XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2247




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Introduzione nel codice di procedura penale dell'articolo
187-bis).

        1. Dopo l'articolo 187 del codice di procedura penale č inserito il seguente:

            "Art. 187-bis.- (Onere della prova) - 1. Al pubblico ministero spetta l'onere di provare la colpevolezza dell'imputato al di lā di ogni ragionevole dubbio".


Art. 2.

(Modifica all'articolo 192 del codice di procedura
penale).

        1. Il comma 1 dell'articolo 192 del codice di procedura penale č sostituito dal seguente:

            "1. Il giudice, nel valutare la prova, accerta se la responsabilitā dell'imputato risulta provata al di lā di ogni ragionevole dubbio, e ne dā conto nella motivazione".


Art. 3.

(Modifica all'articolo 507 del codice di procedura
penale).

        1. Il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale č sostituito dal seguente:

            "1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, puō disporre, a richiesta delle parti, l'assunzione di nuovi mezzi di prova".

Art. 4.

(Modifica all'articolo 530 del codice di procedura
penale).

        1. I commi 1 e 2 dell'articolo 530 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

            "1. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione quando non č provato, al di lā di ogni ragionevole dubbio, che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato č stato commesso da persona imputabile, indicandone la causa nel dispositivo.
        2. Il giudice pronuncia altresė sentenza di assoluzione quando il fatto non č previsto dalla legge come reato o č stato commesso da persona non punibile".


Art. 5.

(Modifica all'articolo 533 del codice di procedura
penale).

        1. Il comma 1 dell'articolo 533 del codice di procedura penale č sostituito dal seguente:

            "1. Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di lā di ogni ragionevole dubbio, il giudice pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e l'eventuale misura di sicurezza".


Art. 6.

(Modifica all'articolo 546 del codice di procedura
penale).

        1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale č sostituita dalla seguente:

            "e) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione č fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa. La sentenza di condanna contiene l'indicazione delle ragioni per le quali la colpevolezza dell'imputato va ritenuta provata al di lā di ogni ragionevole dubbio. La sentenza di assoluzione contiene l'indicazione delle ragioni per cui il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, il fatto non č previsto dalla legge come reato ovvero l'imputato non č imputabile o altrimenti non punibile".



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