XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2232
Onorevoli Colleghi! - L'Autorità garante della
concorrenza e del mercato (antitrust) è stata istituita
con legge 10 ottobre 1990, n. 287, allo scopo di vigilare su
intese restrittive della concorrenza, abusi di posizione
dominante ed operazioni di concentrazione che comportino la
costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in
modo tale da ridurre in maniera sostanziale e duratura il
libero dispiegarsi della concorrenza.
E' evidente che l'obiettivo delle istruttorie svolte
dall'Autorità ha come scopo, attraverso la sorveglianza sul
corretto funzionamento dei meccanismi della concorrenza,
principalmente quello di proteggere gli interessi dei
cittadini; essa, infatti, può anche autorizzare - per un
periodo limitato - deroghe al divieto di intese restrittive
della libertà di concorrenza, a condizione però che queste
diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul
mercato che abbiano effetti tali da comportare un sostanziale
beneficio per i consumatori o che siano necessari per
assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul
piano internazionale, in relazione soprattutto all'aumento e
al miglioramento qualitativo della produzione, alla
distribuzione o al progresso tecnico e tecnologico.
La necessità di preservare l'importante funzione di
garanzia svolta dall'Autorità, è alla base della presente
proposta di legge, la quale ha come obiettivo quello di
coordinare due ordini di interessi: quello rappresentato
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di
tutela della concorrenza all'interno del mercato nazionale, e
quello delle pubbliche amministrazioni nell'espletamento di
gare ad evidenza pubblica.
Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre
1990, n. 287, devono essere preventivamente comunicate
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutte le
operazioni di concentrazione fra imprese di cui all'articolo 5
ed in cui il fatturato totale realizzato a livello nazionale
dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a
377.014.000 euro (l'importo è aggiornato ogni anno in base
all'incremento dell'indice del deflattore del prodotto interno
lordo e la relativa delibera è pubblicata sul Bollettino
dell'Autorità), ovvero qualora il fatturato totale realizzato
a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista
l'acquisizione sia superiore a 37.701.000 euro. Dal momento
che l'Autorità si pronuncia al riguardo solo nel momento
successivo all'operazione di concentrazione, sembra più
appropriato che - in particolare nelle gare ad evidenza
pubblica - essa valuti preventivamente se vi siano motivi che
- in relazione alla posizione di mercato detenuta dal
partecipante - potrebbero ostare al rilascio
dell'autorizzazione in caso di effettiva aggiudicazione,
evitando così di dar luogo a procedure inutili tali da
comportare perdita di tempo e di denaro.