XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2248




        Onorevoli Colleghi! - Il processo penale costituisce il momento di verifica del fondamento delle tesi dell'accusa, e tale verifica si svolge attraverso l'acquisizione e la valutazione delle prove.
        E' per tale motivo che il codice di procedura penale, cioè le norme che regolano il rito dinanzi al giudice penale, trovano il proprio momento caratterizzante nella disciplina di regolamentazione della prova.
        Il codice di procedura penale del 1988, definito come tendenzialmente accusatorio, ha come princìpi portanti la centralità del dibattimento, la parità fra accusa e difesa, il contraddittorio fra le parti.
        Il legislatore con il codice del 1988 ha inteso adeguare la disciplina del processo penale italiano ai princìpi costituzionali ed alle norme accettate dall'Italia in sede di convenzioni internazionali, e ciò attraverso l'attuazione dei caratteri del modello accusatorio.
        L'articolo 2 della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, infatti, così disponeva "Il codice di procedura penale deve attuare i princìpi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio...".
        Fra le norme ed i princìpi cui il nuovo processo avrebbe dovuto attenersi, fondamentale è il principio del diritto alla difesa, già enunciato nell'articolo 24 della Costituzione e da questa considerato inviolabile.
        Le stesso principio è meglio specificato ed esplicitato nell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e si sostanzia, nella lettera d) del citato articolo, nel diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la convocazione e l'interrogatorio dei testi a discarico nelle stesse condizioni dei testi a carico.
        Il nuovo codice si attiene, nella originaria formulazione, a tali princìpi, superando l'impostazione del vecchio codice del 1930 di cui più volte era stata denunciata la contraddittorietà con l'articolo 6 della citata Convenzione europea.
        Il contraddittorio sull'assunzione della prova è il fulcro dell'intero iter processuale; attraverso l'esame diretto ed il controesame dei testi o delle altre persone a conoscenza di fatti rilevanti, le parti svolgono la fondamentale dialettica processuale, che da un lato consente l'acquisizione della prova e dall'altro fornisce al giudice, che assiste imparziale al contraddittorio, gli elementi necessari per valutare l'attendibilità dei risultati dell'escussione probatoria.
        La presente proposta di legge tende a ristabilire il pieno principio del contraddittorio, che costituisce specificazione del più ampio diritto alla difesa.
        Attraverso la modifica degli articoli 190-bis e 238 del codice di procedura penale si vieta la possibilità di utilizzare in dibattimento le dichiarazioni da chiunque rese senza che l'imputato o le persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale abbiano avuto la possibilità di esaminare o controesaminare il dichiarante.
        L'articolo 192 del codice di procedura penale, nella sua attuale dizione, si pone in netto contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo in quanto consente di determinare la responsabilità penale dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese dai coimputati che siano usciti dal procedimento per aver scelto riti alternativi e che esercitano la facoltà di non deporre nel processo separato.
        La norma, inoltre, non prevede che i riscontri richiesti alle dichiarazioni dei coimputati debbano avere natura diversa dall'elemento che deve essere confermato, e sancisce che gli elementi di conferma debbano essere ritenuti idonei a costituire verifica della attendibilità del dichiarante e non già costituire prova diretta dei fatti dichiarati.
        La presente proposta di legge sottolinea che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un reato connesso a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriori, aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto alle condotte oggetto di imputazione.
        Si prevede, inoltre, che non possono costituire elemento esclusivo di riscontro alle dichiarazioni anzidette, ulteriori dichiarazioni dello stesso tipo.
        Le disposizioni di cui all'articolo 192 del codice di procedura penale si applicano anche alla fase delle indagini preliminari ed a quella dell'udienza preliminare.




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