XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2252




        Onorevoli Colleghi! - Nelle precedenti legislature molti parlamentari hanno presentato, a partire dagli anni cinquanta, diverse proposte di legge tendenti ad intervenire in una materia alquanto delicata, ma che era giustamente ritenuta meritevole di norme legislative atte a riportare regole precise in un settore che, pur vedendo funzionanti sul territorio nazionale ben quattro case da gioco, non era (e non è!) supportato da alcuna legge che ne prevedesse la presenza e dettasse i criteri di controllo della loro gestione.
        Infatti queste quattro case da gioco sono operanti, pur in presenza degli articoli da 718 a 722 del codice penale che vietano espressamente il gioco d'azzardo su tutto il territorio nazionale, senza che vi sia una legge che deroghi espressamente - come necessario in materia penale - a questo divieto, né, tantomeno, che ne preveda l'esistenza e detti le norme del loro funzionamento.
        Alcuni comuni che intendevano sviluppare l'economia turistica dei loro territori con l'apertura di nuove case da gioco, a partire dal lontano 1969 si associarono dando vita all'Associazione nazionale per l'incremento turistico (ANIT), che oggi associa 21 comuni turistici, e avviarono una serie di iniziative atte a sensibilizzare al problema l'opinione pubblica, la magistratura e soprattutto le forze politiche.
        Nel 1981 alcuni comuni aderenti all'ANIT intrapresero alcune iniziative giudiziarie che portarono la magistratura interessata a sollevare dubbi di legittimità costituzionale sulle autorizzazioni ministeriali in base alle quali era stato consentita l'apertura dei casinò di San Remo, Venezia e Campione d'Italia e sulla delibera del consiglio regionale della Valle d'Aosta che autorizzava l'apertura del casinò di Saint Vincent.
        Chiamata in causa su questo specifico argomento, la Corte costituzionale si pronunciò con la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985, nella quale dichiarava "(...) mentre è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità (...) Si impone quindi le necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore". E concludeva: "(...) Queste esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale (le quali si fanno valere soltanto nella ipotesi che il legislatore voglia mantenere le deroghe agli articoli da 718 a 722 del codice penale) vanno soddisfatte in tempi ragionevoli, per superare le insufficienze e disarmonie delle quali si è detto".
        Da questo preciso e chiaro richiamo della Corte costituzionale discende in modo inequivocabile, onorevoli colleghi, che, non avendo il Parlamento ottemperato nei "tempi ragionevoli" (sono trascorsi ben sedici anni!) alla predisposizione di una "organica previsione normativa su scala nazionale" - alla cui approvazione è strettamente correlata, secondo la Corte costituzionale, la possibilità di mantenere le deroghe agli articoli da 718 a 722 del codice penale - anche le attuali case da gioco sono ormai da ritenersi operanti in un quadro di "insufficienze e disarmonie" legislative non più accettabili in un momento in cui la chiarezza legislativa e la trasparenza delle gestioni sono fortemente sentite dall'opinione pubblica in una materia delicata come è quella del gioco d'azzardo.
        Nel novembre 2000, sempre per iniziativa di comuni aderenti all'ANIT (in questo caso Taormina attraverso il TAR di Catania), la Corte costituzionale è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla materia e con la sentenza 25 luglio 2001, n. 291, ha riaffermato la necessità, ora improrogabile, di un'organica regolamentazione della materia su scala nazionale.
        Dalla necessità di regolamentare l'esistente e di sopperire all'assenza di una legislazione severa e moderna, in grado di affrontare la problematiche del settore e dare una precisa e puntuale risposta alla sentenza del 1985 della Corte Costituzionale, si è mossa, durante la X legislatura, la Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati che, dopo lungo ed impegnativo lavoro, riuscì a trasferire in un ottimo testo unificato, frutto di ampie convergenze politiche dovute alla disponibilità ed al contributo dei parlamentari di tutti i gruppi presenti in Commissione, le varie e numerose proposte di legge presentate da diversi parlamentari.
        Tale iniziativa fu ripresa nella XI e XII legislatura dalla medesima Commissione della Camera dei deputati, ma le ovvie difficoltà politiche di sostenere questa iniziativa avanzate da alcuni gruppi parlamentari hanno reso impossibile una positiva conclusione della vicenda.
        Nella XIII legislatura l'iniziativa è stata presa dal Senato della Repubblica dove è stato costituito un comitato ristretto unificato dalla Commissione Affari costituzionali, e dalla Commissione Finanze e tesoro per affrontare le decine di proposte di legge presentate sull'argomento. I due relatori, la senatrice Anna Maria Bucciarelli e il senatore Antonio D'Ali hanno presentato un testo unificato che però, per le difficoltà di tempo (ci si stava avvicinando alla scadenza della legislatura) ed anche politiche, in quanto i partiti contrari alla regolamentazione del gioco d'azzardo ne hanno fatto una questione di principio, non è mai stato portato all'attenzione dei componenti le Commissioni stesse per essere esaminato e votato.
        Onorevoli colleghi noi oggi proponiamo la presente proposta di legge alla vostra attenzione perché vogliamo colmare una grave lacuna che è quella di non aver ancora, a distanza di sedici anni, dato una risposta alla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 1985 che imponeva al Parlamento (e al Governo, colpevole di emettere i decreti di autorizzazione alle quattro case da gioco esistenti) di dare vita ad una legge organica su scala nazionale se voleva mantenere le deroghe esistenti agli articoli da 718 a 722 del codice penale oppure di prendere una iniziativa per chiudere i quattro casinò esistenti.
        La presente proposta va nel senso di regolamentare in modo chiaro, severo e moderno, il settore e non vuole certamente chiudere i casinò esistenti!
        Noi ci proponiamo l'ambizioso obiettivo di predispone un testo che vuole "regolamentare per moralizzare" il settore.
        Questo è certamente necessario perché l'enorme diffusione del gioco d'azzardo sul territorio nazionale impone a tutti, ed in primis allo Stato responsabile diretto di aver fomentato questa tendenza per evidenti ragioni di "cassa", la consapevolezza profonda dei problemi morali (che indubbiamente sono di grande valenza per i credenti), economici e sociali e quindi politici che oggi si presentano, per i sempre più gravi episodi di frustrazione in cui molti vengono a trovarsi a causa della superficialità e della mancanza di programmazione dello Stato che ha autorizzato giochi d'azzardo, mascherati sotto varie forme, come il gratta e vinci, (che non è altro che una forma di roulette dove la pallina è sostituita da una "grattata"), il gioco del Superenalotto, ma soprattutto i micidiali videopoker messi a disposizione di tutti, anche dei minorenni, in tutti i bar e locali più o meno attrezzati sparsi in tutto il Paese; nonché di recente l'autorizzazione all'apertura di circa 800 sale Bingo che sono indirizzate particolarmente ad una clientela potenzialmente di ceto medio basso e soprattutto di età avanzata. Il tutto senza pensare alle necessarie forme di controllo della gestione di questi giochi, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.
        A questo punto si inserisce tutta la problematica legata al gioco clandestino, delle cosiddette "bische clandestine", che sono una realtà fortemente diffusa in tutto il territorio nazionale e che sono in grado di manovrare, come risulta anche da dati forniti da istituti specializzati a livello nazionale, diverse migliaia di miliardi, somme che vengono gestite, normalmente, dalla criminalità organizzata e reimpiegate in attività criminose di valenza penale molto più grave (droga, usura, ricettazione, eccetera) rispetto al gioco d'azzardo clandestino.
        Noi siamo convinti che una presenza adeguata su tutto il territorio nazionale di case da gioco pubbliche, previste e controllate in base ad una normativa rigorosa come quella della presente proposta di legge, ridurrebbe drasticamente - anche se non si avrebbe e non si avrà mai una loro eliminazione totale! - il fenomeno delle bische clandestine.
        Mentre sottolineiamo questa prioritaria necessità di trasparenza e di moralizzazione di un settore come il gioco d'azzardo, fenomeno presente in tutti gli strati sociali del nostro Paese (perché tenacemente sollecitato dallo stesso Stato, tanto che possiamo ritenere non infondata l'accusa di chi lo definisce "Stato biscazziere") non esiste alcun elemento, situazione o fatto emerso in questi anni che avvalori la tesi, portata avanti da chi è contrario all'apertura di nuove case da gioco con l'avallo anche di autorevoli personaggi della magistratura, di riciclaggio di denaro sporco e comunque di presenze mafiose all'interno delle case da gioco. Questo perché se la gestione delle case da gioco è seria, trasparente e controllata, non è possibile che ciò avvenga!
        Delle quattro case da gioco attualmente esistenti nel nostro Paese due sono gestite direttamente dal Ministero dell'interno attraverso prefetti-commissari (San Remo e Campione d'Italia), una è gestita direttamente dal comune (Venezia) ed una è a gestione diretta della regione Valle d'Aosta.
        Come è possibile che al loro interno siano presenti fenomeni di riciclaggio di denaro sporco o di mafia?
        Questi fenomeni non sono presenti nei nostri casinò che sono al contrario gestiti in maniera molto corretta.
        Certamente le case da gioco sono strutture fortemente promozionali per il settore turistico e quindi la loro localizzazione incide fortemente sul territorio interessato e, con il forte sviluppo economico che ne consegue, può far nascere (o incrementare se già presenti) quei fenomeni malavitosi negativi che sono tipici dei centri a forte sviluppo turistico.
        Questo non può impedirci di regolamentare il settore prevedendo nuove case da gioco su tutto il territorio nazionale, ma semmai deve obbligare a tenere ben evidente il problema al momento della indicazione delle sedi ove localizzare le nuove, case da gioco.
        Ma vi sono precisi motivi di ordine economico e sociale a sostegno della necessità, di regolamentare, con una adeguata presenza su tutto il territorio nazionale, le case da gioco.
        Se è vero che il turismo è un settore di vitale importanza per la nostra Nazione, allora è impensabile che l'Italia continui ad essere fortemente penalizzata rispetto al resto dell'Europa: siamo circondati da oltre 650 case da gioco presenti negli altri Paesi europei!
        Se poi valutiamo il fatto che gli italiani sono i migliori clienti di queste case da gioco (si organizzano voli aerei verso Malta, Nizza, Montecarlo, eccetera; si noleggiamo treni delle nostre Ferrovie dello Stato per portare clienti ai casinò di Nova Gorica!), pensiamo quale danno la nostra economia subisce da questa incredibile situazione.
        Pensiamo che recentemente la società che gestisce il casinò di Venezia, di proprietà del comune di Venezia, ha fatto un accordo, in barba a tutte le leggi italiane, con il Governo maltese per aprire un grande casinò nell'isola!
        Ma è in termini di sviluppo mancato e di possibile nuova occupazione che dobbiamo valutare la questione: 20 nuove case da gioco vorrebbero dire almeno 6.000 dipendenti, i nuovi posti di lavoro diretti e indotti creati dallo sviluppo turistico del territorio interessato, possono essere sicuramente valutati intorno alle 20.000 unità.
        Infatti, come abbiamo già detto, le case da gioco sono strutture fortemente promozionali per il turismo, per cui riteniamo che la loro localizzazione può essere positivamente utilizzata per un più adeguato sviluppo di quelle aree turistiche che necessitano di nuove incentivazioni. In effetti, l'esperienza europea dimostra che normalmente esse sono localizzate in centri turistici medio-piccoli perché, oltre ad una concreta possibilità di un riequilibrio territoriale rispetto alle grandi aree, consentono maggiori possibilità di controllo dal punto di vista dell'ordine pubblico rispetto ai centri turistici più congestionati.
        Onorevoli colleghi, la proposta di legge che presentiamo alla vostra attenzione risponde pienamente, a nostro parere, alle problematiche sottolineate dalla Corte Costituzionale nella ricordata sentenza n. 152 del 1985 e introduce nuove norme volte soprattutto a disciplinare criteri di gestione e le forme di controllo delle case da gioco tenuto conto dell'evolversi delle problematiche che sono emerse dopo oltre sedici anni da quella sentenza. Essa regolamenta in modo organico su scala nazionale:

            1) l'esistenza delle quattro case da gioco già presenti sul territorio, riconducendole, nei tempi e nei modi più equilibrati, ad una normativa di legge comune per tutto il settore (articolo 2, comma 5, e articolo 5, commi 9 e 10);

            2) l'indicazione dei requisiti che debbono avere le nuove case da gioco la cui apertura è autorizzata (con valenza su tutto il territorio nazionale) dal Ministero dell'interno previo parere delle regioni interessate (articolo 1);

            3) la gestione, che viene affidata in concessione, da parte dei comuni destinatari dell'autorizzazione, a società private, ma con un forte controllo del Ministero dell'interno attraverso l'istituzione, presso di esso, di un Albo nazionale dei gestori di case da gioco e con la previsione di incisivi controlli sulla proprietà e sulla gestione in genere (articoli 5 e 6). Con questa scelta viene fatta chiarezza tra il ruolo del comune concedente ed il momento gestionale, in quanto il comune eserciterà esclusivamente compiti di controllo sull'attività del gestore, per cui non vi sarà alcuna compromissione tra amministratori locali e gestore, uno stesso soggetto non sarà, cioè, controllore controllato realizzando quindi la massima trasparenza;

            4) criteri di gestione molto precisi e severi che, con l'accoglimento di suggerimenti di esperti del settore, consentono di addivenire ad una gestione formalmente e sostanzialmente corretta, impedendo o rendendo molto improbabili fatti penalmente perseguibili (articoli 7, 9 e 10);

            5) una equa ripartizione degli utili che, coinvolgendo direttamente un buon numero di enti locali, le regioni (e, attraverso esse, tutti i comuni italiani) nonché lo Stato, consente quella perequazione, in tema di distribuzione dei proventi, che la Corte costituzionale richiama in modo preciso nella citata sentenza (articolo 8);

            6) norme molto severe per un controllo permanente sulla gestione, attraverso l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un Nucleo speciale di polizia dei giochi per il controllo dell'esercizio e della gestione degli ippodromi, case da gioco, sale Bingo e comunque tutti i giochi d'azzardo autorizzati (articolo 10).

        Il complesso di queste norme è certamente l'unica risposta valida per fare sì che le istituende case da gioco non possano in alcun modo essere utilizzate per fenomeni che potrebbero essere motivo di forte preoccupazione, quali riciclaggio di denaro sporco, tentativi di penetrazione della criminalità organizzata nella gestione, eccetera, come alcuni paventano.
        Per quanto attiene il numero delle case da gioco da ammettere all'esercizio, è da ricordare la necessità "costituzionale" di una equilibrata presenza su tutto il territorio nazionale, per cui lasciamo al Vostro libero giudizio ogni decisione in merito.
        Un esempio illuminante, per valutare questo aspetto, può venire dall'Austria che, pur avendo meno abitanti ed anche meno potenziale economico della Lombardia, ha sul proprio territorio ben tredici case da gioco!
        A conclusione di questa relazione vogliamo sottolineare nuovamente l'esigenza e l'urgenza di approvare in tempi rapidissimi una moderna e severa legislazione in materia:

            per adeguare il nostro Paese agli altri Stati di diritto europei particolarmente in un settore importante come quello turistico;

            per una motivazione di sviluppo economico e occupazionale;

            per dare ad un delicato settore come quello in questione rigorosi strumenti di controllo oggi inesistenti;

            per fare infine un'opera di trasparenza e di moralizzazione in una materia come il gioco d'azzardo nella quale questi aspetti, peraltro estremamente necessari, sono ad oggi inesistenti!




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