XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2253




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

        "2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1^ settembre e l'ultimo giorno di febbraio, tranne che per le specie migratrici incluse nell'elenco di cui al comma 1, lettera a), per le quali i termini devono essere comunque contenuti tra il 16 agosto e l'ultimo giorno di febbraio. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di un adeguato piano faunistico-venatorio che contenga lo scaglionamento delle date di apertura e chiusura e l'indicazione delle specie di avifauna cui si riferiscono, nonché il numero massimo di capi che è consentito abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria e la limitazione di tale esercizio venatorio alle sole zone destinate alla caccia programmata. Il piano deve essere motivato in base allo stato recente delle rilevazioni e delle conoscenze scientifiche al fine di assicurare un prelievo equilibrato di determinate specie di avifauna e la loro conservazione. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a decorrere dal 1^ agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1".



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