XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2247
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione nel codice di procedura penale dell'articolo
187-bis).
1. Dopo l'articolo 187 del codice di procedura penale č
inserito il seguente:
"Art. 187-bis.- (Onere della prova) - 1. Al
pubblico ministero spetta l'onere di provare la colpevolezza
dell'imputato al di lā di ogni ragionevole dubbio".
Art. 2.
(Modifica all'articolo 192 del codice di procedura
penale).
1. Il comma 1 dell'articolo 192 del codice di procedura
penale č sostituito dal seguente:
"1. Il giudice, nel valutare la prova, accerta se
la responsabilitā dell'imputato risulta provata al di lā di
ogni ragionevole dubbio, e ne dā conto nella motivazione".
Art. 3.
(Modifica all'articolo 507 del codice di procedura
penale).
1. Il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura
penale č sostituito dal seguente:
"1. Terminata l'acquisizione delle prove, il
giudice, se risulta assolutamente necessario, puō disporre, a
richiesta delle parti, l'assunzione di nuovi mezzi di
prova".
Art. 4.
(Modifica all'articolo 530 del codice di procedura
penale).
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 530 del codice di procedura
penale sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione
quando non č provato, al di lā di ogni ragionevole dubbio, che
il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto
costituisce reato o che il reato č stato commesso da persona
imputabile, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice pronuncia altresė sentenza di
assoluzione quando il fatto non č previsto dalla legge come
reato o č stato commesso da persona non punibile".
Art. 5.
(Modifica all'articolo 533 del codice di procedura
penale).
1. Il comma 1 dell'articolo 533 del codice di procedura
penale č sostituito dal seguente:
"1. Se l'imputato risulta colpevole del reato
contestatogli al di lā di ogni ragionevole dubbio, il giudice
pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e
l'eventuale misura di sicurezza".
Art. 6.
(Modifica all'articolo 546 del codice di procedura
penale).
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 546 del
codice di procedura penale č sostituita dalla seguente:
"e) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto
su cui la decisione č fondata, con
l'indicazione delle prove poste a base della decisione
stessa. La sentenza di condanna contiene l'indicazione delle
ragioni per le quali la colpevolezza dell'imputato va ritenuta
provata al di lā di ogni ragionevole dubbio. La sentenza di
assoluzione contiene l'indicazione delle ragioni per cui il
fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto
non costituisce reato, il fatto non č previsto dalla legge
come reato ovvero l'imputato non č imputabile o altrimenti non
punibile".