XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2249
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico della legge
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"1. A norma degli articoli 117 e 133 della
Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni
territoriali dei comuni e istituire nuovi comuni, sentite le
popolazioni interessate, nelle forme e secondo le modalità
previste dalla legge regionale".