali,
l'articolo 3 autorizza il Ministero degli affari esteri ad
acquisire beni e servizi informatici nel limite di spesa di
1.766.282,59 euro per il 2002.
L'articolo 4, infine, reca la clausola di copertura
finanziaria del provvedimento, che determina oneri
quantificati in 16.190.924 euro per il 2002, ai quali si fa
fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002,
mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
3. Istruttoria legislativa.
La Commissione ha esaminato il disegno di legge nelle
sedute del 26 e 27 febbraio e del 7 marzo.
Ha altresì acquisito i pareri favorevoli delle Commissioni
I, V e XI.
La Commissione, non rilevando la necessità di modifiche,
ha convenuto sul testo del disegno di legge.
Il provvedimento, teso a semplificare le procedure e a
soddisfare le diverse esigenze dei comuni, in particolare del
comune di Roma per la cosiddetta anagrafe residuale, presenta
tutte quelle caratteristiche che consentono di rispondere ad
un'esigenza obiettiva con urgenza e chiarezza.
Giovanni BIANCHI, relatore.