XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2246




        Onorevoli Colleghi! - La legge-quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni) prevede all'articolo 1 il riconoscimento del "valore sociale" e della "funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", e prevede, altresì, che l'attività stessa abbia l'obiettivo del "conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali".
        A tale ampia previsione dell'articolo 1 non corrisponde invece il dettato dell'articolo 2 che, volendo definire l'attività di volontariato, intende quella "prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà".
        La norma è stata interpretata in modo vario e si ritiene che a tutt'oggi non vi sia una univoca e chiara interpretazione ufficiale.
        Le regioni, attuando le leggi regionali sul volontariato, hanno recepito in modo estensivo la norma. Ad esempio, la legge della regione Lombardia 24 luglio 1993, n. 22, all'articolo 2, laddove individua le attività del volontariato per le quali è possibile l'iscrizione nell'apposito registro, fa riferimento alle finalità di carattere sociale, civile e culturale. In particolare, definisce le attività di carattere culturale come "quelle rientranti nell'area sia della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e della promozione e sviluppo delle attività ad essi connesse, sia delle attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva, nonché di educazione permanente".
        Come si vede, tale previsione è molto vasta e potrebbe far pensare che nell'attività di volontariato possano rientrare anche attività non strettamente connesse al concetto di solidarietà.
        Si ritiene comunque che tale allargamento concettuale debba fare i conti con la previsione, comunque scritta in modo esplicito nella legge nazionale, del riferimento esclusivo a fini di solidarietà (articolo 2 della legge n. 266 del 1991) che fa pensare in ogni caso alla destinazione di assistenza ed aiuto a terzi, escludendo quindi lo scopo culturale senza tale connessione.
        In mancanza, quindi, di una precisa definizione del concetto di solidarietà, per taluni soggetti si può porre il problema interpretativo circa la possibilità di iscrizione agli albi regionali.
        Ci si riferisce, in particolare, alle bande musicali così dette "amatoriali", cioè non professionali, che aggregano in sede locale, generalmente a livello comunale, persone amanti di tale attività che svolgono una funzione decisamente culturale, con connotazioni legate alle tradizioni locali, "di campanile", che è senz'altro da tutelare, sostenere e incentivare sul piano sociale.
        Tale attività presenta i requisiti, quindi, della finalità di carattere culturale, artistica ed anche i requisiti dello svolgimento di attività di animazione ricreativa e di educazione permanente, in quanto all'interno dell'attività bandistica è sempre presente una funzione di insegnamento nei confronti dei giovani e dei nuovi associati.
        Le attività bandistiche sono svolte secondo le caratteristiche del volontariato, così come indicate dall'articolo 2 della legge n. 266 del 1991, cioè prestate "in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fine di lucro anche indiretto (...)". Si può invece disquisire sul perseguimento dei fini di solidarietà.
        Le attività bandistiche sono svolte generalmente con la forma associativa secondo le norme degli articoli 14 e seguenti del codice civile, ed i loro statuti evidenziano i caratteri tipici del volontariato e dell'assenza dei fini di lucro.
        Fiscalmente esse rientrano nelle previsioni dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Ritenendo importante valorizzare e rafforzare l'attività delle bande musicali quale espressione di un'attività culturale socialmente rilevante, svolta in sede locale, anche al fine di conservare il patrimonio culturale insito nella tradizioni locali, è opportuno che una legge dello Stato indichi in modo esplicito che tali attività possono rientrare nell'ambito di applicazione della legge sul volontariato n. 266 del 1991, e successive modificazioni.
        Di qui l'origine della presente proposta di legge che può limitarsi alla formulazione di un solo articolo.




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