XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2226




        Onorevoli Colleghi! - La scelta di promuovere una proposta chiara sull'agricoltura biologica arriva dopo anni di lavori parlamentari non risolutivi. Tuttavia, il settore biologico, grazie anche al regolamento CEE 2092/91, e successive modificazioni, e al decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, ha dato segnali di grande vivacità. Ed è proprio questo uno dei motivi per cui il legislatore deve intervenire: mentre c'è stata grande attenzione verso il settore da parte dei consumatori, rischia di venir meno la condivisione ed il contributo dei produttori, oggi rischiosamente sbilanciati verso il "mercato". La proposta legislativa che avanziamo è quella di sostenere, vigilando sulle garanzie di qualità, il sistema agricolo idoneo allo sviluppo biologico delle aree rurali, con una particolare attenzione alle zone collinari e montane del Mezzogiorno. Crediamo che sia molto importante attrezzarsi per evitare che l'allargamento straordinario del biologico non comporti un suo svilimento sia dal punto di vista della qualità organolettica dei prodotti, sia da quello dei contenuti sociali. In particolare, è indispensabile definire il ruolo che l'agricoltura biologica deve svolgere nell'ambito dello sviluppo rurale e lavorare perché non sia solo una delle tante "buone occasioni". Si tratta di un passaggio indispensabile per ridare all'agricoltura il suo ruolo di cerniera tra produzione e territorio, tra alimentazione e salute, tra lavoro e sviluppo sostenibile, cioè uno sviluppo incentrato sui valori ed i bisogni reali di ogni territorio, permettendo progetti strutturali e strategie di lungo periodo per l'agricoltura italiana.
        Oggi è provato che l'agricoltura biologica è fattibile, e con grandi risultati soprattutto nelle zone collinari e montane del Mezzogiorno, e ha un numero crescente di imprese che la praticano e un numero crescente di persone che ne consumano i prodotti. Anzi, in Italia si può parlare di un vero e proprio boom. Nel 1985 gli agricoltori biologici erano 600 e coltivavano una superficie di 5.000 ettari. Nel 2000 le aziende erano arrivate a 54.674 su una superficie di oltre un milione di ettari, ovvero il 6,5 per cento dell'intero territorio nazionale e il 30 per cento del territorio coltivato biologicamente nell'Unione europea (dati dell'Associazione italiana per l'agricoltura biologica). Un dato ancora più interessante viene dalla Campania dove circa mille imprese, tra produzioni biologiche e attività innovative che rispettano l'ambiente, sono state avviate negli ultimi sei mesi da giovani imprenditori producendo 2.500 nuovi posti di lavoro. Una crescita continua e consistente, soprattutto se confrontata all'agricoltura convenzionale, nella quale si registra una diminuzione sia di aziende che di superfici coltivate, anche a causa di un forte invecchiamento che molti osservatori indicano come uno dei maggiori ostacoli al necessario processo di ammodernamento. Infatti, oltre il 40 per cento delle aziende agricole tradizionali ha un conduttore che supera i 65 anni di età mentre appena il 4 per cento è guidato da un imprenditore con un'età inferiore ai 25 anni.
        A contribuire al progressivo turn over delle coltivazioni innovative, invece, ha giocato un ruolo fondamentale la scelta del biologico che rafforza la tutela della sicurezza alimentare. Si chiude, insomma, la fase di agricoltura biologica come obiezione di coscienza e se ne apre una nuova, forse più difficile, in cui occorre ridefinire i compiti e gli obiettivi del movimento biologico.
        Il citato regolamento CEE 2092/91 e successive modificazioni, relativo al metodo di produzione biologica, la legge n. 57 del 5 marzo 2001 e il decreto legislativo n. 228 del maggio 2001, impongono al legislatore di definire, vista anche la complessità degli strumenti normativi, un adeguato quadro di riferimento. In particolare per quel che riguarda le forme di incentivazione pubblica e la necessità di uniformare legislazione europea, nazionale e regionale, al fine del controllo delle produzioni biologiche, agricole e zootecniche, nonché dei prodotti trasformati.
        Gli ultimi dati sull'occupazione confermano la necessità di individuare nuovi strumenti di intervento a vantaggio, soprattutto, della fascia di età tra i venticinque e i quarant'anni che risulta la più sacrificata nel mercato del lavoro. Secondo le previsioni dell'Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno anticipate di recente nell'ambito del "XV osservatorio economia 2002", nel prossimo anno "ci sarà un vero tracollo per la crescita occupazionale che, al Sud, passerà dall'1,2 per cento del 2000 (con una previsione dell'1 per cento per il 2001) ad uno striminzito 0,3 per cento".
        Riteniamo, viste anche le esperienze fatte in Campania, che l'agricoltura biologica, anche per le sue componenti di tipo ideale, possa diventare un ambito interessante per coloro che sono in cerca di un'occupazione imprenditoriale, senza, per questo, trasformarsi in un settore "interessante" solo per i guadagni che può favorire oggi e forse domani. L'insieme della legge, quindi, deve puntare sulla promozione e sulla divulgazione della cultura del biologico perché diventi sia opportunità di lavoro, sia strumento di gestione del territorio e delle sue risorse umane e naturali.
        Questo ragionamento, di conseguenza, comporta una ridefinizione anche del ruolo dell'agricoltore, quale operatore del territorio capace di garantire la salute dei consumatori, con gli alimenti prodotti, e la salute dell'ambiente grazie alla tecnica adottata. Le risorse da investire in agricoltura, quindi, sono necessarie per finanziare direttamente l'impegno delle aziende e dei servizi, come un investimento che la collettività fa sul suo futuro.
        La componente agricola del movimento biologico, rappresentata da agricoltori e tecnici, deve potersi relazionare anche con le esigenze dei consumatori che nascono nel contesto urbano e che esprimono bisogni nuovi nei confronti delle produzioni agricole. Tra questi ci sono: gruppi di famiglie che, scegliendo il biologico, operano una scelta a tutela della salute; i comitati di gestione mensa che in quell'ambito hanno l'occasione di discutere di alimentazione e salute e, cercando prodotti "bio", si pongono come ponte tra città e campagna, offrendo l'occasione di promuovere lo sviluppo del biologico sul territorio; le associazioni dei consumatori ed il movimento ambientalista che oggi si pongono il problema dell'agricoltura per superare le contraddizioni di un modello di sviluppo distruttivo e poco garante della salute e che individuano negli organismi geneticamente modificati (OGM) la nuova frontiera della sicurezza alimentare; il "popolo di Seattle" per la lotta agli OGM e la riflessione sulle conseguenze della globalizzazione; il mondo scientifico che si pone il problema dell'erosione genetica, della conservazione delle risorse, della ricerca legata alle esigenze del territorio e si posiziona contro la brevettazione, per mantenere fede al ruolo pubblico della ricerca; il volontariato e le sue organizzazioni che lavorano contro lo sviluppo diseguale e prestano attenzione a quale modello agricolo proporre per liberarsi dal giogo delle multinazionali.
        Tenendo conto di queste osservazioni, abbiamo quindi pensato a una legge che esprima vocazioni fortemente sociali, sostenga la cultura del biologico e preveda garanzie e controlli sulla produzione. Punto, quest'ultimo, altrettanto importante: da un recentissimo sondaggio condotto dallo studio GPF e Associati risulta che la fonte di fiducia per le informazioni e i consigli sui prodotti alimentari è collegata per la maggior parte dei casi all'etichettatura, cioè al confezionamento. Infatti il 45 per cento degli intervistati dichiara che è l'etichettatura sulla confezione del prodotto a dire se ci si può fidare o meno della sua bontà. A fare da padrona in tutte le ricerche condotte è, comunque, in particolare, la data di scadenza del prodotto che di norma deve essere contenuta sull'etichetta della busta. La presente proposta di legge intende, quindi, controllare anche l'etichettatura dei prodotti vigilando sulla qualità e la tutela dei consumatori. L'articolo 1 del presente testo esprime le finalità della legge che disciplina, promuove e sostiene la produzione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di prodotti biologici, difende la tipicità dei prodotti, incentiva le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione delle relative tecniche produttive. L'articolo 2 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica da destinare alle aziende mediante l'erogazione di contributi in fondo capitale. L'articolo 3 stabilisce le modalità di erogazione del fondo. L'articolo 4 definisce l'agricoltura e l'impresa biologica nel rispetto del regolamento CEE 2092/91, e successive modificazioni. L'articolo 5 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'albo delle imprese biologiche. L'articolo 6 individua gli obblighi delle aziende iscritte all'albo. L'articolo 7 definisce il marchio di riconoscimento. L'articolo 8 individua le garanzie per la produzione e la commercializzazine dei prodotti biologici attraverso le diciture sulle etichette delle confezioni. L'articolo 9 rinvia al Ministero delle politiche agricole e forestali la possibilità di riconoscere, emettendo propri decreti, gli enti di certificazione e controllo. L'articolo 10 indica alle regioni la possibilità di istituire servizi di indirizzo e di supporto tecnico per le produzioni biologiche, salvaguardando la tipicità locale; demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali l'attivazione di un progetto pluriennale di ricerca e di sperimentazione. L'articolo 11 definisce le sanzioni a carico di produttori ed enti di controllo in caso di infrazioni. L'articolo 12 fissa gli oneri finanziari.




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