XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2239
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, ed ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
della direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, è
riconosciuto il diritto di esercitare l'attività di medico in
qualità di medico generico, nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale senza il diploma, certificato o altro titolo di cui
all'articolo 30 della medesima direttiva 93/16/CEE, come
sostituito dall'articolo 14 della direttiva 2001/19/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, ai
laureati in medicina e chirurgia dopo il 31 dicembre 1994,
iscritti ai corsi di laurea entro il 31 dicembre 1991, in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver effettuato, negli anni compresi tra il
1994 ed il 2001, per almeno dodici mesi, anche non
consecutivi, attività di medico in qualità di medico sostituto
di ambulatorio di medicina generale;
b) aver effettuato, negli anni compresi tra il
1994 ed il 2001, per almeno dodici mesi, anche non
consecutivi, attività di medico in qualità di sostituto di
continuità assistenziale;
c) aver effettuato, negli anni compresi tra il
1994 ed il 2001, per almeno dodici mesi, anche non
consecutivi, qualsiasi attività equipollente alla medicina
generale.
Art. 2.
1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della direttiva
93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, è rilasciato il
diploma di cui all'articolo 30 della medesima direttiva
93/16/CEE a coloro che hanno conseguito il diploma di
specializzazione in geriatria e medicina interna.
Art. 3.
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28
dicembre 2001, n. 449, e dell'articolo 25 della direttiva
93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, è autorizzata la
formazione specialistica a tempo ridotto, disciplinata secondo
i seguenti criteri:
a) essa è rivolta a coloro che hanno conseguito
diplomi di specializzazione o di formazione specifica in
medicina generale;
b) i posti messi a concorso annualmente sono in
sovrannumero rispetto a quelli previsti dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella
percentuale del 10 per cento dei medesimi;
c) i posti di cui alla lettera b) non
beneficiano del contratto di formazione-lavoro disciplinato
dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni; gli interessati sono impiegati nelle attività
teorico-pratiche per un tempo non superiore alle 36 ore
settimanali e possono essere impiegati nella continuità
assistenziale notturna e festiva che, svolgendosi solamente la
notte ed i festivi, è compatibile con gli obblighi
formativi;
d) gli oneri previdenziali sono a totale carico
del medico che frequenta il corso.
Art. 4.
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28
dicembre 2001, n. 449, e dell'articolo 34 della direttiva
93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e successive
modificazioni, è autorizzata la formazione specifica in
medicina generale a tempo ridotto, così disciplinata:
a) essa è rivolta a coloro che hanno conseguito
diplomi di specializzazione diversi da quelli di cui
all'articolo 2 della presente legge;
b) i posti messi a concorso annualmente sono in
sovrannumero rispetto a quelli previsti dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella
percentuale del 10 per cento dei medesimi;
c) i medici ammessi ai corsi non hanno diritto
alla borsa di studio e possono svolgere attività
libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi,
oltre alla guardia medica notturna e festiva.
Art. 5.
1. Sono istituite dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano graduatorie differenziate per la
continuità assistenziale riservate ai laureati in medicina e
chirurgia abilitati dopo il 31 dicembre 1994 ed iscritti alle
facoltà universitarie dopo il 31 dicembre 1991.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate secondo i
seguenti criteri: voto di laurea; maggiore anzianità di
laurea; minore anzianità anagrafica; per gli anni successivi
al primo, il punteggio conseguito in attività di continuità
assistenziale e come sostituto di medico di medicina generale,
secondo i criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale
di lavoro per la graduatoria regionale ufficiale.
3. Le graduatorie di cui al comma 1 saranno utilizzate per
la copertura di zone carenti per la guardia medica notturna e
festiva e per la guardia medica turistica.
4. I medici inseriti nelle graduatorie di cui al comma 1
del presente articolo saranno occupati con priorità rispetto
ai medici di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28
dicembre 2001, n. 449.