XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2246
Onorevoli Colleghi! - La legge-quadro sul volontariato
(legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni)
prevede all'articolo 1 il riconoscimento del "valore sociale"
e della "funzione dell'attività di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", e
prevede, altresì, che l'attività stessa abbia l'obiettivo del
"conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e
culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti
locali".
A tale ampia previsione dell'articolo 1 non corrisponde
invece il dettato dell'articolo 2 che, volendo definire
l'attività di volontariato, intende quella "prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di
cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche
indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà".
La norma è stata interpretata in modo vario e si ritiene
che a tutt'oggi non vi sia una univoca e chiara
interpretazione ufficiale.
Le regioni, attuando le leggi regionali sul volontariato,
hanno recepito in modo estensivo la norma. Ad esempio, la
legge della regione Lombardia 24 luglio 1993, n. 22,
all'articolo 2, laddove individua le attività del volontariato
per le quali è possibile l'iscrizione nell'apposito registro,
fa riferimento alle finalità di carattere sociale, civile e
culturale. In particolare, definisce le attività di carattere
culturale come "quelle rientranti nell'area sia della tutela e
valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed
artistico e della promozione e sviluppo delle attività ad essi
connesse, sia delle attività di animazione ricreativa,
turistica e sportiva, nonché di educazione permanente".
Come si vede, tale previsione è molto vasta e potrebbe far
pensare che nell'attività di volontariato possano rientrare
anche attività non strettamente connesse al concetto di
solidarietà.
Si ritiene comunque che tale allargamento concettuale
debba fare i conti con la previsione, comunque scritta in modo
esplicito nella legge nazionale, del riferimento esclusivo a
fini di solidarietà (articolo 2 della legge n. 266 del 1991)
che fa pensare in ogni caso alla destinazione di assistenza ed
aiuto a terzi, escludendo quindi lo scopo culturale senza tale
connessione.
In mancanza, quindi, di una precisa definizione del
concetto di solidarietà, per taluni soggetti si può porre il
problema interpretativo circa la possibilità di iscrizione
agli albi regionali.
Ci si riferisce, in particolare, alle bande musicali così
dette "amatoriali", cioè non professionali, che aggregano in
sede locale, generalmente a livello comunale, persone amanti
di tale attività che svolgono una funzione decisamente
culturale, con connotazioni legate alle tradizioni locali, "di
campanile", che è senz'altro da tutelare, sostenere e
incentivare sul piano sociale.
Tale attività presenta i requisiti, quindi, della finalità
di carattere culturale, artistica ed anche i requisiti dello
svolgimento di attività di animazione ricreativa e di
educazione permanente, in quanto all'interno dell'attività
bandistica è sempre presente una funzione di insegnamento nei
confronti dei giovani e dei nuovi associati.
Le attività bandistiche sono svolte secondo le
caratteristiche del volontariato, così come indicate
dall'articolo 2 della legge n. 266 del 1991, cioè prestate "in
modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione
di cui il volontario fa parte, senza fine di lucro anche
indiretto (...)". Si può invece disquisire sul perseguimento
dei fini di solidarietà.
Le attività bandistiche sono svolte generalmente con la
forma associativa secondo le norme degli articoli 14 e
seguenti del codice civile, ed i loro statuti evidenziano i
caratteri tipici del volontariato e dell'assenza dei fini di
lucro.
Fiscalmente esse rientrano nelle previsioni dell'articolo
111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni. Ritenendo importante
valorizzare e rafforzare l'attività delle bande musicali quale
espressione di un'attività culturale socialmente rilevante,
svolta in sede locale, anche al fine di conservare il
patrimonio culturale insito nella tradizioni locali, è
opportuno che una legge dello Stato indichi in modo esplicito
che tali attività possono rientrare nell'ambito di
applicazione della legge sul volontariato n. 266 del 1991, e
successive modificazioni.
Di qui l'origine della presente proposta di legge che può
limitarsi alla formulazione di un solo articolo.