XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2233




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge interessa il vissuto di molte persone, che sperimentano la crisi del legame familiare, la rottura di un vincolo affettivo significativo per l'esistenza e per il sistema di relazioni personali e sociali.
        Quel che il legislatore ha già scritto su questa materia e quel che possiamo ancora scrivere riguarda situazioni personali colte in un momento preciso che le accomuna, il giudizio di separazione, che è, tuttavia, parte di un tempo più lungo - il tempo della separazione - ed è l'approdo di storie e di percorsi propri ad ogni nucleo familiare, fin lì rimasto pressoché inosservato nel suo ordine interno, ordine di una "società naturale" come la definisce la Costituzione (articolo 29), che riunisce la legge della città (polis) e la legge degli affetti (oikos) ben sapendo che rispetto a questa ultima legge l'intervento esterno può e a volte è costretto a fermarsi o ad attendere, e che non c'è sempre coincidenza tra decisione giusta e decisione buona.
        Di questo insegnamento ci dà conferma l'opera svolta dalla giurisprudenza che, negli spazi lasciati aperti dalla legge, ha avuto l'opportunità di maturare decisioni, apparentemente mutevoli, divergenti il più delle volte, tuttavia espressione di una ricercata fedeltà al caso concreto, originale, non assimilabile ad altri per i quali diverse conclusioni avrebbero trovato ben diverse giustificazioni.
        E' in questa cornice che possiamo comprendere il significato del noto principio dell'interesse del minore che è divenuto cardine dell'intera regolazione giuridica familiare. E' certo questo un concetto che rivela una attenzione rafforzata verso il minore, persona, soggetto attivo di diritti, con peculiari ed autonomi bisogni.
        Nei fatti, tuttavia, l'approccio con tale interesse manca di una metodologia predefinita, aprioristica, così come non è univoco il suo contenuto. Forse che questo denuncia una inammissibile vaghezza e genericità della formula o, piuttosto, l'impossibilità di contenere dentro una maggiore rigidità normativa la complessità, le molte forme che quell'interesse assume nella realtà?
        Quel che è vero è che al principio dell'interesse del minore corrispondono gli interessi propri di tanti minori, con le loro storie così originali, così distinte nella molteplicità dell'esperienza umana. In ogni singola storia sono da ricercare criteri e contenuto dell'interesse ed è questa analisi della specifica situazione esistenziale e relazionale del minore a poter orientare la ricerca di soluzioni.
        La legislazione familiare, minorile, sociale, di molti Stati individua nell'interesse del minore una pietra angolare. La convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991, recita all'articolo 3, paragrafo 1, che: "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".
        Introdotto dapprima dalla giurisprudenza e dalla dottrina, il principio dell'interesse del minore è stato assunto dal nostro ordinamento con la legge n. 151 del 1975, che ha descritto i mutamenti intervenuti nella vita familiare con una nuova disciplina relativa ai rapporti di genere ma anche al rapporto di filiazione.
        In virtù di tale legge, l'interesse del minore si compone con quello dei genitori quando vi sia una unione familiare stabile. Prevale sull'unione stessa fino a poter fondare una domanda di separazione personale "quando si verificano (...) fatti tali (...) da recare grave pregiudizio alla educazione della prole" (articolo 151, primo comma, del codice civile).
        Rimane esclusivo riferimento per la definizione dei rapporti tra genitori separati nei confronti della prole (articolo 155 e articolo 158 del codice civile).
        Proprio per quanto concerne la separazione personale dei coniugi, il legislatore del 1975 ritenne di dover indicare al giudice come esclusivo riferimento dei provvedimenti da adottare con riguardo ai figli il loro interesse morale e materiale.
        Quello stesso legislatore, tuttavia, al contempo consegnava al giudice della separazione una precisa disciplina che lo vincolava o, quanto meno, lo orientava in alcune più rilevanti scelte da compiere, anticipando, così, per via normativa, quale dovesse essere la traduzione concreta dell'interesse del minore. Tanto accadeva per quel che riguarda una delle questioni prioritarie che interessano la crisi familiare ed il nuovo assetto da dare al rapporto dei genitori con i figli, ossia l'affidamento di questi. Si profilava a chiare lettere, nell'articolo 155 - e diveniva così soluzione giudiziale - la stretta preferenza dell'affidamento esclusivo dei figli ad un genitore, con conseguente sottrazione all'altro dell'esercizio della potestà.
        Sappiamo quanto questo modello ha caratterizzato le scelte affidative degli anni successivi, tanto da resistere mentre la realtà genitoriale andava cambiando anche per effetto della stessa riforma del 1975. A quella riforma va riconosciuto, infatti, il merito di avere inscritto la relazione coniugale dentro una maggiore parità di genere, sollecitando quindi una maggiore condivisione della potestà da parte di entrambi i genitori, fino ad arrivare, negli anni più recenti, a disporre, per via normativa, una politica dei tempi di cura familiare più favorevole sia alla figura materna che paterna.
        Si pensi a riguardo alla legislazione sui congedi parentali, contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.
        Da tempo e da più parti si prospettano e si chiedono interventi legislativi a modifica della disciplina vigente, e si è avviata una riflessione che intende muovere dalla dimensione attuale del processo disgregativo della famiglia per considerare la realtà che tutti i protagonisti del fallimento vivono, i coniugi e i loro figli, nelle implicazioni che sono date non solo dall'ambiente sociale ma anche dal diritto, che interviene in un momento della crisi - né iniziale, né finale - per definire un nuovo assetto delle relazioni tra gli stessi soggetti, di certo non indifferente per quel che nel futuro sarà dei loro legami lacerati.
        Al riguardo, è vero che nel sistema attuale è significativa l'affermazione, nella regolamentazione dei rapporti dei minori con i genitori, del loro affidamento esclusivo, come se, a prescindere dagli effettivi legami del figlio con la figura materna e paterna, dovesse ritenersi esclusa una conferma della presenza di entrambe le figure per il suo avvenire e il passaggio della separazione dovesse significare non la divisione dei coniugi tra di loro ma la divisione del figlio da uno dei due.
        I dati ci dicono, poi, che la preferenza nella scelta di affidamento è stata accordata quasi sempre alla madre, rinnovando, così, a lei la delega ad assicurare risposte quotidiane ai bisogni dei figli, in una realtà, comunque, ben diversa da quella precedente, giustificata da un legame d'amore: madre e non più moglie, non più compagna, per la quale l'esclusività può anche significare una esperienza di maggiore solitudine, di difficile gestione dell'osservanza delle prescrizioni date con la sentenza di separazione.
        Quel che i dati non dicono è quanto l'avere nei fatti affievolito il ruolo di una delle due figure genitoriali - prevalentemente il padre - possa avere ostacolato al minore la continuità dei suoi affetti, che potevano non meritare esclusioni e contrapposizioni, richiedendo, invece, che egli, oltre la separazione dei genitori, potesse continuare a mantenere e a sviluppare rapporti con ciascuno di loro. Stiamo ancora parlando dell'interesse del minore.
        E' vero, come si potrebbe obiettare, che nel regime attuale delle separazioni questa istanza è già scritta.
        La possibilità di coinvolgere entrambi i genitori in un identico rapporto con i figli è implicita nei poteri del giudice della separazione, in grado di adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole purché rispondente all'interesse materiale e morale di essa e di potere, a tal fine, tenere conto dell'accordo tra le parti.
        Con un dettato chiaro, poi, la legge 1^ dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, recante la disciplina sul divorzio, ha espressamente previsto la possibilità per il giudice di disporre, ove ritenuto utile nell'interesse del minore, anche in relazione all'età dello stesso, l'affidamento congiunto o alternato.
        Ma è altrettanto vero che questa normativa prevede le forme che coinvolgono paritariamente i coniugi nell'affidamento in via secondaria rispetto all'affidamento esclusivo.
        La prima prescrizione è che il giudice dichiari "a quale dei coniugi i figli sono affidati" (articolo 155 del codice civile). L'eventuale adozione di scelte diverse è condizionata.
        La conferma nella realtà di questa preferenza per l'affidamento esclusivo, sia essa motivata dalle circostanze concrete che dallo scarso interesse o dalla scarsa ricerca da parte dei soggetti investiti della decisione di una soluzione diversa, nei fatti limita, se non esclude, il diritto del minore ad avere e a mantenere rapporti con tutti e due i genitori, l'accettazione da parte di un genitore della permanenza della genitorialità dell'altro, il diritto-dovere di un genitore di essere presente con uguale responsabilità dell'altro.
        Che questo avvenga perché sono le circostanze della vita, il comportamento di uno o di entrambi i coniugi a procurarlo è altra questione rispetto al fatto che sia il diritto stesso a stabilirlo. Così come, par giusto considerare, difficilmente il diritto riuscirebbe a garantire per obbligo quel che è affidato prevalentemente alla responsabilità se non all'amore umano, che è poi anche ciò che il minore, il figlio sicuramente chiede: avere due genitori autonomi e responsabili.
        Domandandoci allora cosa il diritto può fare, dobbiamo indagare come può favorire che nel caso concreto, senza modelli pregiudiziali, sia ricercato e possibilmente individuato al meglio l'interesse del minore, che è anche interesse ad avere e a mantenere rapporti con tutti e due i genitori.
        Questo è il terreno di ricerca lungo il quale si è mossa l'elaborazione della proposta di legge, immaginando come un possibile vantaggio l'obiettivo di non far vivere ai figli l'ulteriore sofferenza legata alla fuoriuscita dalla loro vita di una delle figure genitoriali in ragione, ad esempio, del giudizio di minore idoneità che, nella prassi giudiziaria, ha assai spesso significato una valutazione delle qualità morali e personali del genitore in sé piuttosto che dell'intensità del vincolo affettivo che lo unisce al figlio.
        E' evidente, quindi, che si è operato per elidere i termini di una contesa generati dal modello di affidamento esclusivo, ostativi alla ricerca da parte della coppia di un nuovo equilibrio, di un programma di elaborazione della crisi e di costruzione di una nuova relazione alla quale i figli possano fare riferimento.
        Perché se è vera l'obiezione, mossa da più parti, alla possibilità di ricorso all'affidamento congiunto - e cioè la sua possibile applicazione ai soli casi nei quali la conflittualità sia stata superata o permangano preesistenti capacità genitoriali tali da favorire una convergenza nelle modalità di esercizio della potestà - lo è altrettanto che il sistema affidativo, così come sinora congegnato, può divenire momento di accentuazione, di esasperazione del conflitto, per la volontà di attribuire all'altro la responsabilità del fallimento familiare, di accendere una contesa sui rapporti patrimoniali e, ancora di più, di rendere con il segno del figlio l'idea che il cattivo coniuge è anche cattivo genitore, fino a fondere i due aspetti in un disegno negativo della personalità dell'altro.
        Il principio dell'interesse del minore e il suo diritto ad avere e a mantenere rapporti con entrambi i genitori, nonostante la fine della loro relazione, sono alla base di un ripensamento dell'impianto codicistico che tratta i provvedimenti che lo riguardano.
        Come è evidente, non si è ritenuto di accedere, con un giudizio di prevalenza, ad una forma di affidamento piuttosto che ad un'altra. Tanto per non riproporre una "gabbia" normativa, un modello che, obbligatorio o meno, divenisse nei fatti la soluzione da ricercare e da praticare.
        Si è voluto ragionare, invece, a partire dalla titolarità in capo a ciascun genitore della potestà nei confronti del figlio e dal dato normativo che, in costanza di matrimonio, questa è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, così come, per il caso di convivenza, spetta congiuntamente ad entrambi i genitori che hanno riconosciuto il figlio naturale (articoli 316 e 317-bis del codice civile).
        Considerando che già ora questa titolarità resta riconosciuta anche dopo la separazione dei genitori, rimane la soluzione migliore e auspicabile che l'esercizio della potestà derivi ancora dal comune accordo e che siano pertanto i genitori a stabilirla come patto tra loro. Ed è allora anche compito del legislatore favorire la indicazione di strumenti, normativi e non solo, che agevolino siffatta pratica.
        In questo senso scompare del tutto dal lessico legislativo usato nella proposta di legge l'espressione "affidamento" per non riproporre l'idea che uno solo dei genitori è responsabile della crescita dei figli mentre l'altro ne è escluso.
        Resta, evidentemente, il problema del mancato accordo, dell'insorgenza di una conflittualità, più o meno marcata, tra i genitori. Per questa evenienza, che è vera in un grande numero di casi, la separazione non comporta, per la presente proposta di legge, che il giudice, richiesto dalle parti di stabilire i provvedimenti con riguardo ai figli, possa operare il trasferimento ex iure dell'esercizio dei poteri inerenti alla potestà in capo a uno o all'altro coniuge, ma attribuisce ad esso il compito di stabilire per ciascun genitore le modalità di esercizio dei poteri inerenti alla potestà, indagando le condizioni date dal vissuto reale della famiglia sin lì realizzato, per definirne un possibile contenuto obbligatorio.
        Esiste un diritto-dovere per i genitori di educare, istruire e mantenere i figli che è previsto nella nostra Costituzione (articolo 30). E' importante nella scrittura di una nuova disciplina che questo binomio resti ben chiaro nella definizione del nuovo rapporto che ciascun genitore deve avere con i propri figli.
        Non è giusto, ad esempio, come oggi accade, concepire la frequentazione del padre con il figlio dentro il binomio dovere-facoltà, dovere per la madre e facoltà per il padre, che può portare la prima a rispondere del suo operato di genitrice affidataria - sino al punto di vedere rimesso in discussione l'affidamento stesso - senza che analoga misura sia prevista per il disinteresse paterno.
        Il giudice potrà descrivere, nella sua decisione, un esercizio più ampio o meno ampio di potestà in capo all'uno o all'altro dei genitori, e lo farà guardando la realtà che quei genitori gli offrono rispetto al loro passato e anche al loro presente. Ne conseguirà che ognuno resterà vincolato a quelle decisioni e le dovrà assumere responsabilmente, al punto di poterne rispondere per il caso di inadempimento vedendosi modificare le condizioni stabilite.
        Date queste premesse, la presente proposta, con l'articolo 1, sostituisce l'articolo 155 del codice civile.
        E' detto, al primo comma, che ciascun genitore, con l'atto introduttivo del giudizio, deve rappresentare al giudice come può mantenere i propri obblighi verso i figli, pur sapendo che tali obblighi concorrono con il diritto-dovere dell'altro genitore.
        Il principio fondamentale rimane l'interesse morale e materiale del minore. Cosicché, essendo in riferimento a questo interesse che il giudice adotterà le proprie decisioni, lo stesso dovrà valere come criterio di riferimento anche per ciascun genitore.
        Anche l'accordo delle parti dovrà sottostare all'interesse del minore.
        Come nel passato, non si è inteso trascurare che l'articolo l55 non è rivolto principalmente ai genitori, ma al giudice. La sua giurisdizione è stata invocata dalle parti, perché esiste una lite nel merito.
        Occorre ben tenere fermo questo aspetto per non correre il rischio di chiedere al giudice di fare quel che non gli spetta, ossia assumere competenze estranee alla sua funzione giudicante.
        Altro è dire che il giudice debba essere specializzato nella materia che tratta e pertanto auspicare, ad esempio, l'introduzione in ogni tribunale di sezioni specializzate, come nei fatti sta accadendo.
        Così come non si può pretendere che sia il giudice a dare con la sentenza ai genitori un vademecum descrittivo di tutti quei comportamenti che essi devono assumere nel nuovo rapporto tra di loro e verso i figli, circostanza che sarebbe foriera di una litigiosità che caricherebbe le aule giudiziarie di nuovo contenzioso.
        Rispetto a questo, il tema che resta aperto è quali siano gli strumenti diversi dal giudizio che la società offre alla coppia in crisi per contenere o superare il conflitto evitando, così, di scaricare solo sull'operato dei giudici un compito che è per un verso pesante, per l'altro difficile, pur se, quando gli viene dato, questi non può evitare di assumere, come già oggi assume.
        Al quarto comma è precisato che il giudice stabilisce "con quale genitore convivono i figli". Ci sono esigenze quotidiane, minime, ordinarie che il minore ha e che devono essere assolte avendo un unico contesto di riferimento, con un genitore che ne abbia cura. Tanto non serve a mortificare l'altro genitore, che non vede più, come in passato, escluso a priori il suo possibile ruolo ma a garantire che la vita quotidiana si svolga senza dar adito a contese, lasciando che altri siano i tratti rilevanti per assicurare, come la proposta di legge stabilisce, che il minore mantenga rapporti "significativi" con tutti e due i genitori e con il rispettivo nucleo familiare di origine.
        Proprio perché si tratta di convivenza e non di affidamento esclusivo, è anche previsto (decimo comma) che qualora il genitore convivente abbia difficoltà a garantire all'altro il mantenimento di rapporti con la prole, il giudice debba tenere conto di questa circostanza e (articolo 155-bis del codice civile, introdotto dall'articolo 2 della legge) si conferma, a vantaggio dei bisogni quotidiani del minore, che l'abitazione nella casa familiare spetti di preferenza al genitore con il quale convivono i figli.
        L'articolo 155-ter del codice civile, introdotto dall'articolo 3 della legge, ribadisce i poteri istruttori del giudice estendendo il possibile esercizio anche alla fase precedente l'adozione in via provvisoria dei provvedimenti relativi ai figli.
        Tanto perché quei provvedimenti, pure se destinati ad essere modificati nella successiva fase istruttoria, sono assai spesso destinati a durare nel tempo e, pertanto, si ritiene, che qualora le condizioni di fatto lo consentano, possa essere utile al giudice approfondirne i presupposti.
        La proposta di legge intende, poi, valorizzare lo strumento sociale della mediazione familiare.
        Nel contesto di una più ampia cultura che ricerca nel percorso di mediazione una opportunità diversa dalla via giudiziaria, la mediazione familiare si sta affermando come forma di aiuto per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o a seguito della separazione o del divorzio, per la elaborazione di un progetto educativo da assumere soprattutto quando nella separazione siano coinvolti figli minori.
        Occorre specificare che allo stato manca nel nostro ordinamento una normativa quadro che definisca il profilo, le competenze e la responsabilità dei mediatori e che, pertanto, è difficile dare una stretta connotazione a questo strumento.
        Va, altresì, detto che non è nel codice civile che bisogna stabilire i caratteri della mediazione familiare, se, come gli atti internazionali relativi ci dicono, questa deve mantenere i tratti di uno strumento altro rispetto al contesto giudiziario.
        Ancora, si ritiene che essa debba essere sollecitata dalle stesse parti coinvolte, non imposta, direttamente o indirettamente, dal giudice, e debba realizzarsi in uno spazio completamente autonomo dal sistema giudiziario, garantito dal rispetto della riservatezza dei suoi contenuti, anche per non incidere sul principio di difesa che trova nell'ordinamento una appropriata disciplina.
        Viene, poi, previsto che nel procedimento di separazione il minore possa essere ascoltato.
        Pur se ci provengono, in tal senso, sollecitazioni dalle convenzioni internazionali, esiste ancora nel nostro ordinamento l'idea che il minore sia incapace di affermare, di esprimere, di raccontare, idea che ha portato in alcuni casi a prevedere che il minore venisse ascoltato - se non sentito - solo ove ritenuto opportuno o strettamente necessario.
        La diversa scelta proposta esclude l'ascolto solo ove vi siano circostanze che lo sconsiglino.
        La delicatezza della materia trattata in tutta la proposta di legge lascia il senso del limite che è dato al legislatore dal dovere di non esaurire, non irrigidire nel dettato normativo le tante vicende, storie tessute dagli affetti e dalle personalità coinvolte nelle vicende separative.
        Altri potrebbe pensare, diversamente, che tale dovere non sussista, anzi, potrebbe chiedere al legislatore di piegare a tal punto la norma alla realtà da dover prevedere, per via normativa, una serie di obblighi con i quali vincolare il comportamento e le responsabilità genitoriali.
        Questo orientamento non ci convince. Per un verso definirebbe un codice degli affetti, che ben sappiamo nessuna norma può assicurare, ed è certo che a percepirlo non sono solo gli adulti ma soprattutto i figli.
        Per altro verso porterebbe il diritto ad assumere, sempre più, un carattere "malinconico", costretto a sancire quel che poi non troverà, per ragioni umane, pratica nella realtà.
        Il possibile compito da assumere è invece quello di accompagnare verso la migliore definizione il passaggio che un nucleo familiare vive con la separazione coniugale, riconducendola verso una possibile ricomposizione o aiutando la elaborazione di un divorzio consapevole, stemperando ogni istinto conflittuale.
        E' certo che in questo percorso sono i soggetti deboli a meritare attenzione e tutela, non solo i figli, ma specialmente loro.




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