XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2252




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione di nuove case da gioco).

        1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo nelle case da gioco, di contrastare il gioco non autorizzato e clandestino nonché di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli Stati membri dell'Unione europea, possono essere istituite su scala nazionale, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, nuove case da gioco.
        2. La competenza ad autorizzare l'apertura di nuove case da gioco su scala nazionale di cui al comma 1 è attribuita al Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle regioni o province autonome.
        3. Le case da gioco possono essere aperte nei comuni:

                a) la cui vocazione turistica, comprovabile anche dall'esistenza in loco delle soppresse Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, o termale dell'area di appartenenza sia comprovata dalla presenza di strutture adeguate all'accoglimento di rilevanti correnti turistiche, o nei comuni che siano ubicati in zone a vocazione turistica che necessitano di incentivazione per la realizzazione di strutture e servizi in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio di insediamento con obiettivi di riequilibrio territoriale;

                b) che abbiano la disponibilità di un idoneo complesso immobiliare da destinare a sede di casa da gioco;

                c) che abbiano già ospitato strutture similari o, comunque, che abbiano avanzato richiesta all'istituzione di una casa da gioco sul proprio territorio con attività istruttoria documentata ed avente rilevanza giuridica e storica.
        4. Non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi della presente legge, i comuni con popolazione superiore ai 60 mila abitanti, i comuni capoluogo di provincia ed i comuni per i quali siano state adottate le misure di cui agli articoli da 143 a 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


Art. 2.

(Procedura di autorizzazione).

        1. La domanda da parte del comune interessato avente i requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 1, per ottenere l'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, è approvata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a maggioranza assoluta del consiglio comunale ed è inoltrata alla regione competente a rilasciare il parere sulla localizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, e al Ministro dell'interno.
        2. La domanda di cui al comma 1 è corredata da una dettagliata relazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3; le motivazioni socio-economiche e storiche che determinano la richiesta del comune ad essere sede della casa da gioco e le caratteristiche tecniche, logistiche ed, eventualmente, storico-artistiche, della struttura destinata ad ospitare la casa da gioco, con l'indicazione delle eventuali modifiche agli strumenti urbanistici ed edilizi necessarie per la operatività della struttura stessa.
        3. Sulla base delle istanze pervenute ai sensi del comma 1, la regione, entro il termine di due mesi rilascia il parere previsto dal comma 2 dell'articolo 1, ed approva le eventuali deroghe alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti, dandone immediata comunicazione al Ministro dell'interno.
        4. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'interno entro il termine di tre mesi e ha durata ventennale. Tale termine decorre a fare data dall'apertura al pubblico della casa da gioco. L'autorizzazione, alla scadenza, può, a domanda, essere rinnovata.
        5. Le case da gioco di San Remo, Campione d'Italia, Venezia e Saint Vincent sono autorizzate a proseguire l'attività sulla base dei titoli di istituzione e di esercizio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 5, commi 9 e 10.


Art. 3.

(Istituzione di case da gioco alternativamente da parte di
più comuni).

        1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 può essere rilasciata anche a due comuni purché ubicati nel territorio della stessa regione, previa istanza deliberata da entrambi i consigli comunali, per l'istituzione di due case da gioco operanti alternativamente nel corso dell'anno, secondo la ripartizione temporale di esercizio stabilita nelle medesime deliberazioni.
        2. Il comune, o i comuni, designati come sede di casa da gioco possono definire, con apposita convenzione deliberata dai consigli comunali interessati, i rapporti di compartecipazione agli utili ed alle attività promozionali e sociali con altri comuni aventi comunque i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3.


Art. 4.

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione).

        1. 11 Ministro dell'interno può con proprio decreto, sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 2, anche su proposta delle regioni interessate, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o della concessione o del regolamento di attuazione di cui agli articoli 5 e 9, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
        2. Qualora la sospensione dell'autorizzazione sia dovuta a violazioni della presente legge o del regolamento di attuazione di cui all'articolo 9, il Ministro dell'interno, sentito il presidente della giunta regionale interessata, nomina un commissario ad acta per la gestione straordinaria.


Art. 5.

(Concessione).

        1. L'esercizio e la gestione delle case da gioco sono affidati in concessione dal comune ai soggetti iscritti all'Albo dei gestori di cui all'articolo 6 e individuati mediante apposita gara pubblica indetta dal comune sulla base del capitolato generale di cui all'articolo 7.
        2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune e i concessionari.
        3. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del capitolato generale di cui all'articolo 7 e della convenzione di cui al comma 2 del presente articolo e non può, salvo espresse autorizzazioni del comune, cedere ad altri la concessione né delegare ad altri l'esercizio e la gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco, di cui rimane comunque responsabile.
        4. Il soggetto titolare della concessione è tenuto a prevedere la partecipazione nel collegio dei sindaci o dei revisori dei conti di un rappresentante di nomina del comune con funzioni di presidente, nonché di altri due membri effettivi, uno di nomina del Ministro dell'interno e uno di nomina della regione ove ha sede la casa da gioco.
        5. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune, alla regione ed al Ministero dell'interno, il bilancio di esercizio della casa da gioco, nonché di ogni attività data in concessione ad essa connessa, relativo all'anno precedente.
        6. La concessione ha la durata massima di dieci anni e può essere oggetto di uno o più rinnovi della medesima durata.
        7. In casi eccezionali e per un periodo limitato, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, il comune può provvedere direttamente all'esercizio e alla gestione della casa da gioco nelle forme previste dall'articolo 113, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        8. Ciascun soggetto iscritto all'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 6 non può essere titolare di più di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il territorio nazionale.
        9. Le case da gioco di San Remo, Campione d'Italia e Venezia, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano le modalità di concessione a quanto in essa previsto, di intesa con il Ministro dell'interno.
        10. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della concessione per la gestione è approvato dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta sulla base di una specifica normativa adottata dal Consiglio della Valle, che tenga conto di quanto previsto dalla presente legge.


Art. 6.

(Albo nazionale dei gestori di case da gioco).

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito Albo dei soggetti aventi i requisiti
per l'esercizio e la gestione delle case da gioco, denominato Albo nazionale dei gestori di case da gioco.
        2. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1, nonché i casi di cancellazione dal medesimo. Non possono essere iscritti all'Albo di cui al comma 1 i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
        3. Per l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, è necessario che le azioni o quote siano nominative e comunque deve essere dimostrata ed individuata la persona fisica proprietaria finale delle azioni o quote delle società medesime. Qualsiasi trasferimento a titolo oneroso o gratuito, o divisioni di azioni o di quote sono preventivamente comunicati all'Albo di cui al presente articolo e autorizzati dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni e vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.
        4. Ai soggetti iscritti all'Albo di cui al presente articolo si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
        5. Non possono essere iscritti all'Albo di cui al presente articolo i soggetti a cui è vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco sia in Paesi dell'Unione europea che in altri Stati.


Art. 7.

(Capitolato generale).

        1. Il Ministro dell'interno predispone, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il capitolato generale e speciale di appalto contenente le modalità di gara pubblica di cui all'articolo 5, disciplinando inoltre:

                a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario; tra le quali adeguate fideiussioni bancarie;

                b) i requisiti morali e professionali, ulteriori a quelli già indicati nella presente legge, e le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il concessionario;

                c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del concessionario da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;

                d) la percentuale minima sui proventi lordi del gestore da destinare ad iniziative promozionali e a manifestazioni di alto interesse turistico e sociale, che vanno indicate in modo analitico da parte dell'amministrazione comunale concedente;

                e) le ipotesi di revoca della concessione senza titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario perda le qualità necessarie per mantenere la concessione o l'iscrizione all'albo dei gestori di cui all'articolo 6, ovvero violi le condizioni previste dalla concessione o dalla presente legge;

                f) l'impegno alla osservanza degli obblighi in materia di controlli di cui agli articoli 9 e 10;

                g) la composizione della commissione per l'aggiudicazione della concessione per la gestione della casa da gioco, in modo da assicurare una prevalenza di membri estranei al comune ed alla regione sede della casa da gioco medesima.


Art. 8.

(Ripartizione dei proventi).

        1. I proventi della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore, a seguito del contratto di concessione, sono ripartiti nel modo seguente:

                a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco, con vincolo di destinazione ad investimenti nel settore turistico e nel campo sociale. Tali proventi sono finalizzati:

                1) al potenziamento dei servizi turistici e degli uffici informazione e stampa;

                2) a manifestazioni di significativa rilevanza nel mondo musicale, artistico, storico, cinematografico, culturale e sportivo;
                3) all'adeguamento della sede della casa da gioco e delle relative infrastrutture;

                4) al finanziamento di opere pubbliche di viabilità, acquedotti, fognature e strutture pubbliche a sostegno dello sviluppo turistico;

                5) al finanziamento dei servizi sociali con particolare riferimento alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

                b) il 25 per cento alla regione nel cui territorio ricade la casa da gioco per il finanziamento dell'offerta turistica ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135, e per il finanziamento di opere pubbliche di viabilità, di acquedotti e fognature finalizzate al sostegno dello sviluppo turistico preferibilmente nella provincia e nei comuni limitrofi a quello sede della casa da gioco, nonché al finanziamento di progetti socialmente utili con valenza su tutto il territorio regionale;

                c) il 25 per cento al bilancio dello Stato per essere riassegnati agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, per essere utilizzati ai fini del potenziamento degli organici e all'ammodernamento delle strutture e delle attrezzature dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza.
        2. Per le finalità di cui al comma 1 le amministrazioni interessate sono autorizzate a procedere a nuove assunzioni di personale anche in deroga ad eventuali disposizioni di programmazione delle assunzioni ai sensi della normativa vigente, purché le predette assunzioni siano finalizzate alla realizzazione di quanto previsto dalla presente legge.
        3. Le case da gioco di San Remo, Venezia e Campione d'Italia concordano con il Ministero dell'interno, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di ripartizione delle entrate adeguandosi a quanto previsto dal presente articolo. Per la casa da gioco di Saint Vincent, ai fini del riparto dei proventi, rimane in vigore la vigente normativa.


Art. 9.

(Regolamento di attuazione).

        1. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, emana, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge.
        2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere in particolare:

                a) le specie ed i tipi di giochi che è possibile praticare, nonché la loro specifica regolamentazione;

                b) le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori alle sale da gioco. In tale ambito deve essere stabilito che, ferma restando la facoltà del gestore di non ammettere a sua discrezione soggetti ritenuti non desiderati, è comunque vietato l'ingresso a quanti abbiano precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso o per usura, o comunque per i reati che comportano la perdita del diritto al voto; l'accesso alla casa da gioco è comunque vietato ai minori di diciotto anni ed ai residenti nel comune stesso e, eventualmente, nei comuni limitrofi, sentito il parere dei questori interessati;

                c) le disposizioni particolari sui criteri della gestione e del controllo all'interno della casa da gioco, con la previsione della utilizzazione di sistemi di controllo a mezzo video o di altri sistemi analoghi nelle sale in cui vengono praticati i giochi e sui tavoli da gioco;

                d) le modalità di svolgimento per le operazioni di cambio assegni, valuta estera o altro e di anticipazione da praticare ad un tasso d'interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto, riconoscendo altresì solo agli enti gestori la possibilità di esercitare l'azione di recupero dei crediti in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile. L'autorizzazione all'esercizio della predetta attività è preventivamente autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

                e) l'istituzione di un servizio ispettivo comunale al quale attribuire compiti di controllo sulla regolarità della gestione, sullo svolgimento del gioco e sugli incassi e la loro ripartizione secondo criteri e modalità che devono essere accettati dal gestore e fare parte integrante della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 5.

        3. I comuni autorizzati all'esercizio di una casa da gioco ai sensi dell'articolo 2 della presente legge devono, entro il termine di tre mesi antecedenti lo svolgimento della gara di appalto, adottare con delibera del consiglio il regolamento di attuazione, prevedendo eventuali norme più restrittive che le particolari caratteristiche del proprio territorio rendono opportune.
        4. Per quanto attiene la casa da gioco di Saint Vincent, i controlli sull'esercizio e la gestione sono istituiti dalla regione autonoma della Valle d'Aosta nell'ambito dei criteri fissati dal decreto di autorizzazione del Ministro dell'interno.


Art. 10.

(Polizia dei giochi).

        1. Nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge l^ aprile 1981, n. 121, è istituito un nucleo speciale di polizia dei giochi composto da personale specializzato della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con compiti specifici di prevenzione, di informazione e di polizia giudiziaria per il controllo dell'esercizio e della gestione degli ippodromi, delle case da gioco, delle sale bingo e comunque di tutti i giochi autorizzati.
        2. Al fine dei controlli di cui al comma 1, nonché per l'azione penale contro il gioco clandestino, il Nucleo speciale di polizia dei giochi può:

                a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato e non, ed i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando ed asportando attrezzature e documenti per fini di indagine e accertamento;

                b) verificare per conto dell'Albo nazionale di cui all'articolo 6 le qualifiche e le qualità finanziarie di tutti i soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione all'Albo medesimo e di quanti, in maniera diretta o indiretta, partecipano alla gestione di case da gioco;

                c) tenere sotto osservazione e controllo, anche dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori delle società che gestiscono case da gioco, sale bingo e sale ove si praticano giochi e scommesse e comunque tutte le aziende e le persone coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di case da gioco, nelle scommesse degli ippodromi o di qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco d'azzardo.
        3. Le notizie sulla clientela delle sale da gioco, comunque acquisita attraverso i controlli di cui al presente articolo, non possono essere, in alcun modo, utilizzate ai fini fiscali contro la stessa.
        4. Il nucleo speciale di polizia dei giochi di cui al comma 1 è affiancato da un gruppo tecnico-amministrativo che può essere composto anche da specialisti esterni, il cui compito essenziale è il controllo e la verifica del regolare svolgimento dei giochi consentiti in collaborazione con il servizio ispettivo comunale di cui all'articolo 9, la verifica ed il controllo dei bilanci e dei libri sociali delle società concessionarie, anche per gli effetti del comma 3 dell'articolo 6. Il nucleo speciale di polizia dei giochi ed il gruppo tecnico-amministrativo hanno libero accesso e tutte le case da gioco, sale bingo, sale ove si praticano giochi e scommesse e ippodromi esistenti ed a qualsiasi dato contabile e amministrativo ritenuto necessario.


Art. 11.

(Albo nazionale dei croupier).

            1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Albo nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco (croupier).
        2. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, stabilisce con proprio decreto i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo di cui al comma 1 e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di incompatibilità.
        3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei croupier sono definiti attraverso apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con articolazione aziendale, da stipulare fra le parti di cui al comma 2.


Art. 12.

(Case da gioco sulle navi).

        1. Per l'esercizio e la gestione di una casa da gioco sulle navi appartenenti ai soggetti italiani iscritti nel registro internazionale previsto dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le società amatoriali interessate devono richiedere apposita autorizzazione al Ministro dell'interno che la rilascia sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
        2. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento di quanto indicato all'articolo 6, numero 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
        3. La disciplina economica e normativa e le mansioni degli impiegati tecnici delle case da gioco operanti su navi sono determinate da apposite norme contenute nel contratto nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 11.


Art. 13.

(Disposizioni comuni).

        1. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
        2. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.


Art. 14.

(Incompatibilità)

        1. Gli amministratori ed i funzionari dei comuni, delle province e delle regioni sedi di casa da gioco ed i loro congiunti, parenti ed affini sino al quarto grado non possono partecipare in qualsiasi forma ai soggetti gestori delle case da gioco, né assumere incarichi e appalti di qualsivoglia natura e specie relativi alla casa da gioco se non sono decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dalla carica o dal servizio.
        2. Gli amministratori, i soci ed i dipendenti con funzioni direttive o comunque apicali dei soggetti gestori delle case da gioco, nonché i loro congiunti e ascendenti e discendenti in linea retta non sono eleggibili a qualsiasi carica politica nei comuni sede della casa da gioco, se non sono decorsi tre anni dalla rimozione della causa di ineleggibilità.

Art. 15.

(Sanzioni penali).

        1. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.



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