XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2229
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 7 del codice di procedura civile, al primo
comma, le parole: "lire cinque milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "seimila euro".
2. All'articolo 7 del codice di procedura civile, al
secondo comma, le parole: "lire trenta milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "ventimila euro".
Art. 2.
1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
"Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti
motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice
può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le
parti".
Art. 3.
1. All'articolo 145 del codice di procedura civile, al
primo comma, dopo le parole: "alla sede stessa" sono aggiunte
le seguenti: "ovvero al portiere dello stabile in cui è la
sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma
degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che
rappresenta l'ente indicandone nell'atto la qualità".
2. All'articolo 145 del codice di procedura civile, il
terzo comma è sostituito dal seguente:
"Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei
commi precedenti, la notificazione alla persona fisica
indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere
eseguita anche a norma dell'articolo 140".
Art. 4.
1. All'articolo 165 del codice di procedura civile, al
primo comma, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Il
difensore, che faccia espressa riserva di produzione
dell'originale all'udienza di comparizione, può depositare
anche copia fotostatica dell'atto di citazione".
2. Il secondo comma dell'articolo 165 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
"Se la citazione è notificata a più persone, l'originale
della citazione, ovvero la copia fotostatica in caso di
riserva di cui al primo comma, deve essere inserito nel
fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione e da
tale data decorre il termine per la costituzione".
Art. 5.
1. All'articolo 170 del codice di procedura civile, al
secondo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
"La disposizione si applica anche agli atti di
impugnazione".
Art. 6.
1. All'articolo 180 del codice di procedura civile, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
"La trattazione della causa davanti al giudice istruttore
è orale. Se richiesto, il giudice istruttore, esperito il
tentativo di conciliazione, può autorizzare comunicazioni di
comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. Su
istanza di una delle parti, fissa a data successiva la prima
udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine
perentorio non superiore a venti giorni prima di tale udienza
per proporre le eccezioni processuali e di merito che non
siano rilevabili d'ufficio; altrimenti procede a norma
dell'articolo 183".
Art. 7.
1. All'articolo 184 del codice di procedura civile, il
primo comma è sostituito dal seguente:
"Nella prima udienza di trattazione, o in quella
eventualmente fissata ai sensi dell'articolo 183, ultimo
comma, il giudice istruttore, salva l'applicazione
dell'articolo 187, ammette i mezzi di prova proposti che
ritiene ammissibili e rilevanti; ovvero, su istanza di parte,
rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale
le parti possono produrre documenti e indicare mezzi di prova,
nonché altro termine per l'eventuale indicazione di prova
contraria".
Art. 8.
1. All'articolo 186-ter del codice di procedura
civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"L'ordinanza diventa esecutiva ai sensi dell'articolo 647
se contro di essa non è proposta opposizione nel termine di
trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla sua
comunicazione, mediante ricorso notificato all'altra parte e
depositato in cancelleria".
2. All'articolo 186-ter del codice di procedura
civile, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:
"In mancanza dell'opposizione di cui ai precedenti due
commi l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia
esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma, ed il
giudice, se l'ingiungente che abbia interesse alla
prosecuzione non si oppone, dichiara d'ufficio l'estinzione
del processo. Se il processo, proseguito per l'opposizione o
la costituzione dell'ingiunto, ai sensi dei precedenti due
commi, si estingue, l'ordinanza che non ne sia già munita
acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo
comma".
Art. 9.
1. All'articolo 186-quater del codice di procedura
civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza
impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non
manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o
dalla sua comunicazione, con ricorso notificato all'altra
parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia
pronunciata la sentenza".
Art. 10.
1. All'articolo 187 del codice di procedura civile, dopo
il terzo comma è inserito il seguente:
"Se richiesto da tutte le parti, il giudice rimette la
causa al collegio per la decisione di questioni preliminari di
merito o pregiudiziali di rito, invitando le parti alla
immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un
termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto
depositato in cancelleria".
Art. 11.
1. All'articolo 189 del codice di procedura civile, dopo
il primo comma è inserito il seguente:
"Tuttavia, ove vi sia istanza di una delle parti, il
giudice assegna un termine non superiore a venti giorni per la
precisazione delle conclusioni a mezzo di atto depositato in
cancelleria; in caso di mancato deposito, si intendono
proposte le conclusioni di cui ai rispettivi atti
introduttivi, ovvero rassegnate a norma dell'articolo 183. In
tal caso, il termine per la pronuncia della sentenza di cui
all'articolo 281-quinquies è elevato a sessanta giorni e
quello di cui all'articolo 352 è elevato a centoventi
giorni".
Art. 12.
1. All'articolo 190 del codice di procedura civile, il
primo comma è sostituito dal seguente:
"Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro
il termine, prorogabile una sola volta su istanza di tutte le
parti costituite, di sessanta giorni dalla rimessione della
causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni
successivi".
Art. 13.
1. All'articolo 250 del codice di procedura civile, dopo
il primo comma sono aggiunti i seguenti:
"L'intimazione, al teste richiesto dalle parti private, di
comparire in udienza, può essere effettuata dal difensore
attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con
lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice
copia dell'atto inviato, attestandone la conformità
all'originale, e l'avviso di ricevimento".
Art. 14.
1. All'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie,
approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è
aggiunto il seguente comma:
"L'intimazione a cura del difensore contiene:
1) l'indicazione della parte richiedente e della
controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è
stata ammessa la prova testimoniale;
2) le generalità e il domicilio della persona da
citare;
3) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione,
nonché il giudice davanti al quale la persona deve
presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione
non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a
norma dell'articolo 255 del codice, essere accompagnata a
mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di
una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a
1.000 euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la
mancata comparizione abbia dato causa".
Art. 15.
1. All'articolo 255 del codice di procedura civile, il
primo comma è sostituito dal seguente:
"Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il
giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure
dispone l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra
successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna ad una pena
pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000
euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la
mancata comparizione abbia dato causa".
Art. 16.
1. L'articolo 283 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 283. - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
in appello). - Il giudice d'appello su istanza di parte
proposta con l'impugnazione principale o con quella
incidentale quando può derivarne gravissimo danno o sussistono
fondati motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia
esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con
cauzione o senza".
Art. 17.
1. L'articolo 285 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 285. - (Modo di notificazione della sentenza).
- La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza
del termine per l'impugnazione, si fa su istanza di parte, a
norma dell'articolo 170, primo, secondo e terzo comma".
Art. 18.
1. All'articolo 319 del codice di procedura civile, il
primo comma è sostituito dai seguenti:
"Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la
citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la
relazione della notificazione e, quando occorre, la
procura.
I termini per la costituzione delle parti sono fissati in
venti giorni dalla notificazione per l'attore e in venticinque
giorni dalla notificazione per il convenuto.
Se una delle parti si costituisce entro il termine a lei
assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino
alla prima udienza; la parte che non si costituisce neppure in
tale udienza è dichiarata contumace, salva la disposizione
dell'articolo 291".
Art. 19.
1. All'articolo 379 del codice di procedura civile, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
"Dopo la relazione, il presidente invita il pubblico
ministero ad esporre oralmente le sue conclusioni motivate e
quindi gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese. Non
sono ammesse repliche".
2. All'articolo 379 del codice di procedura civile, i
commi terzo e quarto sono abrogati.
Art. 20.
1. All'articolo 380 del codice di procedura civile, al
secondo comma è aggiunto il seguente periodo: "Il dispositivo
della sentenza sottoscritto dal presidente viene pubblicato
entro trenta giorni dalla deliberazione, mediante deposito in
cancelleria, salvo che il presidente, con decreto motivato
depositato entro lo stesso termine, ne disponga la proroga per
ulteriori trenta giorni".
Art. 21.
1. All'articolo 492 del codice di procedura civile, dopo
il primo comma è inserito il seguente:
"Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto
al debitore ad effettuare la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice
competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in
mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui
dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso
giudice".
Art. 22.
1. All'articolo 495 del codice di procedura civile, al
primo comma, le parole: "In qualsiasi momento anteriore alla
vendita," sono sostituite dalle seguenti: "Prima che sia
disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli
530, 552 e 569,".
Art. 23.
1. All'articolo 499 del codice di procedura civile, il
primo comma è sostituito dal seguente:
"Oltre i creditori indicati nell'articolo precedente,
possono intervenire solo i creditori che nei confronti del
debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo".
2. All'articolo 499 del codice di procedura civile, dopo
il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Ai creditori, intervenuti entro l'udienza fissata per
l'autorizzazione della vendita o per l'aggiudicazione, il
creditore pignorante ha facoltà di indicare, all'udienza o con
atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni
successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere,
l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili e
di invitarli ad estendere il pignoramento; se i creditori
intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle
indicazioni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro
preferito in sede di distribuzione".
Art. 24.
1. All'articolo 512 del codice di procedura civile, il
primo comma è sostituito dal seguente:
"Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i
creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo
assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o
l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di
diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede con
ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui
all'articolo 617, secondo comma".
2. All'articolo 512 del codice di procedura civile, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il giudice può sospendere, in tutto o in parte, la
distribuzione della somma ricavata".
Art. 25.
1. All'articolo 525 del codice di procedura civile, il
primo comma è abrogato.
2. All'articolo 525 del codice di procedura civile, al
terzo comma, le parole: "le lire dieci milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "i ventimila euro".
Art. 26.
1. All'articolo 526 del codice di procedura civile, le
parole: ", se muniti di titolo esecutivo," sono soppresse.
Art. 27.
1. L'articolo 527 del codice di procedura civile è
abrogato.
Art. 28.
1. All'articolo 528 del codice di procedura civile, il
primo comma è abrogato.
2. All'articolo 528 del codice di procedura civile, al
secondo comma, le parole: "a norma del comma precedente" sono
sostituite dalle seguenti: "dopo l'udienza fissata per
l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione".
Art. 29.
1. All'articolo 546 del codice di procedura civile, dopo
le parole: "da lui dovute" sono inserite le seguenti: "e nei
limiti dell'importo del credito precettato aumentato della
metà".
2. All'articolo 546 del codice di procedura civile, dopo
il primo comma è aggiunto il seguente:
"Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il
debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli
pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione
di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione,
convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti
giorni dall'istanza".
Art. 30.
1. All'articolo 560 del codice di procedura civile, il
terzo comma è sostituito dal seguente:
"Il debitore può continuare ad abitare nell'immobile
pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui ed
alla sua famiglia, facendone istanza al giudice".
2. All'articolo 560 del codice di procedura civile, dopo
il quarto comma è aggiunto il seguente:
"I provvedimenti di nomina e di revoca del custode e
l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca sono
dati con ordinanza costituente titolo esecutivo per il
rilascio e non impugnabile. Dopo l'aggiudicazione è sempre
sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485".
Art. 31.
1. L'articolo 564 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 564. - (Facoltà dei creditori intervenuti). -
I creditori intervenuti a norma del secondo comma
dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione
dell'immobile pignorato e possono provocare i singoli
atti".
Art. 32.
1. L'articolo 566 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 566. - (Intervento dei creditori iscritti e
privilegiati). - I creditori iscritti e privilegiati che
intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 563,
secondo comma, ma prima di quella prevista dall'articolo 596,
concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione
dei loro diritti di prelazione e possono provocare atti della
espropriazione".
Art. 33.
1. All'articolo 567 del codice di procedura civile,
l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"I termini di cui al secondo comma possono essere
prorogati, su istanza dei creditori o dell'esecutato, per
giusti motivi. Ulteriori proroghe possono essere concesse nei
limiti di cui all'articolo 154. Se la proroga non è concessa o
non è richiesta, il giudice dell'esecuzione dichiara
l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile
carente della prescritta documentazione; si applica l'articolo
630".
Art. 34.
1. All'articolo 571 del codice di procedura civile, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
"L'offerta non è efficace se l'offerente non presta
cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui
proposto".
Art. 35.
1. All'articolo 572 del codice di procedura civile, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
"Se l'offerta è inferiore al valore dell'immobile
determinato a norma dell'articolo 568, è sufficiente il
dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere".
2. All'articolo 572 del codice di procedura civile, il
terzo comma è sostituito dal seguente:
"Se l'offerta è pari o superiore al valore determinato a
norma dell'articolo 568, il giudice può fare luogo alla
vendita quando ritiene che non vi è seria probabilità di
migliore vendita all'incanto".
Art. 36.
1. L'articolo 584 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 584. - (Offerte dopo l'incanto). - Avvenuto
l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto
entro il termine perentorio di dieci giorni, ma non sono
efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello
raggiunto nell'incanto.
Tali offerte si fanno mediante deposito in cancelleria,
prestando cauzione per una somma pari alla metà di quella
offerta, oltre l'ammontare approssimativo delle spese di
vendita.
Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice
la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma
dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando
il termine perentorio entro il quale possono essere fatte
ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in
aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche
gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine
fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella
misura di cui al secondo comma.
Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del
terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il
giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo
comma la perdita della cauzione a titolo di multa".
Art. 37.
1. All'articolo 608 del codice di procedura civile, il
primo comma è sostituito dal seguente:
"L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il
quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima
alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e
l'ora in cui procederà".
Art. 38.
1. All'articolo 617 del codice di procedura civile, al
primo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente:
"dieci".
2. All'articolo 617 del codice di procedura civile, al
secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla
seguente: "dieci".
Art. 39.
1. All'articolo 624 del codice di procedura civile, al
primo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Il giudice
provvede analogamente, anche sospendendo l'efficacia esecutiva
del titolo, in caso di opposizione ai sensi dell'articolo 615,
primo comma".
2. All'articolo 624 del codice di procedura civile, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
"Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di
sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo
669-terdecies. La disposizione si applica anche al
provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma".
Art. 40.
1. L'articolo 629 del codice di procedura civile, è
sostituito dal seguente:
"Art. 629. - (Rinuncia). - Il processo si estingue
se il creditore pignorante e quelli intervenuti rinunciano
agli atti.
In quanto possibile, si applicano le disposizioni
dell'articolo 306".
Art. 41.
1. All'articolo 633 del codice di procedura civile, il
terzo comma è abrogato.
Art. 42.
1. All'articolo 641 del codice di procedura civile, dopo
il primo comma è inserito il seguente:
"Il termine di cui al precedente comma è di cento giorni
se la notificazione deve essere effettuata fuori dalla
Repubblica".
Art. 43.
1. All'articolo 644 del codice di procedura civile, la
parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "novanta", e
la parola: "novanta" dalla seguente: "centoventi".
Art. 44.
1. All'articolo 649 del codice di procedura civile, dopo
la parola: "sospendere" sono inserite le seguenti: "o
revocare".
Art. 45.
1. All'articolo 669-octies del codice di procedura
civile, al primo comma, le parole: "trenta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
2. All'articolo 669-octies del codice di procedura
civile, al secondo comma, le parole: "trenta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
3. All'articolo 669-octies del codice di procedura
civile, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
"Nel caso di reclamo, i termini di cui ai commi precedenti
decorrono dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso
sul reclamo.
Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al
primo comma dell'articolo seguente non si applicano ai
provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700, ma
la parte contro la quale è stato emesso il provvedimento può
iniziare il giudizio di merito; si applica l'articolo
669-novies, terzo comma.
Nel caso di mancato inizio del giudizio di merito il
provvedimento d'urgenza è revocabile e modificabile dal
giudice che l'ha emesso solo se si verificano mutamenti delle
circostanze".
Art. 46.
1. All'articolo 669-terdecies del codice di
procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato
il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine
perentorio di dieci giorni dalla sua pronuncia in udienza o
dalla sua comunicazione".
Art. 47.
1. All'articolo 700 del codice di procedura civile, dopo
il primo comma è aggiunto il seguente:
"In ogni caso, il giudice provvede sulle spese a norma
degli articoli 91 e seguenti".
Art. 48.
1. All'artico1o 703 del codice di procedura civile, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis
e seguenti, in quanto compatibili".
2. All'articolo 703 del codice di procedura civile, dopo
il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"Con l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda il
giudice provvede sulle spese del procedimento. L'ordinanza è
reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine
perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione
del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in
difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice
fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio
di merito, che è definito con sentenza non appellabile. Si
applica l'articolo 669-octies, terzo comma".
Art. 49.
1. All'articolo 830 del codice di procedura civile, il
terzo comma è sostituito dal seguente:
"In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte
d'appello può sospendere l'esecutorietà del lodo quando può
derivarne gravissimo danno o sussistono fondati motivi, con
cauzione o senza".
Art. 50.
1. All'articolo 274 del codice civile, il secondo comma è
sostituito dal seguente:
"Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di
consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende
promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti
e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto che
dichiara l'inammissibilità si può proporre reclamo con ricorso
alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di
consiglio. Contro il decreto d'inammissibilità della corte
d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il
tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la
prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di
cassazione che, in sede di impugnazione, dichiarano
ammissibile la domanda, rimettono gli atti al tribunale per la
prosecuzione del processo".
Art. 51.
1. All'articolo 2721, primo comma, del codice civile, le
parole: "le lire cinquemila" sono sostituite dalle seguenti:
"i venticinquemila euro".
Art. 52.
1. All'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il
secondo comma è sostituito dai seguenti:
"Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del
destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente
postale non può recapitarlo per temporanea assenza del
destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle
persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso
giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o sua
dipendenza.
Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito
presso l'ufficio postale è data notizia al destinatario, a
cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante
avviso in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve
essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella
cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o
dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del
soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale
difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è
stata richiesta e del numero di registro cronologico
corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo
dell'ufficio postale o dipendenza presso cui il deposito è
stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a
provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante
ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con
l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per
eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che,
decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi,
l'atto sarà restituito al mittente".
2. All'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il
terzo comma è sostituito dai seguenti:
"Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato
depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un
suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di
ricevimento è immediatamente restituito al mittente in
raccomandazione, con annotazione in calce, sottoscritta
dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei
motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non
ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di
restituzione.
Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato
depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un
suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è
restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in
calce, sottoscritta dall'agente postale, della data
dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato,
dell'indicazione "non ritirato" e della data di
restituzione".
3. All'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il
quarto comma è sostituito dal seguente:
"La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni
dalla data del deposito ovvero dalla data del ritiro del
piego, se anteriore".
4. All'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il
sesto comma è abrogato.
Art. 53.
1. All'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, al comma 2 è aggiunto il seguente
periodo: "Il contributo non è dovuto nelle ipotesi di
riassunzione del giudizio nel grado per il quale lo stesso è
già stato versato".
Art. 54.
1. Al comma 1 della tabella 1 allegata alla legge 23
dicembre 1999, n. 488, è aggiunta la seguente lettera:
"g-bis) nulla è dovuto per i procedimenti di
correzione degli errori delle sentenze e degli altri
provvedimenti del giudice".
Art. 55.
1. All'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e
successive modificazioni, i commi da 2 a 6 sono abrogati.
2. All'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"1. Il giudice istruttore, in funzione di giudice
unico, convoca le parti davanti a sé e provvede per la
decisione della causa ai sensi degli articoli 281-quater,
281-quinquies e 281-sexies del codice di
procedura civile".