XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2248




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 1 dell'articolo 190-bis del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole "fermo restando quanto previsto dal comma 1.1.".
        2. Dopo il comma 1 dell'articolo 190-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

        "1.1. In ogni caso le dichiarazioni da chiunque rese sono utilizzabili come prova soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione".


Art. 2.

        1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriore aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto alle condotte oggetto di imputazione".
        2. Il comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "4. Non possono costituire elemento esclusivo di riscontro, ai sensi del comma 3, le dichiarazioni rese da altri coimputati del medesimo reato o da altre persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12".
        3. Dopo il comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

        "4-bis. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano anche nella fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare".

Art. 3.

        1. Dopo il comma 5 dell'articolo 238 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

        "5-bis. In ogni caso è fatto salvo il disposto del comma 1.1 dell'articolo 190-bis".



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