XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2232




        Onorevoli Colleghi! - L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (antitrust) è stata istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, allo scopo di vigilare su intese restrittive della concorrenza, abusi di posizione dominante ed operazioni di concentrazione che comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in modo tale da ridurre in maniera sostanziale e duratura il libero dispiegarsi della concorrenza.
        E' evidente che l'obiettivo delle istruttorie svolte dall'Autorità ha come scopo, attraverso la sorveglianza sul corretto funzionamento dei meccanismi della concorrenza, principalmente quello di proteggere gli interessi dei cittadini; essa, infatti, può anche autorizzare - per un periodo limitato - deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza, a condizione però che queste diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato che abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori o che siano necessari per assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale, in relazione soprattutto all'aumento e al miglioramento qualitativo della produzione, alla distribuzione o al progresso tecnico e tecnologico.
        La necessità di preservare l'importante funzione di garanzia svolta dall'Autorità, è alla base della presente proposta di legge, la quale ha come obiettivo quello di coordinare due ordini di interessi: quello rappresentato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di tutela della concorrenza all'interno del mercato nazionale, e quello delle pubbliche amministrazioni nell'espletamento di gare ad evidenza pubblica.
        Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, devono essere preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutte le operazioni di concentrazione fra imprese di cui all'articolo 5 ed in cui il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 377.014.000 euro (l'importo è aggiornato ogni anno in base all'incremento dell'indice del deflattore del prodotto interno lordo e la relativa delibera è pubblicata sul Bollettino dell'Autorità), ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a 37.701.000 euro. Dal momento che l'Autorità si pronuncia al riguardo solo nel momento successivo all'operazione di concentrazione, sembra più appropriato che - in particolare nelle gare ad evidenza pubblica - essa valuti preventivamente se vi siano motivi che - in relazione alla posizione di mercato detenuta dal partecipante - potrebbero ostare al rilascio dell'autorizzazione in caso di effettiva aggiudicazione, evitando così di dar luogo a procedure inutili tali da comportare perdita di tempo e di denaro.




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