XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2252
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di nuove case da gioco).
1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo nelle case
da gioco, di contrastare il gioco non autorizzato e
clandestino nonché di garantire all'industria turistica
nazionale condizioni analoghe a quelle degli Stati membri
dell'Unione europea, possono essere istituite su scala
nazionale, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722
del codice penale, nuove case da gioco.
2. La competenza ad autorizzare l'apertura di nuove case
da gioco su scala nazionale di cui al comma 1 è attribuita al
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze e previo parere delle regioni o province
autonome.
3. Le case da gioco possono essere aperte nei comuni:
a) la cui vocazione turistica, comprovabile anche
dall'esistenza in loco delle soppresse Aziende autonome
di soggiorno, cura e turismo, o termale dell'area di
appartenenza sia comprovata dalla presenza di strutture
adeguate all'accoglimento di rilevanti correnti turistiche, o
nei comuni che siano ubicati in zone a vocazione turistica che
necessitano di incentivazione per la realizzazione di
strutture e servizi in grado di promuovere efficacemente lo
sviluppo economico ed occupazionale del territorio di
insediamento con obiettivi di riequilibrio territoriale;
b) che abbiano la disponibilità di un idoneo
complesso immobiliare da destinare a sede di casa da gioco;
c) che abbiano già ospitato strutture similari o,
comunque, che abbiano avanzato richiesta all'istituzione di
una casa da gioco sul proprio territorio con attività
istruttoria documentata ed avente rilevanza giuridica e
storica.
4. Non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi
della presente legge, i comuni con popolazione superiore ai 60
mila abitanti, i comuni capoluogo di provincia ed i comuni per
i quali siano state adottate le misure di cui agli articoli da
143 a 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Art. 2.
(Procedura di autorizzazione).
1. La domanda da parte del comune interessato avente i
requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 1, per ottenere
l'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, è approvata
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge a maggioranza assoluta del consiglio comunale ed è
inoltrata alla regione competente a rilasciare il parere sulla
localizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, e al
Ministro dell'interno.
2. La domanda di cui al comma 1 è corredata da una
dettagliata relazione comprovante il possesso dei requisiti di
cui all'articolo 1, comma 3; le motivazioni socio-economiche e
storiche che determinano la richiesta del comune ad essere
sede della casa da gioco e le caratteristiche tecniche,
logistiche ed, eventualmente, storico-artistiche, della
struttura destinata ad ospitare la casa da gioco, con
l'indicazione delle eventuali modifiche agli strumenti
urbanistici ed edilizi necessarie per la operatività della
struttura stessa.
3. Sulla base delle istanze pervenute ai sensi del comma
1, la regione, entro il termine di due mesi rilascia il parere
previsto dal comma 2 dell'articolo 1, ed approva le eventuali
deroghe alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti,
dandone immediata comunicazione al Ministro dell'interno.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'interno
entro il termine di tre mesi e ha durata ventennale. Tale
termine decorre a fare data dall'apertura al pubblico della
casa da gioco. L'autorizzazione, alla scadenza, può, a
domanda, essere rinnovata.
5. Le case da gioco di San Remo, Campione d'Italia,
Venezia e Saint Vincent sono autorizzate a proseguire
l'attività sulla base dei titoli di istituzione e di esercizio
in atto alla data di entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 5, commi 9 e
10.
Art. 3.
(Istituzione di case da gioco alternativamente da parte di
più comuni).
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 può essere
rilasciata anche a due comuni purché ubicati nel territorio
della stessa regione, previa istanza deliberata da entrambi i
consigli comunali, per l'istituzione di due case da gioco
operanti alternativamente nel corso dell'anno, secondo la
ripartizione temporale di esercizio stabilita nelle medesime
deliberazioni.
2. Il comune, o i comuni, designati come sede di casa da
gioco possono definire, con apposita convenzione deliberata
dai consigli comunali interessati, i rapporti di
compartecipazione agli utili ed alle attività promozionali e
sociali con altri comuni aventi comunque i requisiti di cui
all'articolo 1, comma 3.
Art. 4.
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione).
1. 11 Ministro dell'interno può con proprio decreto,
sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di
cui all'articolo 2, anche su proposta delle regioni
interessate, in caso di violazione delle disposizioni della
presente legge o della concessione o del regolamento di
attuazione di cui agli articoli 5 e 9, nonché per ragioni
attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
pubblica.
2. Qualora la sospensione dell'autorizzazione sia dovuta a
violazioni della presente legge o del regolamento di
attuazione di cui all'articolo 9, il Ministro dell'interno,
sentito il presidente della giunta regionale interessata,
nomina un commissario ad acta per la gestione
straordinaria.
Art. 5.
(Concessione).
1. L'esercizio e la gestione delle case da gioco sono
affidati in concessione dal comune ai soggetti iscritti
all'Albo dei gestori di cui all'articolo 6 e individuati
mediante apposita gara pubblica indetta dal comune sulla base
del capitolato generale di cui all'articolo 7.
2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune
ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che
sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di
obbligazione tra il comune e i concessionari.
3. Il soggetto titolare della concessione esercita e
gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del
capitolato generale di cui all'articolo 7 e della convenzione
di cui al comma 2 del presente articolo e non può, salvo
espresse autorizzazioni del comune, cedere ad altri la
concessione né delegare ad altri l'esercizio e la gestione,
salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività
di gioco, di cui rimane comunque responsabile.
4. Il soggetto titolare della concessione è tenuto a
prevedere la partecipazione nel collegio dei sindaci o dei
revisori dei conti di un rappresentante di nomina del comune
con funzioni di presidente, nonché di altri due membri
effettivi, uno di nomina del Ministro dell'interno e uno di
nomina della regione ove ha sede la casa da gioco.
5. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno i soggetti
titolari della concessione trasmettono al comune, alla regione
ed al Ministero dell'interno, il bilancio di esercizio della
casa da gioco, nonché di ogni attività data in concessione ad
essa connessa, relativo all'anno precedente.
6. La concessione ha la durata massima di dieci anni e può
essere oggetto di uno o più rinnovi della medesima durata.
7. In casi eccezionali e per un periodo limitato, previa
autorizzazione del Ministro dell'interno, il comune può
provvedere direttamente all'esercizio e alla gestione della
casa da gioco nelle forme previste dall'articolo 113, comma 1,
lettere a) e c), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Ciascun soggetto iscritto all'Albo nazionale dei
gestori di cui all'articolo 6 non può essere titolare di più
di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case da
gioco su tutto il territorio nazionale.
9. Le case da gioco di San Remo, Campione d'Italia e
Venezia, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adeguano le modalità di concessione a
quanto in essa previsto, di intesa con il Ministro
dell'interno.
10. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della
concessione per la gestione è approvato dal presidente della
giunta regionale della Valle d'Aosta sulla base di una
specifica normativa adottata dal Consiglio della Valle, che
tenga conto di quanto previsto dalla presente legge.
Art. 6.
(Albo nazionale dei gestori di case da gioco).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
apposito Albo dei soggetti aventi i requisiti
per l'esercizio e la gestione delle case da gioco, denominato
Albo nazionale dei gestori di case da gioco.
2. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i requisiti per
l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1, nonché i casi di
cancellazione dal medesimo. Non possono essere iscritti
all'Albo di cui al comma 1 i soggetti che si trovano in una
delle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
3. Per l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 di società
per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità
limitata, è necessario che le azioni o quote siano nominative
e comunque deve essere dimostrata ed individuata la persona
fisica proprietaria finale delle azioni o quote delle società
medesime. Qualsiasi trasferimento a titolo oneroso o gratuito,
o divisioni di azioni o di quote sono preventivamente
comunicati all'Albo di cui al presente articolo e autorizzati
dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze. Analogamente si provvede per la costituzione di
pegni e vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.
4. Ai soggetti iscritti all'Albo di cui al presente
articolo si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.
5. Non possono essere iscritti all'Albo di cui al presente
articolo i soggetti a cui è vietata la partecipazione alla
conduzione di case da gioco sia in Paesi dell'Unione europea
che in altri Stati.
Art. 7.
(Capitolato generale).
1. Il Ministro dell'interno predispone, entro il termine
perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il capitolato generale e speciale di appalto
contenente le modalità di gara pubblica di cui all'articolo 5,
disciplinando inoltre:
a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere
al concessionario; tra le quali adeguate fideiussioni
bancarie;
b) i requisiti morali e professionali, ulteriori a
quelli già indicati nella presente legge, e le condizioni
finanziarie e patrimoniali che deve possedere il
concessionario;
c) la percentuale minima e massima di utile lordo
a favore del concessionario da applicare in sede di gara per
l'affidamento, da determinare in relazione alle
caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;
d) la percentuale minima sui proventi lordi del
gestore da destinare ad iniziative promozionali e a
manifestazioni di alto interesse turistico e sociale, che
vanno indicate in modo analitico da parte dell'amministrazione
comunale concedente;
e) le ipotesi di revoca della concessione senza
titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario
perda le qualità necessarie per mantenere la concessione o
l'iscrizione all'albo dei gestori di cui all'articolo 6,
ovvero violi le condizioni previste dalla concessione o dalla
presente legge;
f) l'impegno alla osservanza degli obblighi in
materia di controlli di cui agli articoli 9 e 10;
g) la composizione della commissione per
l'aggiudicazione della concessione per la gestione della casa
da gioco, in modo da assicurare una prevalenza di membri
estranei al comune ed alla regione sede della casa da gioco
medesima.
Art. 8.
(Ripartizione dei proventi).
1. I proventi della casa da gioco, al netto della
percentuale spettante al gestore, a seguito del contratto di
concessione, sono ripartiti nel modo seguente:
a) il 50 per cento al comune sede della casa da
gioco, con vincolo di destinazione ad investimenti nel settore
turistico e nel campo sociale. Tali proventi sono
finalizzati:
1) al potenziamento dei servizi turistici e degli
uffici informazione e stampa;
2) a manifestazioni di significativa rilevanza nel
mondo musicale, artistico, storico, cinematografico, culturale
e sportivo;
3) all'adeguamento della sede della casa da gioco e
delle relative infrastrutture;
4) al finanziamento di opere pubbliche di viabilità,
acquedotti, fognature e strutture pubbliche a sostegno dello
sviluppo turistico;
5) al finanziamento dei servizi sociali con
particolare riferimento alle persone svantaggiate in ragione
di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari;
b) il 25 per cento alla regione nel cui territorio
ricade la casa da gioco per il finanziamento dell'offerta
turistica ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135, e per il
finanziamento di opere pubbliche di viabilità, di acquedotti e
fognature finalizzate al sostegno dello sviluppo turistico
preferibilmente nella provincia e nei comuni limitrofi a
quello sede della casa da gioco, nonché al finanziamento di
progetti socialmente utili con valenza su tutto il territorio
regionale;
c) il 25 per cento al bilancio dello Stato per
essere riassegnati agli stati di previsione della spesa dei
Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle
finanze, per essere utilizzati ai fini del potenziamento degli
organici e all'ammodernamento delle strutture e delle
attrezzature dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato
e del Corpo della guardia di finanza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le amministrazioni
interessate sono autorizzate a procedere a nuove assunzioni di
personale anche in deroga ad eventuali disposizioni di
programmazione delle assunzioni ai sensi della normativa
vigente, purché le predette assunzioni siano finalizzate alla
realizzazione di quanto previsto dalla presente legge.
3. Le case da gioco di San Remo, Venezia e Campione
d'Italia concordano con il Ministero dell'interno, entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le modalità di ripartizione delle entrate adeguandosi a
quanto previsto dal presente articolo. Per la casa da gioco di
Saint Vincent, ai fini del riparto dei proventi, rimane in
vigore la vigente normativa.
Art. 9.
(Regolamento di attuazione).
1. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, emana, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere in
particolare:
a) le specie ed i tipi di giochi che è possibile
praticare, nonché la loro specifica regolamentazione;
b) le disposizioni volte a garantire la tutela
dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla
disciplina dell'accesso dei giocatori alle sale da gioco. In
tale ambito deve essere stabilito che, ferma restando la
facoltà del gestore di non ammettere a sua discrezione
soggetti ritenuti non desiderati, è comunque vietato
l'ingresso a quanti abbiano precedenti penali per associazione
a delinquere di stampo mafioso o per usura, o comunque per i
reati che comportano la perdita del diritto al voto; l'accesso
alla casa da gioco è comunque vietato ai minori di diciotto
anni ed ai residenti nel comune stesso e, eventualmente, nei
comuni limitrofi, sentito il parere dei questori
interessati;
c) le disposizioni particolari sui criteri della
gestione e del controllo all'interno della casa da gioco, con
la previsione della utilizzazione di sistemi di controllo a
mezzo video o di altri sistemi analoghi nelle sale in cui
vengono praticati i giochi e sui tavoli da gioco;
d) le modalità di svolgimento per le operazioni di
cambio assegni, valuta estera o altro e di anticipazione da
praticare ad un tasso d'interesse non superiore al tasso
ufficiale di sconto, riconoscendo altresì solo agli enti
gestori la possibilità di esercitare l'azione di recupero dei
crediti in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del
codice civile. L'autorizzazione all'esercizio della predetta
attività è preventivamente autorizzata dal Ministero
dell'economia e delle finanze;
e) l'istituzione di un servizio ispettivo comunale
al quale attribuire compiti di controllo sulla regolarità
della gestione, sullo svolgimento del gioco e sugli incassi e
la loro ripartizione secondo criteri e modalità che devono
essere accettati dal gestore e fare parte integrante della
convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 5.
3. I comuni autorizzati all'esercizio di una casa da gioco
ai sensi dell'articolo 2 della presente legge devono, entro il
termine di tre mesi antecedenti lo svolgimento della gara di
appalto, adottare con delibera del consiglio il regolamento di
attuazione, prevedendo eventuali norme più restrittive che le
particolari caratteristiche del proprio territorio rendono
opportune.
4. Per quanto attiene la casa da gioco di Saint Vincent, i
controlli sull'esercizio e la gestione sono istituiti dalla
regione autonoma della Valle d'Aosta nell'ambito dei criteri
fissati dal decreto di autorizzazione del Ministro
dell'interno.
Art. 10.
(Polizia dei giochi).
1. Nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla
legge l^ aprile 1981, n. 121, è istituito un nucleo speciale
di polizia dei giochi composto da personale specializzato
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza con compiti specifici di prevenzione,
di informazione e di polizia giudiziaria per il controllo
dell'esercizio e della gestione degli ippodromi, delle case da
gioco, delle sale bingo e comunque di tutti i giochi
autorizzati.
2. Al fine dei controlli di cui al comma 1, nonché per
l'azione penale contro il gioco clandestino, il Nucleo
speciale di polizia dei giochi può:
a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il
gioco d'azzardo autorizzato e non, ed i locali in cui sono
fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il
gioco, sequestrando ed asportando attrezzature e documenti per
fini di indagine e accertamento;
b) verificare per conto dell'Albo nazionale di cui
all'articolo 6 le qualifiche e le qualità finanziarie di tutti
i soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione
all'Albo medesimo e di quanti, in maniera diretta o indiretta,
partecipano alla gestione di case da gioco;
c) tenere sotto osservazione e controllo, anche
dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori
delle società che gestiscono case da gioco, sale bingo e sale
ove si praticano giochi e scommesse e comunque tutte le
aziende e le persone coinvolte, in maniera diretta o
indiretta, nella gestione di case da gioco, nelle scommesse
degli ippodromi o di qualunque altra struttura ove si eserciti
il gioco d'azzardo.
3. Le notizie sulla clientela delle sale da gioco,
comunque acquisita attraverso i controlli di cui al presente
articolo, non possono essere, in alcun modo, utilizzate ai
fini fiscali contro la stessa.
4. Il nucleo speciale di polizia dei giochi di cui al
comma 1 è affiancato da un gruppo tecnico-amministrativo che
può essere composto anche da specialisti esterni, il cui
compito essenziale è il controllo e la verifica del regolare
svolgimento dei giochi consentiti in collaborazione con il
servizio ispettivo comunale di cui all'articolo 9, la verifica
ed il controllo dei bilanci e dei libri sociali delle società
concessionarie, anche per gli effetti del comma 3
dell'articolo 6. Il nucleo speciale di polizia dei giochi ed
il gruppo tecnico-amministrativo hanno libero accesso e tutte
le case da gioco, sale bingo, sale ove si praticano giochi e
scommesse e ippodromi esistenti ed a qualsiasi dato contabile
e amministrativo ritenuto necessario.
Art. 11.
(Albo nazionale dei croupier).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Albo
nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco
(croupier).
2. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e con il Ministro della giustizia, sentite le associazioni
sindacali maggiormente rappresentative della categoria,
stabilisce con proprio decreto i criteri, i requisiti e le
modalità di iscrizione all'Albo di cui al comma 1 e di
cancellazione dal medesimo, nonché i casi di
incompatibilità.
3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei
croupier sono definiti attraverso apposito contratto
collettivo nazionale di lavoro, con articolazione aziendale,
da stipulare fra le parti di cui al comma 2.
Art. 12.
(Case da gioco sulle navi).
1. Per l'esercizio e la gestione di una casa da gioco
sulle navi appartenenti ai soggetti italiani iscritti nel
registro internazionale previsto dal comma 3 dell'articolo 5
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le società
amatoriali interessate devono richiedere apposita
autorizzazione al Ministro dell'interno che la rilascia
sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento di
quanto indicato all'articolo 6, numero 1, della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni
governative, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
3. La disciplina economica e normativa e le mansioni degli
impiegati tecnici delle case da gioco operanti su navi sono
determinate da apposite norme contenute nel contratto
nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 11.
Art. 13.
(Disposizioni comuni).
1. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della
casa da gioco sono considerati pubblici.
2. Alla gestione delle case da gioco si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999,
n. 374.
Art. 14.
(Incompatibilità)
1. Gli amministratori ed i funzionari dei comuni, delle
province e delle regioni sedi di casa da gioco ed i loro
congiunti, parenti ed affini sino al quarto grado non possono
partecipare in qualsiasi forma ai soggetti gestori delle case
da gioco, né assumere incarichi e appalti di qualsivoglia
natura e specie relativi alla casa da gioco se non sono
decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dalla carica
o dal servizio.
2. Gli amministratori, i soci ed i dipendenti con funzioni
direttive o comunque apicali dei soggetti gestori delle case
da gioco, nonché i loro congiunti e ascendenti e discendenti
in linea retta non sono eleggibili a qualsiasi carica politica
nei comuni sede della casa da gioco, se non sono decorsi tre
anni dalla rimozione della causa di ineleggibilità.
Art. 15.
(Sanzioni penali).
1. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722
del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai
giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.