XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2253




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende apportare una modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") per quanto attiene alla durata dell'esercizio dell'attività venatoria, al fine di consentire alle regioni di derogare ai limiti posti dalla citata legge con più ampiezza e flessibilità rispetto a quanto ora consentito. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della citata legge n. 157 del 1992, infatti, le regioni possono modificare i termini previsti "per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali" ma detti termini "devono essere comunque contenuti tra il 1^ settembre ed il 31 gennaio". Questi limiti però si sono rivelati inadeguati in quanto non consentono di tener conto delle diverse realtà ambientali e faunistiche presenti nelle singole regioni. Da notare, fra l'altro, che la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non fa alcun riferimento alle date del 1^ settembre e del 31 gennaio come date di apertura e di chiusura della stagione di caccia che, come è noto, in Italia è tra le più brevi d'Europa.
        Per questi motivi, quindi, la proposta di legge sposta all'ultimo giorno di febbraio il termine ultimo entro il quale è possibile svolgere l'esercizio di attività venatoria di determinate specie di avifauna consentendo, così, alle regioni la possibilità di modulare le date di chiusura nel rispetto delle esigenze delle diverse realtà territoriali.
        L'autorizzazione regionale alle suddette modifiche, poi, oltre ad essere condizionata alla predisposizione di un apposito piano faunistico-venatorio, come è attualmente previsto dalla legge n. 157 del 1992, deve contenere anche lo scaglionamento delle date di apertura e di chiusura, l'indicazione delle specie di avifauna cui si riferiscono, nonché il numero massimo di capi che è consentito abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria e la limitazione di tale esercizio venatorio alle sole zone destinate alla caccia programmata. Il piano deve essere motivato in base allo stato recente delle rilevazioni e delle conoscenze scientifiche al fine di assicurare il prelievo equilibrato e la conservazione delle specie di fauna selvatica ivi previste.
        In conclusione la proposta di legge, se da un lato, modificando la legge n. 157 del 1992, realizza l'obiettivo di consentire alle regioni di poter regolare il calendario della stagione di caccia in base alle esigenze delle singole realtà territoriali, nel contempo, prevede limitazioni tali da assicurare che il prelievo venatorio avvenga nel rispetto della tutela e della conservazione delle specie di fauna selvatica.




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