XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2253
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
"2. I termini di cui al comma 1 possono essere
modificati per determinate specie in relazione alle situazioni
ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni
autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque
contenuti tra il 1^ settembre e l'ultimo giorno di febbraio,
tranne che per le specie migratrici incluse nell'elenco di cui
al comma 1, lettera a), per le quali i termini devono
essere comunque contenuti tra il 16 agosto e l'ultimo giorno
di febbraio. L'autorizzazione regionale è condizionata alla
preventiva predisposizione di un adeguato piano
faunistico-venatorio che contenga lo scaglionamento delle date
di apertura e chiusura e l'indicazione delle specie di
avifauna cui si riferiscono, nonché il numero massimo di capi
che è consentito abbattere in ciascuna giornata di attività
venatoria e la limitazione di tale esercizio venatorio alle
sole zone destinate alla caccia programmata. Il piano deve
essere motivato in base allo stato recente delle rilevazioni e
delle conoscenze scientifiche al fine di assicurare un
prelievo equilibrato di determinate specie di avifauna e la
loro conservazione. La stessa disciplina si applica anche per
la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di
abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di
selezione agli ungulati può essere autorizzata a decorrere dal
1^ agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al
comma 1".