XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2247




        Onorevoli Colleghi! - 1. Le norme proposte vogliono colmare ritardi secolari nella elaborazione dei fondamenti essenziali della giustizia penale con riguardo soprattutto ai princìpi costituzionali, ancora inattuati, come la presunzione d'innocenza e il giusto processo.
        2. Alla base delle norme proposte, sta il principio per cui "è molto peggio condannare un innocente che lasciare libero un colpevole".
        Questo principio, rintracciabile già nel diritto romano (vedi F. Stella, Giustizia e modernità, p. 65 e seguenti), patrimonio indiscusso del pensiero dei grandi maestri del processo penale dell'Italia liberale fino all'avvento del fascismo (Carrara, Carnelutti, Saraceno), tardivamente riscoperto dalla dottrina processualistica italiana del dopoguerra (Pisani, Illuminati, Ghiara, Amodio, Pauleso, Malinverni, Ubertis, Garofoli) e dalla dottrina processualistica tedesca, sempre del dopogueerra (Stree, 1962) e considerato il fondamento granitico dell'amministrazione della giustizia penale dalla tradizione secolare dei Paesi di common law, trova la sua base in tre potenti ragioni: a) l'esigenza di proteggere i valori di immensa portata posti in gioco dal processo penale, cioè quei diritti fondamentali senza la protezione dei quali la protezione di tutti gli altri diritti civili costituzionalmente garantiti diventa evanescente (si tratta non solo della libertà personale, ma anche del diritto al buon nome, alla reputazione, del diritto di attendere tranquillamente i propri affari, del diritto di prendere decisioni basilari circa il futuro, di partecipare alla vita della comunità, di sfruttare le opportunità di lavoro, di coltivare la famiglia e le relazioni sociali e via discorrendo); b) l'importanza cruciale per ogni democrazia che non venga scossa la forza morale del diritto penale dal dubbio che sia stato condannato un innocente: il danno che subisce lo Stato dalla condanna di un innocente è molto superiore a quello legato all'assoluzione di un colpevole; c) un'esigenza di equità fondamentale, per la posizione di svantaggio in cui l'imputato si trova di fronte al potere dello Stato esercitato dall'accusa.
        3. Queste potenti ragioni spiegano perché il rischio dell'errore nei processi penali debba tendere all'azzeramento: bisogna evitare che siano condannati degli innocenti. Sotto questo profilo si coglie la differenza tra processo penale e processo civile: nel processo civile una sentenza errata a favore del convenuto non appare agli occhi della comunità più grave di una sentenza errata a favore dell'attore, proprio perché nel processo civile la posta in gioco non è costituita, come nel processo penale, dai valori di immensa portata; nel processo penale, invece, una sentenza errata a favore dell'accusa è molto più grave di una sentenza a favore dell'imputato.
        4. Di qui la necessità che lo standard delle regole probatorie del processo penale sia molto rigoroso, molto stringente. Per unanime riconoscimento della giurisprudenza secolare dei Paesi di common law e oggi, delle dottrine del processo delle democrazie dei principali Paesi europei, la regola probatoria che assicura al massimo grado la protezione degli innocenti è quella che impone all'accusa l'onere di provare la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. Per questo si propone l'inserimento nel codice di procedura penale italiano dell'articolo 187-bis.
        5. Altrettanto necessario è che sia molto rigoroso e molto stringente lo standard della regola di giudizio. Nelle democrazie moderne, il giudice "terzo" deve limitarsi a verificare se l'accusa è stata provata al di là di ogni ragionevole dubbio: questo è il criterio con il quale il giudice deve valutare le prove, e questo è il criterio che deve essere assunto a base della sua sentenza (vedi F. Stella, Giustizia e modernità, p. 98 e seguenti).
        L'adozione di questa regola di valutazione delle prove e di decisione consente di spazzare via i guasti profondi provocati dall'abituale modo di intendere il principio del libero convincimento, in armonia con la tradizione del diritto romano e con gli standard dei Paesi a democrazia più avanzata, come gli Stati Uniti.
        Queste sono le ragioni che stanno alla base delle proposte di modificazione del comma 1 dell'articolo 192 del codice di procedura penale e degli articoli 530, 533 e 546 del codice di procedura penale.
        Va sottolineato che le modificazioni proposte concernono anche il comma 2 dell'articolo 530 del codice di procedura penale; va da sé infatti che le prove contraddittorie o insufficienti precludono la possibilità di una sentenza di condanna fondata sull'oltre il ragionevole dubbio. D'altro lato, la regola di decisione dell'oltre il ragionevole dubbio si rivela indispensabile anche proprio con riferimento all'articolo 530, comma 2: senza quella regola, infatti, la valutazione e l'insufficienza e contraddittorietà delle prove continuerebbe ad essere affidata all'intime con vincion del giudice (vedi F. Stella, Giustizia e modernità, p. 79 e seguenti).
        6. Il modello accusatorio è il modello governato proprio dalla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Poiché nell'ambito del processo di tipo accusatorio il compito del giudice non è quello di accertare la verità, ma di stabilire se la "verità" è stata dimostrata dall'accusa al di là di ogni ragionevole dubbio, si propone la modificazione dell'articolo 507 del codice di procedura penale con la eliminazione dell'espressione "anche d'ufficio".
        7. E' importante che lo standard della prova e della regola di giudizio non venga arbitrariamente abbassato attraverso un'interpretazione impropria del dubbio ragionevole. L'esperienza giurisprudenziale dei Paesi di common law conduce alle seguenti conclusioni: perché sia ragionevole, non è richiesto che il dubbio sia "grave", "serio", "sostanziale", "ben fondato", "argomentato"; ciò che conta è che non si tratti di un dubbio immaginario, una possibilità remota, un'ombra di dubbio. Volendo chiarire la grande portata per la nostra democrazia dell'inserimento della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, si possono ricordare le dichiarazioni rese dalla giurata Aschenbach nel processo O.J. Simpson: sono convinta, disse quella giurata, che con tutta probabilità Simpson è l'autore dell'omicidio, ma la legge mi ha impedito di votare per la sua condanna perché l'accusa non ha provato la colpevolezza di Simpson al di là di ogni ragionevole dubbio.
        8. E' appena il caso di aggiungere che, secondo l'interpretazione concorde degli studiosi del processo italiano, la regola del ragionevole dubbio costituisce la sostanza concreta della presunzione di non colpevolezza stabilita dall'articolo 27, secondo comma della Costituzione (vedi F. Stella, Giustizia e modernità, p. 148 e seguenti). E' forse il caso di segnalare invece che la regola dell'oltre il ragionevole dubbio è già diventata "diritto vivente" nell'ordinamento italiano attraverso la legge 12 luglio 1999, n. 232 relativa alla ratifica dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. L'articolo 66 di questo statuto stabilisce infatti che "al procuratore spetta l'onere di provare la colpevolezza dell'imputato" e che "per condannare l'imputato la Corte deve accertare la colpevolezza di là di ogni ragionevole dubbio". La verità è che anche i Paesi del continente europeo si stanno orientando in modo chiarissimo verso una "riconquista" della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Così la nuova Costituzione della federazione russa del 1993 stabilisce con l'articolo 49 che "l'imputato non ha l'obbligo di dimostrare la propria innocenza" e che "dubbi insormontabili sulla colpevolezza della persona sono interpretati a favore dell'accusato". In senso analogo il codice di procedura penale ungherese del 1973 e il codice di procedura penale polacco del 1969.
        E' per questa ragione che le Nazioni Unite, nel decimo congresso sulla prevenzione del crimine, tenutosi a Vienna dal 10 al 17 aprile 2000, hanno riconosciuto che la gran parte dei Paesi del mondo "prevede, tra i diritti a tutela degli imputati, la presunzione di innocenza e lo standard di prova dell'oltre il ragionevole dubbio".




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