XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2232
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
è aggiunto il seguente:
"Art. 16-bis. - (Parere preventivo). - 1. Nel caso
in cui l'operazione di concentrazione si realizzi mediante una
gara ad evidenza pubblica, le pubbliche amministrazioni
possono richiedere a ciascun partecipante, anche quale
requisito di partecipazione, di ottenere un parere
dell'Autorità, in via preventiva, con riferimento alla
posizione di mercato da questi detenuta all'atto della domanda
stessa, sulla sussistenza di ragioni o motivi che potrebbero
ostare al rilascio del nulla-osta in caso di effettiva
aggiudicazione.
2. L'Autorità dovrà pronunciarsi secondo le modalità
ed i termini di cui all'articolo 16.
3. Il parere preventivo di cui al comma 1 dovrà
considerarsi vincolante per l'Autorità in caso di
comunicazione dell'operazione di concentrazione ai sensi
dell'articolo 16, salvo il caso in cui sia intervenuto un
sostanziale, o comunque notevole, mutamento della posizione di
mercato del partecipante che ha formulato la richiesta di
parere preventivo, ovvero un mutamento rilevante del
mercato".