XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2249




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni e istituire nuovi comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale".



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