XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2248
Onorevoli Colleghi! - Il processo penale costituisce il
momento di verifica del fondamento delle tesi dell'accusa, e
tale verifica si svolge attraverso l'acquisizione e la
valutazione delle prove.
E' per tale motivo che il codice di procedura penale, cioè
le norme che regolano il rito dinanzi al giudice penale,
trovano il proprio momento caratterizzante nella disciplina di
regolamentazione della prova.
Il codice di procedura penale del 1988, definito come
tendenzialmente accusatorio, ha come princìpi portanti la
centralità del dibattimento, la parità fra accusa e difesa, il
contraddittorio fra le parti.
Il legislatore con il codice del 1988 ha inteso adeguare
la disciplina del processo penale italiano ai princìpi
costituzionali ed alle norme accettate dall'Italia in sede di
convenzioni internazionali, e ciò attraverso l'attuazione dei
caratteri del modello accusatorio.
L'articolo 2 della legge di delega 16 febbraio 1987, n.
81, infatti, così disponeva "Il codice di procedura penale
deve attuare i princìpi della Costituzione e adeguarsi alle
norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia
e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso
inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del
sistema accusatorio...".
Fra le norme ed i princìpi cui il nuovo processo avrebbe
dovuto attenersi, fondamentale è il principio del diritto alla
difesa, già enunciato nell'articolo 24 della Costituzione e da
questa considerato inviolabile.
Le stesso principio è meglio specificato ed esplicitato
nell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e si sostanzia, nella lettera d) del citato
articolo, nel diritto di interrogare o far interrogare i
testimoni a carico e di ottenere la convocazione e
l'interrogatorio dei testi a discarico nelle stesse condizioni
dei testi a carico.
Il nuovo codice si attiene, nella originaria formulazione,
a tali princìpi, superando l'impostazione del vecchio codice
del 1930 di cui più volte era stata denunciata la
contraddittorietà con l'articolo 6 della citata Convenzione
europea.
Il contraddittorio sull'assunzione della prova è il fulcro
dell'intero iter processuale; attraverso l'esame diretto
ed il controesame dei testi o delle altre persone a conoscenza
di fatti rilevanti, le parti svolgono la fondamentale
dialettica processuale, che da un lato consente l'acquisizione
della prova e dall'altro fornisce al giudice, che assiste
imparziale al contraddittorio, gli elementi necessari per
valutare l'attendibilità dei risultati dell'escussione
probatoria.
La presente proposta di legge tende a ristabilire il pieno
principio del contraddittorio, che costituisce specificazione
del più ampio diritto alla difesa.
Attraverso la modifica degli articoli 190-bis e 238
del codice di procedura penale si vieta la possibilità di
utilizzare in dibattimento le dichiarazioni da chiunque rese
senza che l'imputato o le persone indicate nell'articolo 210
del codice di procedura penale abbiano avuto la possibilità di
esaminare o controesaminare il dichiarante.
L'articolo 192 del codice di procedura penale, nella sua
attuale dizione, si pone in netto contrasto con la Convenzione
europea dei diritti dell'uomo in quanto consente di
determinare la responsabilità penale dell'imputato sulla base
delle dichiarazioni rese dai coimputati che siano usciti dal
procedimento per aver scelto riti alternativi e che esercitano
la facoltà di non deporre nel processo separato.
La norma, inoltre, non prevede che i riscontri richiesti
alle dichiarazioni dei coimputati debbano avere natura diversa
dall'elemento che deve essere confermato, e sancisce che gli
elementi di conferma debbano essere ritenuti idonei a
costituire verifica della attendibilità del dichiarante e non
già costituire prova diretta dei fatti dichiarati.
La presente proposta di legge sottolinea che le
dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da
persona imputata in un reato connesso a norma dell'articolo 12
del codice di procedura penale sono valutate unitamente ad
elementi di prova ulteriori, aventi intrinseca e diretta
rilevanza rispetto alle condotte oggetto di imputazione.
Si prevede, inoltre, che non possono costituire elemento
esclusivo di riscontro alle dichiarazioni anzidette, ulteriori
dichiarazioni dello stesso tipo.
Le disposizioni di cui all'articolo 192 del codice di
procedura penale si applicano anche alla fase delle indagini
preliminari ed a quella dell'udienza preliminare.