XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2239




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, è riconosciuto il diritto di esercitare l'attività di medico in qualità di medico generico, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale senza il diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 30 della medesima direttiva 93/16/CEE, come sostituito dall'articolo 14 della direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, ai laureati in medicina e chirurgia dopo il 31 dicembre 1994, iscritti ai corsi di laurea entro il 31 dicembre 1991, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

                a) aver effettuato, negli anni compresi tra il 1994 ed il 2001, per almeno dodici mesi, anche non consecutivi, attività di medico in qualità di medico sostituto di ambulatorio di medicina generale;

                b) aver effettuato, negli anni compresi tra il 1994 ed il 2001, per almeno dodici mesi, anche non consecutivi, attività di medico in qualità di sostituto di continuità assistenziale;

                c) aver effettuato, negli anni compresi tra il 1994 ed il 2001, per almeno dodici mesi, anche non consecutivi, qualsiasi attività equipollente alla medicina generale.


Art. 2.

        1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, è rilasciato il diploma di cui all'articolo 30 della medesima direttiva 93/16/CEE a coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione in geriatria e medicina interna.

Art. 3.

        1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, e dell'articolo 25 della direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, è autorizzata la formazione specialistica a tempo ridotto, disciplinata secondo i seguenti criteri:

                a) essa è rivolta a coloro che hanno conseguito diplomi di specializzazione o di formazione specifica in medicina generale;

                b) i posti messi a concorso annualmente sono in sovrannumero rispetto a quelli previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella percentuale del 10 per cento dei medesimi;

                c) i posti di cui alla lettera b) non beneficiano del contratto di formazione-lavoro disciplinato dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni; gli interessati sono impiegati nelle attività teorico-pratiche per un tempo non superiore alle 36 ore settimanali e possono essere impiegati nella continuità assistenziale notturna e festiva che, svolgendosi solamente la notte ed i festivi, è compatibile con gli obblighi formativi;

                d) gli oneri previdenziali sono a totale carico del medico che frequenta il corso.


Art. 4.

        1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, e dell'articolo 34 della direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e successive modificazioni, è autorizzata la formazione specifica in medicina generale a tempo ridotto, così disciplinata:

                a) essa è rivolta a coloro che hanno conseguito diplomi di specializzazione diversi da quelli di cui all'articolo 2 della presente legge;

                b) i posti messi a concorso annualmente sono in sovrannumero rispetto a quelli previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella percentuale del 10 per cento dei medesimi;

                c) i medici ammessi ai corsi non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi, oltre alla guardia medica notturna e festiva.


Art. 5.

        1. Sono istituite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano graduatorie differenziate per la continuità assistenziale riservate ai laureati in medicina e chirurgia abilitati dopo il 31 dicembre 1994 ed iscritti alle facoltà universitarie dopo il 31 dicembre 1991.
        2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate secondo i seguenti criteri: voto di laurea; maggiore anzianità di laurea; minore anzianità anagrafica; per gli anni successivi al primo, il punteggio conseguito in attività di continuità assistenziale e come sostituto di medico di medicina generale, secondo i criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale di lavoro per la graduatoria regionale ufficiale.
        3. Le graduatorie di cui al comma 1 saranno utilizzate per la copertura di zone carenti per la guardia medica notturna e festiva e per la guardia medica turistica.
        4. I medici inseriti nelle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo saranno occupati con priorità rispetto ai medici di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 449.



Frontespizio Relazione