XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2246




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le bande musicali amatoriali organizzate con la forma giuridica di associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, ovvero di associazioni non riconosciute ai sensi dell'articolo 36 del medesimo codice, nonché le associazioni di categoria fra le stesse, sono inserite fra le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni.
        2. Le associazioni svolgenti l'attività di cui al comma 1 del presente articolo devono contenere esplicitamente nei loro statuti le previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266.



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