XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2239
Onorevoli Colleghi! - In tutte le regioni italiane si
sta realizzando una carenza di personale medico nell'ambito
della continuità assistenziale (ex guardia medica) notturna,
festiva e turistica, tale che alcuni distretti sanitari di
base sono stati costretti a chiudere alcuni presìdi. Tale
situazione si aggrava nel periodo estivo quando, grazie alla
vocazione turistica del nostro Paese, all'esigenza di
assicurare la continuità assistenziale per i nostri cittadini
si aggiunge quella di farlo per i milioni di turisti che
"invadono il nostro Paese" tramite l'attivazione di servizi di
guardia medica turistica. L'attuale situazione si è venuta a
creare poiché dal 31 dicembre 1994 i nostri laureati in
medicina e chirurgia non possono più accedere direttamente
alle graduatorie regionali per la continuità assistenziale ma
devono, secondo la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5
aprile 1993, e i decreti legislativi n. 256 del 1991 e n. 368
del 1999, frequentare prima il corso biennale di formazione
specifica in medicina generale e, una volta conseguito il
relativo attestato, possono finalmente iscriversi alle
graduatorie (evidentemente il numero di coloro che ogni due
anni entrano in graduatoria dopo aver conseguito l'attestato
previsto non è sufficiente). Tra l'altro una buona parte dei
laureati dopo il 31 dicembre 1994, avendo conseguito un
diploma di specializzazione nel rispetto della normativa CEE,
non può, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto
legislativo n. 368 del 1999, frequentare il corso biennale di
formazione specifica e quindi rientrare in graduatoria.
Esistono migliaia di giovani medici che, essendosi laureati in
medicina e chirurgia dopo il 31 dicembre 1994, ma iscritti
alle facoltà prima del 31 dicembre 1991 (anno di promulgazione
del decreto legislativo n. 256 che stabiliva l'obbligo del
possesso dell'attestato del corso biennale di formazione
specifica in medicina generale per l'iscrizione alle
graduatorie regionali della continuità assistenziale) sapevano
che sarebbe bastata loro solo la laurea e l'abilitazione per
iscriversi alle graduatorie regionali ed invece al momento
sono fuori dalle medesime graduatorie; al contrario i laureati
prima del 31 dicembre 1994, ugualmente iscritti alle facoltà
prima del 31 dicembre 1991, sono stati tutelati dal decreto
del Ministro della sanità 15 dicembre 1994 (cosiddetto decreto
Costa) che ha esteso il diritto ad esercitare l'attività
professionale di medico di medicina generale a tutti i medici
abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre
1994. Questi medici sono costretti, per non mortificare le
loro professionalità, ad accettare di ricoprire
temporaneamente e precariamente incarichi di continuità
assistenziale, in virtù dell'applicazione da parte delle
regioni della norma finale n. 10 contenuta all'interno
dell'accordo collettivo nazionale fra i medici di medicina
generale e lo Stato, senza poter mai accampare diritti su quel
ruolo al quale suppliscono con competenza e serietà.
L'articolo 1 della presente proposta di legge, con il
riconoscimento del diritto ad esercitare l'attività di medico
di medicina generale, acquisito mediante l'iscrizione
all'università anteriormente al 31 dicembre 1991 vincolandolo
al possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1 e cioè all'aver già esperienze lavorative
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, può porre fine
in tutta Italia alla grave carenza di personale medico da
impiegare nella continuità assistenziale e, nello stesso
tempo, venire incontro alle esigenze di questi giovani
laureati in medicina e chirurgia dopo il 31 dicembre 1994.
Tra l'altro, nel reinserirli nel mondo del lavoro in virtù
della restituzione del diritto acquisito loro negato, ai sensi
della normativa vigente, si lascerebbe aperta la possibilità
per questi medici di qualificarsi ulteriormente con la
frequenza dei corsi biennali di formazione specifica in
medicina generale, così come i loro colleghi che beneficiarono
del decreto Costa.
L'articolo 2, nel riconoscere finalmente, a ben nove anni
di distanza dall'emanazione della direttiva 93/16, CEE (e
nonostante l'emanazione da parte dello Stato italiano del
decreto legislativo n. 368 del 1999) i titoli equipollenti al
diploma di formazione specifica in medicina generale, ovvero i
diplomi di specializzazione in medicina interna e geriatria,
recupererebbe altro personale altamente qualificato per la
continuità assistenziale. E' fuor di dubbio, infatti, che i
medici in possesso di questi due titoli durante la frequenza
delle scuole di specializzazione abbiano conseguito conoscenze
di livello qualitativamente e quantitativamente uguale, se non
superiore, a quelle previste dalla formazione specialistica in
medicina generale. La partecipazione per quattro o cinque anni
alle varie attività di reparto (incluse le guardie notturne e
festive) e a quelle degli ambulatori annessi ai centri di cure
primarie, per la maggior parte universitari, rende superflua
l'ulteriore frequenza per sei mesi di un ambulatorio di
medicina generale e rende tali medici sicuramente idonei a
ricoprire incarichi di continuità assistenziale, al pari di
chi, a fronte di ventiquattro mesi di formazione, ne passa più
della metà in ambulatorio o sui banchi. A dare maggiore forza
a quanto proposto si può evidenziare come i titolari di questi
diplomi di specializzazione possano concorrere ad ottenere
incarichi a tempo indeterminato o determinato di dirigente
medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
La recente approvazione all'interno della legge
finanziaria per il 2002 dell'articolo 19, comma 12, crea un
serio problema. Esso elimina l'incompatibilità tra i due
percorsi formativi prevista dal decreto legislativo n. 368 del
1999; ma se da un lato è corretto permettere un'ulteriore
formazione a chi ne ha voglia, seguendo lo spirito della
nostra Costituzione che ha reso l'istruzione un bene
accessibile a tutti, ci si chiede, restando così le cose, dove
saranno recuperate le risorse necessarie a pagare le borse di
studio a questi giovani specialisti visto che:
1) hanno già usufruito di una borsa di studio per la
precedente formazione specialistica o in medicina generale;
2) è impensabile che possano concorrere all'attribuzione
delle borse di studio previste annualmente dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per entrambi
i percorsi formativi. La loro collocazione in un posto utile
in graduatoria toglierebbe la possibilità di qualificarsi a
chi, appena laureato, ne ha invece assoluto bisogno.
Infatti, il recepimento da parte dello Stato italiano
delle direttive in materia di formazione specifica in medicina
generale e specialistica dei giovani laureati in medicina e
chirurgia (86/457/CEE e 93/16/CEE recepite dai decreti
legislativi n. 256 e n. 257 dell'8 agosto 1991 e n. 368 del 17
agosto 1999) ha di fatto creato, a partire dal 31 dicembre
1994, un doppio canale formativo per il giovane medico: da una
parte il corso biennale di formazione specifica in medicina
generale e dall'altro le scuole di specializzazione. Chi non
riesce ad inserirsi in uno dei due percorsi formativi rischia
di rimanere disoccupato o di essere costretto a lavorare in
regime di sottoccupazione per cui si rischia di creare delle
situazioni simili a quelle cui la presente proposta di legge
all'articolo 1 intende porre fine.
Pertanto gli articoli 3 e 4 con l'attuazione e
regolamentazione della formazione a tempo ridotto prevista
dalle direttive europee e dai citati decreti legislativi
risolverebbero il problema economico e nello stesso tempo
darebbero piena attuazione all'articolo 19, comma 12, della
legge finanziaria per il 2002. La possibilità per chi ha
conseguito un diploma di formazione specifica in medicina
generale o di specializzazione di partecipare ad un nuovo
percorso formativo con posti in sovrannumero a loro riservati,
non coperti da borse di studio, permetterebbe di non creare
attriti all'interno della categoria dei giovani medici
italiani, ma soprattutto darebbe la possibilità a chi ha già
avuto una formazione di poter esercitare, negli orari
compatibili con la seconda formazione, le attività
libero-professionali per cui si è già formato (specialistica,
continuità assistenziale), dando una plausibile
giustificazione anche al comma 11 dell'articolo 19 della legge
finanziaria per il 2002.
L'articolo 5 è esclusivamente dedicato a chi, essendosi
immatricolato in medicina e chirurgia dopo il 31 dicembre 1991
e laureato dopo il 31 dicembre 1994, rischia, in caso di un
mancato accesso ad uno dei due percorsi formativi, di veder
vanificati gli sforzi di tanti anni di sacrifici. Con
l'istituzione di graduatorie regionali differenziate per la
continuità assistenziale, da utilizzare in caso di carenza di
personale medico, gli si offre la possibilità di lavorare
nell'attesa di formarsi e qualificarsi. Sempre lo stesso
articolo darebbe la possibilità di censire migliaia di giovani
medici che, avendo interrotto il rapporto con le università e
non avendo intrapreso uno dei due percorsi formativi, si
disperdono nel territorio. Il definitivo censimento di questi
medici, unito al numero totale dei frequentatori dei due
percorsi formativi, ci permetterebbe, in tempi in cui si parla
tanto di programmazione, di orientare al meglio le nostre
università nella gestione del numero chiuso e delle risorse,
al fine di permettere il totale assorbimento all'interno del
servizio sanitario nazionale di questi professionisti.
Da quanto detto risulta evidente che lo scopo di questa
proposta di legge è quello di rimettere ordine alla
legislazione in materia di formazione ed occupazione del
giovane laureato in medicina e chirurgia. Negli ultimi anni,
sotto la spinta delle direttive europee, si sono verificati i
profondi cambiamenti esposti riguardo alla formazione
post-lauream. Al momento in Italia, come in tutti gli
Stati dell'Unione europea, sono previsti due canali formativi.
La piena realizzazione di questi due percorsi formativi ha
vissuto, negli anni compresi tra il 1991 ed il 2001, fasi
alterne, condizionate dal legislatore di turno, che hanno
creato dei paradossi: basti pensare alla storia
dell'incompatibilità fra i due percorsi formativi che,
inesistente negli anni compresi tra il 1991 ed il 1996, è
stata unidirezionale dal 1996 al 1999 (divieto di accedere al
corso biennale dopo aver conseguito un diploma di
specializzazione) per poi essere reciproca dal 1999 in poi a
seguito del decreto legislativo n. 368 del 1999.
Infine una curiosità: chiunque si potrà divertire a
conteggiare (magari aiutato da una calcolatrice) l'incidenza
di questa proposta di legge sul bilancio dello Stato. La
anticipo: 0 lire o se si preferisce 0 euro.