XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2246
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le bande musicali amatoriali organizzate con la forma
giuridica di associazioni riconosciute ai sensi degli articoli
14 e seguenti del codice civile, ovvero di associazioni non
riconosciute ai sensi dell'articolo 36 del medesimo codice,
nonché le associazioni di categoria fra le stesse, sono
inserite fra le organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni.
2. Le associazioni svolgenti l'attività di cui al comma 1
del presente articolo devono contenere esplicitamente nei loro
statuti le previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della
legge 11 agosto 1991, n. 266.