XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2253
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende apportare una modifica alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157 ("Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio") per quanto attiene
alla durata dell'esercizio dell'attività venatoria, al fine di
consentire alle regioni di derogare ai limiti posti dalla
citata legge con più ampiezza e flessibilità rispetto a quanto
ora consentito. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della
citata legge n. 157 del 1992, infatti, le regioni possono
modificare i termini previsti "per determinate specie in
relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà
territoriali" ma detti termini "devono essere comunque
contenuti tra il 1^ settembre ed il 31 gennaio". Questi limiti
però si sono rivelati inadeguati in quanto non consentono di
tener conto delle diverse realtà ambientali e faunistiche
presenti nelle singole regioni. Da notare, fra l'altro, che la
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non fa
alcun riferimento alle date del 1^ settembre e del 31 gennaio
come date di apertura e di chiusura della stagione di caccia
che, come è noto, in Italia è tra le più brevi d'Europa.
Per questi motivi, quindi, la proposta di legge sposta
all'ultimo giorno di febbraio il termine ultimo entro il quale
è possibile svolgere l'esercizio di attività venatoria di
determinate specie di avifauna consentendo, così, alle regioni
la possibilità di modulare le date di chiusura nel rispetto
delle esigenze delle diverse realtà territoriali.
L'autorizzazione regionale alle suddette modifiche, poi,
oltre ad essere condizionata alla predisposizione di un
apposito piano faunistico-venatorio, come è attualmente
previsto dalla legge n. 157 del 1992, deve contenere anche lo
scaglionamento delle date di apertura e di chiusura,
l'indicazione delle specie di avifauna cui si riferiscono,
nonché il numero massimo di capi che è consentito abbattere in
ciascuna giornata di attività venatoria e la limitazione di
tale esercizio venatorio alle sole zone destinate alla caccia
programmata. Il piano deve essere motivato in base allo stato
recente delle rilevazioni e delle conoscenze scientifiche al
fine di assicurare il prelievo equilibrato e la conservazione
delle specie di fauna selvatica ivi previste.
In conclusione la proposta di legge, se da un lato,
modificando la legge n. 157 del 1992, realizza l'obiettivo di
consentire alle regioni di poter regolare il calendario della
stagione di caccia in base alle esigenze delle singole realtà
territoriali, nel contempo, prevede limitazioni tali da
assicurare che il prelievo venatorio avvenga nel rispetto
della tutela e della conservazione delle specie di fauna
selvatica.