XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2248
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 190-bis del codice di
procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole "fermo
restando quanto previsto dal comma 1.1.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 190-bis del codice
di procedura penale è aggiunto il seguente:
"1.1. In ogni caso le dichiarazioni da chiunque rese sono
utilizzabili come prova soltanto nei confronti degli imputati
i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione".
Art. 2.
1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del
medesimo reato o da persona imputata in un procedimento
connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente ad
elementi di prova ulteriore aventi intrinseca e diretta
rilevanza rispetto alle condotte oggetto di imputazione".
2. Il comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"4. Non possono costituire elemento esclusivo di
riscontro, ai sensi del comma 3, le dichiarazioni rese da
altri coimputati del medesimo reato o da altre persone
imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo
12".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 192 del codice di
procedura penale è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si
applicano anche nella fase delle indagini preliminari e
dell'udienza preliminare".
Art. 3.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 238 del codice di
procedura penale è aggiunto il seguente:
"5-bis. In ogni caso è fatto salvo il disposto del
comma 1.1 dell'articolo 190-bis".