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1. La lettera d)
del comma 1 dell'articolo 4
della legge 27 ottobre 1988,
n. 470, è sostituita dalla
seguente: "d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria: 1) trascorsi cento anni dalla nascita; 2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo; 3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero; 4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali;". 2. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, se si presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero, sono senz'altro ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che dovrà essere inviata per posta ai rispettivi consolati dall'elettore secondo le modalità |
Identico. |
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di cui ai commi 4 e 6
dell'articolo 12 della legge
27 dicembre 2001, n.459. Nel
caso in cui i cittadini
cancellati per irreperibilità
abbiano invece optato per
l'esercizio del diritto di
voto in Italia, sono ammessi
al voto previa richiesta
all'ufficio elettorale del
comune di origine. 3. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali. 4. Tutte le cancellazioni e i reinserimenti effettuati devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n.459. 5. Il comma 2 dell'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente: "2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all'articolo 10 dagli schedari consolari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200". 6. L'articolo 14 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente: "Art. 14. - 1. Sulla base dei dati della rilevazione, le rappresentanze diplomatico-consolari, dopo aver aggiornato gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200, ne trasmettono in via informatica i dati al Ministero degli affari esteri, che li trasmette al Ministero dell'interno - Centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, per l'aggiornamento dell'AIRE e per la memorizzazione dei dati raccolti. 2. Il Ministero dell'interno trasmette i dati di cui al comma 1 ai comuni, i quali provvedono entro i successivi sessanta giorni all'aggiornamento delle rispettive anagrafi, fatta salva la previsione di cui al comma 3. |
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3. Con decreto
del Ministro dell'interno,
sentito il Ministro degli
affari esteri, il termine di
cui al comma 2 può essere
prorogato per il comune di
Roma fino ad un massimo di
ulteriori centottanta
giorni". 7. Sono abrogati l'articolo 11, l'articolo 13, commi 2 e 3, e l'articolo 15 della citata legge n. 470 del 1988. |
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1. Per consentire
l'espletamento della
rilevazione dei cittadini
italiani all'estero di cui
all'articolo 8, comma 2,
della legge 27 ottobre 1988,
n.470, come sostituito
dall'articolo 1, comma 5,
della presente legge, e per
gli altri urgenti adempimenti
elettorali, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici
consolari, previa
autorizzazione della
Amministrazione centrale
concessa in base alle
esigenze operative delle
singole sedi, possono
assumere impiegati temporanei
anche in deroga ai limiti del
contingente di cui
all'articolo 152, primo
comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, nei
limiti di spesa di cui al
comma 2 del presente
articolo; i relativi rapporti
di impiego sono regolati
dalle disposizioni del citato
decreto del Presidente della
Repubblica n.18 del 1967. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 14.424.641,19 per l'anno 2002. |
Identico. |
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1. Per le finalità di cui
all'articolo 2, comma 1, il
Ministero degli affari esteri
è autorizzato ad acquisire
beni e servizi informatici
nei limiti di spesa di cui al
comma 2 del presente
articolo. |
Identico. |
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2. Per le finalità di
cui al comma 1 è autorizzata
la spesa di euro 1.766.282,59
per l'anno 2002. |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, pari a
16.190.924 euro per l'anno
finanziario 2002, si provvede
per detto anno, mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
finanziario 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari
esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
Identico. |
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