XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2233




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 155. - (Provvedimenti relativi ai figli).- L'obbligo di educare, istruire e mantenere i figli non viene meno per effetto della pronuncia di separazione personale. A tal fine ciascun genitore è tenuto a rappresentare al giudice le modalità per assicurarne l'adempimento.
        Il giudice adotta ogni provvedimento relativo ai figli con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale.
        Il giudice deve tenere conto dell'accordo raggiunto tra le parti, purché non in contrasto con l'interesse stabilito ai sensi del secondo comma.
        Il giudice che pronuncia la separazione dichiara con quale genitore convivono i figli, anche agli effetti della loro residenza, e determina le modalità di esercizio della potestà dei genitori, assicurando ai minori il mantenimento di rapporti continuativi e significativi con entrambi e con il rispettivo nucleo familiare di origine.
        In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui i genitori devono assicurare il mantenimento dei figli, anche prevedendo forme di collaborazione o prestazioni direttamente effettuate a favore dei figli. Ove necessario, il giudice determina a carico di un coniuge un assegno periodico di carattere integrativo da versare a favore del genitore con il quale il figlio convive, indicando un criterio di adeguamento automatico di tale assegno, con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.
        Il giudice dà, inoltre, disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e sul concorso dei genitori al godimento dell'usufrutto legale.
        Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto, ciascuno di essi può ricorrere al giudice tutelare, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentite le opinioni espresse dai coniugi, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio. Se il contrasto permane, il giudice adotta la soluzione che ritiene più adeguata nell'interesse dei figli.
        Qualora uno dei genitori non si attenga all'accordo raggiunto o ai provvedimenti adottati, ovvero ostacoli o impedisca il rapporto dell'altro genitore con la prole come stabilito, il giudice, su istanza dell'altro genitore, valuta detto comportamento al fine della modifica delle condizioni stesse.
        In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, preventivamente, il proprio cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi.
        Nel caso in cui il cambio di residenza renda più difficile all'altro genitore il mantenimento dei rapporti con la prole, il giudice, ad istanza di parte, può modificare le condizioni in vigore, anche mutando, se necessario, l'indicazione del genitore convivente".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 155 del codice civile è inserito il seguente:

        "Art. 155-bis.- (Abitazione nella casa familiare).- L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore con il quale convivono i figli minorenni o i figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
        Dell'assegnazione si tiene conto nell'ambito delle determinazioni di cui all'articolo 156.
        L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1599".

Art. 3.

        1. Dopo l'articolo 155-bis del codice civile è inserito il seguente:

        "Art. 155-ter.- (Poteri istruttori del giudice).- Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova, ivi compresa, salvo che particolari ragioni lo sconsiglino, l'audizione dei figli minori.
        Qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui al primo comma per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione al fine di raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli".


Art. 4.

        1. Le norme previste agli articoli 155, 155-bis e 155-ter del codice civile si applicano anche nei casi di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano, altresì, nel caso di affidamento dei figli naturali, qualora il riconoscimento sia stato fatto da entrambi i genitori e gli stessi abbiano cessato la convivenza. In particolare, l'obbligo previsto al citato articolo 155 del codice civile, di mantenere, educare e istruire i figli permane anche in caso di nuovo matrimonio dei genitori.
        2. L'articolo 6 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è abrogato.



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