XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2232




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto il seguente:

        "Art. 16-bis. - (Parere preventivo). - 1. Nel caso in cui l'operazione di concentrazione si realizzi mediante una gara ad evidenza pubblica, le pubbliche amministrazioni possono richiedere a ciascun partecipante, anche quale requisito di partecipazione, di ottenere un parere dell'Autorità, in via preventiva, con riferimento alla posizione di mercato da questi detenuta all'atto della domanda stessa, sulla sussistenza di ragioni o motivi che potrebbero ostare al rilascio del nulla-osta in caso di effettiva aggiudicazione.
            2. L'Autorità dovrà pronunciarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'articolo 16.
            3. Il parere preventivo di cui al comma 1 dovrà considerarsi vincolante per l'Autorità in caso di comunicazione dell'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 16, salvo il caso in cui sia intervenuto un sostanziale, o comunque notevole, mutamento della posizione di mercato del partecipante che ha formulato la richiesta di parere preventivo, ovvero un mutamento rilevante del mercato".



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