XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2249




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, ispirandosi a princģpi di massimo rispetto e valorizzazione delle comunitą locali e del perseguimento di livelli di efficienza ed efficacia nell'esercizio dei loro servizi e delle loro funzioni, si propone di assegnare alle regioni un effettivo strumento di miglioramento della gestione del territorio.
        Ai sensi di quanto previsto da questa proposta di legge la regione verrebbe ad avere il potere di modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni e di istituire nuovi comuni, disciplinando, con propria legge, le modalitą e i limiti per porre in essere tali procedimenti.
        In tal modo l'ente locale diventerebbe protagonista e sarebbe coinvolto in primo piano e a pieno titolo nel processo di ridefinizione degli assetti istituzionali del territorio della regione, favorendo l'adozione di politiche che giovino effettivamente alle popolazioni residenti sul territorio, alla luce delle loro specifiche esigenze.
        Con la presente proposta di legge si propone, dunque, apportando una modifica all'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di dare alle regioni la possibilitą di definire un assetto istituzionale dei comuni agile e libero da imposizioni dall'alto in modo che sia consentita la massima espressione di libertą e dell'identitą locale e che i comuni possano esprimere al meglio le proprie potenzialitą di organizzazione, programmazione e progettazione, in un contesto rispettoso del principio di sussidiarietą, dando spazio agli effettivi bisogni della cittadinanza.




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