XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2233
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 155. - (Provvedimenti relativi ai figli).-
L'obbligo di educare, istruire e mantenere i figli non viene
meno per effetto della pronuncia di separazione personale. A
tal fine ciascun genitore è tenuto a rappresentare al giudice
le modalità per assicurarne l'adempimento.
Il giudice adotta ogni provvedimento relativo ai figli con
esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale.
Il giudice deve tenere conto dell'accordo raggiunto tra le
parti, purché non in contrasto con l'interesse stabilito ai
sensi del secondo comma.
Il giudice che pronuncia la separazione dichiara con quale
genitore convivono i figli, anche agli effetti della loro
residenza, e determina le modalità di esercizio della potestà
dei genitori, assicurando ai minori il mantenimento di
rapporti continuativi e significativi con entrambi e con il
rispettivo nucleo familiare di origine.
In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo
con cui i genitori devono assicurare il mantenimento dei
figli, anche prevedendo forme di collaborazione o prestazioni
direttamente effettuate a favore dei figli. Ove necessario, il
giudice determina a carico di un coniuge un assegno periodico
di carattere integrativo da versare a favore del genitore con
il quale il figlio convive, indicando un criterio di
adeguamento automatico di tale assegno, con riferimento agli
indici di svalutazione monetaria.
Il giudice dà, inoltre, disposizioni circa
l'amministrazione dei beni dei figli e sul concorso dei
genitori al godimento dell'usufrutto legale.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono
adottate di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di
contrasto, ciascuno di essi può ricorrere al giudice tutelare,
indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice,
sentite le opinioni espresse dai coniugi, suggerisce le
determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del
figlio. Se il contrasto permane, il giudice adotta la
soluzione che ritiene più adeguata nell'interesse dei
figli.
Qualora uno dei genitori non si attenga all'accordo
raggiunto o ai provvedimenti adottati, ovvero ostacoli o
impedisca il rapporto dell'altro genitore con la prole come
stabilito, il giudice, su istanza dell'altro genitore, valuta
detto comportamento al fine della modifica delle condizioni
stesse.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è
obbligato a comunicare all'altro, preventivamente, il proprio
cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata
comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente
verificatosi.
Nel caso in cui il cambio di residenza renda più difficile
all'altro genitore il mantenimento dei rapporti con la prole,
il giudice, ad istanza di parte, può modificare le condizioni
in vigore, anche mutando, se necessario, l'indicazione del
genitore convivente".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 155 del codice civile è inserito il
seguente:
"Art. 155-bis.- (Abitazione nella casa
familiare).- L'abitazione nella casa familiare spetta di
preferenza al genitore con il quale convivono i figli
minorenni o i figli maggiorenni non economicamente
indipendenti.
Dell'assegnazione si tiene conto nell'ambito delle
determinazioni di cui all'articolo 156.
L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al
terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1599".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 155-bis del codice civile è
inserito il seguente:
"Art. 155-ter.- (Poteri istruttori del
giudice).- Prima dell'emanazione, anche in via
provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il
giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi
di prova, ivi compresa, salvo che particolari ragioni lo
sconsiglino, l'audizione dei figli minori.
Qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le
parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione
dei provvedimenti di cui al primo comma per consentire che i
coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione al
fine di raggiungere un accordo con particolare riferimento
alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli".
Art. 4.
1. Le norme previste agli articoli 155, 155-bis e
155-ter del codice civile si applicano anche nei casi di
scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti
civili del matrimonio. Si applicano, altresì, nel caso di
affidamento dei figli naturali, qualora il riconoscimento sia
stato fatto da entrambi i genitori e gli stessi abbiano
cessato la convivenza. In particolare, l'obbligo previsto al
citato articolo 155 del codice civile, di mantenere, educare e
istruire i figli permane anche in caso di nuovo matrimonio dei
genitori.
2. L'articolo 6 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, come
sostituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è
abrogato.