XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2229
Onorevoli Deputati! - I criteri ai quali si ispira il
disegno di legge sono essenzialmente due: da un lato si
persegue l'intento di incidere su alcuni snodi dell'attuale
disciplina al fine di eliminare talune rigidità sovente non
imposte, ma consentite dalla legge, che costituiscono
altrettanti ingombri all'efficienza del processo (specie
esecutivo e cautelare); dall'altro lato, si persegue l'intento
di risolvere, in senso meno formalistico, talune
contraddizioni dell'attuale disciplina quali si sono andate
evidenziando nel corso di questi anni di applicazione.
Si tratta di previsioni normative che - senza in alcun
modo pregiudicare (se non in settori per i quali vi è unanime
consenso) la futura riforma del processo civile - recano un
sensibile ed atteso contributo al miglioramento dell'attuale
disciplina del codice di rito e di alcuni istituti ad esso
collegati, liberandolo da incrostazioni formalistiche, allo
scopo di contribuire ad adeguare il sistema alle esigenze di
una giustizia celere e perciò stesso efficace.
Il primo gruppo di ipotesi consta delle seguenti
modifiche:
a) aumento della competenza per valore del giudice
di pace, attualmente sotto utilizzato rispetto alle sue
potenzialità (anche per l'esperienza ormai acquisita), tenuto
anche conto che gli attuali limiti di competenza sono stati
fissati diversi anni fa (articolo 7);
b) udienza di prima comparizione (articolo 180),
che non costituisce più la prima di una predeterminata e
rigida serie di udienze di trattazione e di ammissione delle
prove, ma soltanto la prima (e potenzialmente, anche l'ultima)
di una serie duttilmente adeguata alle esigenze concrete della
lite;
c) udienza per l'ammissione dei mezzi di prova
(articolo 184), che viene adeguata alla nuova duttilità della
fase introduttiva del processo, eliminando una preclusione che
- assente nella legge - è affermata da taluna giurisprudenza
di merito, con conseguente irrigidimento del sistema;
d) ordinanza ingiuntiva (articolo 186-ter) e
ordinanza sostitutiva della decisione (articolo
186-quater) che sono diversamente strutturate con
riguardo alle modalità di reazione e al mantenimento degli
effetti, ai fini di potenziare la funzione definitoria della
controversia;
e) modifiche agli articoli 187, 189 e 190 che
mirano a snellire il processo eliminando ora una trattazione
potenzialmente inutile della causa, anche a fronte di
questioni preliminari di merito e pregiudiziali di rito idonee
a definire il giudizio (dove la idoneità in concreto è
dimostrata dalla richiesta concorde delle parti di una
immediata decisione della questione), ora l'attesa di una
lontana udienza riservata alla precisazione delle conclusioni
(contemperando le esigenze delle parti e del giudice con il
raddoppio del termine massimo per il deposito della
decisione); inoltre, si consente alle parti, purché concordi,
una più meditata difesa attraverso la proroga del termine per
il deposito delle comparse conclusionali;
f) potere di inibitoria del giudice d'appello
(articolo 283) che può essere esercitato con esplicito
riferimento sia al fumus boni iuris dell'appello (con il
riferimento ai "fondati motivi") che recupera dignità
valutativa accanto al periculum in mora, che è pur
sempre presente come elemento imprescindibile tanto da essere
connotato dal riferimento al gravissimo danno, con la
previsione della possibilità di imporre cauzione, così
rendendo duttile l'istituto;
g) inversione dell'ordine nella discussione
davanti alla Corte di cassazione (articolo 379) che risponde
all'esigenza di assicurare il pieno rispetto del principio del
contraddittorio; deposito del dispositivo entro trenta giorni
(articolo 380) che contempera l'esigenza della meditazione
della decisione (e, quindi, anche il ripensamento del
dispositivo deliberato subito dopo la discussione) con quella
di certezza del rapporti soggetti al giudizio della Corte, con
la previsione di una proroga per ulteriori trenta giorni da
disporre con decreto motivato del presidente del collegio.
Le numerose innovazioni riguardanti il processo esecutivo
rispondono, nel loro complesso, all'esigenza di razionalizzare
e velocizzare un processo che necessita di urgenti misure. E'
stato quindi previsto:
a) la riserva dell'intervento ai soli creditori
muniti di titolo, come da tempo auspicato dalla migliore
dottrina (articolo 499 e conseguentemente articoli 526, 528,
564, 566 e 629);
b) la generalizzazione ad ogni tipo di esecuzione
(articolo 499, terzo comma) dell'istituto, oggi riservato
all'espropriazione mobiliare (articolo 527), dell'estensione
del pignoramento e la previsione (articolo 546) che il
pignoramento presso terzi produce nel patrimonio del debitore,
effetti commisurati all'entità del credito del pignorante e
non anche, come oggi, effetti spropositati;
c) il potenziamento dell'efficienza, quanto a
tempi e risultato economico, della vendita forzata che il
giudice, preferendo non servirsi del notaio ex lege n.
302 del 1998, voglia condurre in prima persona, e ciò facendo
leva sull'istituto della custodia per vendere il bene libero
(articolo 560) e sulla vendita senza incanto (articoli 571 e
572), riscrivendo l'istituto delle offerte dopo l'incanto per
stroncare fenomeni estorsivi ai quali si prestava (articolo
584), rendendo meno rigida ed automatica la disciplina della
produzione della documentazione ipocatastale (articolo
567);
d) l'elevazione a dieci giorni del termine per la
proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (articolo
617) istituto non più utilizzabile soltanto per opposizioni
meramente formali, ma anche per complesse forme di
contestazione di una serie di atti e provvedimenti esecutivi,
che è ulteriormente valorizzato in quanto elevato a rimedio
esperibile avverso l'ordinanza risolutiva di controversie
insorte in sede di distribuzione del ricavato (articolo
512);
e) l'individuazione nella notifica dell'avviso del
momento iniziale dell'esecuzione per il rilascio (articolo
608);
f) l'attribuzione al giudice dell'opposizione al
precetto del potere di sospendere l'efficacia esecutiva del
titolo o l'esecuzione, con previsione del reclamo ex
articolo 669-terdecies come agile strumento in luogo
dell'opposizione agli atti - per contestare la legittimità di
tale significativo provvedimento (articolo 624).
Con riguardo al procedimento monitorio, al cautelare
uniforme e ai provvedimenti anticipatori e possessori, sono
state adottate le seguenti modificazioni:
a) è eliminata la limitazione dell'utilizzo del
procedimento ingiuntivo nei casi di notificazione all'intimato
fuori dal territorio nazionale (articolo 633) ed è prevista la
possibilità per il giudice dell'opposizione di revocare, e non
solo sospendere, l'esecuzione provvisoria (articolo 649), per
eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla
concessione della provvisoria esecuzione;
b) è stato previsto che il provvedimento d'urgenza
anticipatorio - sempre munito di pronuncia sulle spese
(articolo 700) - non necessita dell'inizio del giudizio di
merito da parte del cautelato ai fini del mantenimento
dell'efficacia (articolo 669-octies);
c) è stato previsto che il dies a quo per il
reclamo è costituito dalla comunicazione del provvedimento
(articolo 669-terdecies); è stato raddoppiato il termine
per l'inizio della causa di merito (articolo 669-octies)
ed è stato previsto che in caso di reclamo i predetti termini
decorrono dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso
sul reclamo, in modo tale da evitare precipitose azioni di
merito e da consentire il coordinamento tra l'esito del
reclamo e l'inizio del giudizio di merito;
d) è stato parzialmente riscritto il procedimento
possessorio (articolo 703) lasciando a quella delle parti che
vi abbia interesse di far proseguire, in via contenziosa
ordinaria, la fase urgente e prevedendo che la sentenza sia
inappellabile.
All'esigenza di razionalizzare taluni aspetti del sistema
attuale sono dedicate le modificazioni dei seguenti
articoli:
a) articolo 92, con la previsione dell'obbligo di
motivare la compensazione delle spese, che oggi avviene con
tautologico richiamo ai giusti motivi e quindi finisce per
rappresentare un indiretto incentivo alla litigiosità;
b) articolo 145, con la previsione di modalità di
notificazione alle persone giuridiche ed associazioni
parimenti efficaci sul piano sostanziale, ma assai meno
defatiganti delle attuali;
c) articolo 165, con la previsione, volta a
legittimare prassi talvolta tollerate, ma proprio per ciò
fonte di incertezza, dell'iscrizione a ruolo con "velina" e
del dies a quo del termine nel caso di notifica a più
parti, chiarendo che esso decorra dall'ultima delle
notificazioni effettuate;
d) articoli 170 e 285, con la previsione - che
elimina un'attuale discriminazione - della notifica al
difensore di più parti di una sola copia della sentenza o
dell'impugnazione;
e) articoli 250 del codice di rito e 103 delle
disposizioni di attuazione, con la previsione - modellata sul
codice di procedura penale - dell'intimazione del teste a
mezzo raccomandata, e non necessariamente con notifica;
f) articolo 255, mediante adeguamento monetario
delle sanzioni a carico del teste non comparso;
g) articolo 319, con una previsione
razionalizzatrice delle modalità di costituzione davanti al
giudice di pace;
h) articolo 492, con la previsione dell'invito al
debitore ad eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il
giudice dell'esecuzione, altrimenti provvedendosi alle
notifiche presso la cancelleria;
i) articolo 495, con la previsione che la
conversione del pignoramento possa chiedersi solo prima che
sia disposta la vendita o l'assegnazione, al fine di evitare
manovre meramente dilatorie del debitore;
l) articolo 830, con la disciplina, la cui attuale
assenza è fonte di gravi incertezze, dell'inibitoria del lodo
impugnato per nullità;
m) articolo 274 del codice civile, con una
disciplina dell'ammissibilità modellata su quella di cui alla
legge n. 117 del 1988;
n) articolo 2721 del codice civile, con
l'adeguamento a 25.000 euro del limite di lire 5.000 vigente
sin dal 1942;
o) articolo 8 della legge n. 890 del 1982, così
colmando la lacuna aperta dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 346 del 1998;
p) articolo 9 della legge n. 488 del 1999,
eliminando talune incertezze interpretative della legge
istitutiva del contributo unificato;
q) articolo 13 della legge n. 276 del 1997, al
fine di snellire la definizione davanti al giudice onorario
aggregato di cause che erano già giunte alla decisione davanti
al collegio.
Attraverso il presente intervento normativo, il Governo
intende dare un primo concreto segno di attenzione per i
problemi della giustizia civile, che entro breve tempo saranno
affrontati in maniera sistematica.