XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2226
Onorevoli Colleghi! - La scelta di promuovere una
proposta chiara sull'agricoltura biologica arriva dopo anni di
lavori parlamentari non risolutivi. Tuttavia, il settore
biologico, grazie anche al regolamento CEE 2092/91, e
successive modificazioni, e al decreto legislativo n. 220 del
17 marzo 1995, ha dato segnali di grande vivacità. Ed è
proprio questo uno dei motivi per cui il legislatore deve
intervenire: mentre c'è stata grande attenzione verso il
settore da parte dei consumatori, rischia di venir meno la
condivisione ed il contributo dei produttori, oggi
rischiosamente sbilanciati verso il "mercato". La proposta
legislativa che avanziamo è quella di sostenere, vigilando
sulle garanzie di qualità, il sistema agricolo idoneo allo
sviluppo biologico delle aree rurali, con una particolare
attenzione alle zone collinari e montane del Mezzogiorno.
Crediamo che sia molto importante attrezzarsi per evitare che
l'allargamento straordinario del biologico non comporti un suo
svilimento sia dal punto di vista della qualità organolettica
dei prodotti, sia da quello dei contenuti sociali. In
particolare, è indispensabile definire il ruolo che
l'agricoltura biologica deve svolgere nell'ambito dello
sviluppo rurale e lavorare perché non sia solo una delle tante
"buone occasioni". Si tratta di un passaggio indispensabile
per ridare all'agricoltura il suo ruolo di cerniera tra
produzione e territorio, tra alimentazione e salute, tra
lavoro e sviluppo sostenibile, cioè uno sviluppo incentrato
sui valori ed i bisogni reali di ogni territorio, permettendo
progetti strutturali e strategie di lungo periodo per
l'agricoltura italiana.
Oggi è provato che l'agricoltura biologica è fattibile, e
con grandi risultati soprattutto nelle zone collinari e
montane del Mezzogiorno, e ha un numero crescente di imprese
che la praticano e un numero crescente di persone che ne
consumano i prodotti. Anzi, in Italia si può parlare di un
vero e proprio boom. Nel 1985 gli agricoltori biologici
erano 600 e coltivavano una superficie di 5.000 ettari. Nel
2000 le aziende erano arrivate a 54.674 su una superficie di
oltre un milione di ettari, ovvero il 6,5 per cento
dell'intero territorio nazionale e il 30 per cento del
territorio coltivato biologicamente nell'Unione europea (dati
dell'Associazione italiana per l'agricoltura biologica). Un
dato ancora più interessante viene dalla Campania dove circa
mille imprese, tra produzioni biologiche e attività innovative
che rispettano l'ambiente, sono state avviate negli ultimi sei
mesi da giovani imprenditori producendo 2.500 nuovi posti di
lavoro. Una crescita continua e consistente, soprattutto se
confrontata all'agricoltura convenzionale, nella quale si
registra una diminuzione sia di aziende che di superfici
coltivate, anche a causa di un forte invecchiamento che molti
osservatori indicano come uno dei maggiori ostacoli al
necessario processo di ammodernamento. Infatti, oltre il 40
per cento delle aziende agricole tradizionali ha un conduttore
che supera i 65 anni di età mentre appena il 4 per cento è
guidato da un imprenditore con un'età inferiore ai 25 anni.
A contribuire al progressivo turn over delle
coltivazioni innovative, invece, ha giocato un ruolo
fondamentale la scelta del biologico che rafforza la tutela
della sicurezza alimentare. Si chiude, insomma, la fase di
agricoltura biologica come obiezione di coscienza e se ne apre
una nuova, forse più difficile, in cui occorre ridefinire i
compiti e gli obiettivi del movimento biologico.
Il citato regolamento CEE 2092/91 e successive
modificazioni, relativo al metodo di produzione biologica, la
legge n. 57 del 5 marzo 2001 e il decreto legislativo n. 228
del maggio 2001, impongono al legislatore di definire, vista
anche la complessità degli strumenti normativi, un adeguato
quadro di riferimento. In particolare per quel che riguarda le
forme di incentivazione pubblica e la necessità di uniformare
legislazione europea, nazionale e regionale, al fine del
controllo delle produzioni biologiche, agricole e zootecniche,
nonché dei prodotti trasformati.
Gli ultimi dati sull'occupazione confermano la necessità
di individuare nuovi strumenti di intervento a vantaggio,
soprattutto, della fascia di età tra i venticinque e i
quarant'anni che risulta la più sacrificata nel mercato del
lavoro. Secondo le previsioni dell'Associazione per lo
sviluppo del Mezzogiorno anticipate di recente nell'ambito del
"XV osservatorio economia 2002", nel prossimo anno "ci sarà un
vero tracollo per la crescita occupazionale che, al Sud,
passerà dall'1,2 per cento del 2000 (con una previsione dell'1
per cento per il 2001) ad uno striminzito 0,3 per cento".
Riteniamo, viste anche le esperienze fatte in Campania,
che l'agricoltura biologica, anche per le sue componenti di
tipo ideale, possa diventare un ambito interessante per coloro
che sono in cerca di un'occupazione imprenditoriale, senza,
per questo, trasformarsi in un settore "interessante" solo per
i guadagni che può favorire oggi e forse domani. L'insieme
della legge, quindi, deve puntare sulla promozione e sulla
divulgazione della cultura del biologico perché diventi sia
opportunità di lavoro, sia strumento di gestione del
territorio e delle sue risorse umane e naturali.
Questo ragionamento, di conseguenza, comporta una
ridefinizione anche del ruolo dell'agricoltore, quale
operatore del territorio capace di garantire la salute dei
consumatori, con gli alimenti prodotti, e la salute
dell'ambiente grazie alla tecnica adottata. Le risorse da
investire in agricoltura, quindi, sono necessarie per
finanziare direttamente l'impegno delle aziende e dei servizi,
come un investimento che la collettività fa sul suo futuro.
La componente agricola del movimento biologico,
rappresentata da agricoltori e tecnici, deve potersi
relazionare anche con le esigenze dei consumatori che nascono
nel contesto urbano e che esprimono bisogni nuovi nei
confronti delle produzioni agricole. Tra questi ci sono:
gruppi di famiglie che, scegliendo il biologico, operano una
scelta a tutela della salute; i comitati di gestione mensa che
in quell'ambito hanno l'occasione di discutere di
alimentazione e salute e, cercando prodotti "bio", si pongono
come ponte tra città e campagna, offrendo l'occasione di
promuovere lo sviluppo del biologico sul territorio; le
associazioni dei consumatori ed il movimento ambientalista che
oggi si pongono il problema dell'agricoltura per superare le
contraddizioni di un modello di sviluppo distruttivo e poco
garante della salute e che individuano negli organismi
geneticamente modificati (OGM) la nuova frontiera della
sicurezza alimentare; il "popolo di Seattle" per la lotta agli
OGM e la riflessione sulle conseguenze della globalizzazione;
il mondo scientifico che si pone il problema dell'erosione
genetica, della conservazione delle risorse, della ricerca
legata alle esigenze del territorio e si posiziona contro la
brevettazione, per mantenere fede al ruolo pubblico della
ricerca; il volontariato e le sue organizzazioni che lavorano
contro lo sviluppo diseguale e prestano attenzione a quale
modello agricolo proporre per liberarsi dal giogo delle
multinazionali.
Tenendo conto di queste osservazioni, abbiamo quindi
pensato a una legge che esprima vocazioni fortemente sociali,
sostenga la cultura del biologico e preveda garanzie e
controlli sulla produzione. Punto, quest'ultimo, altrettanto
importante: da un recentissimo sondaggio condotto dallo studio
GPF e Associati risulta che la fonte di fiducia per le
informazioni e i consigli sui prodotti alimentari è collegata
per la maggior parte dei casi all'etichettatura, cioè al
confezionamento. Infatti il 45 per cento degli intervistati
dichiara che è l'etichettatura sulla confezione del prodotto a
dire se ci si può fidare o meno della sua bontà. A fare da
padrona in tutte le ricerche condotte è, comunque, in
particolare, la data di scadenza del prodotto che di norma
deve essere contenuta sull'etichetta della busta. La presente
proposta di legge intende, quindi, controllare anche
l'etichettatura dei prodotti vigilando sulla qualità e la
tutela dei consumatori. L'articolo 1 del presente testo
esprime le finalità della legge che disciplina, promuove e
sostiene la produzione, la trasformazione, la conservazione e
la commercializzazione di prodotti biologici, difende la
tipicità dei prodotti, incentiva le attività di ricerca,
sperimentazione e divulgazione delle relative tecniche
produttive. L'articolo 2 istituisce presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali un fondo per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica da destinare alle aziende mediante
l'erogazione di contributi in fondo capitale. L'articolo 3
stabilisce le modalità di erogazione del fondo. L'articolo 4
definisce l'agricoltura e l'impresa biologica nel rispetto del
regolamento CEE 2092/91, e successive modificazioni.
L'articolo 5 istituisce presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali l'albo delle imprese biologiche.
L'articolo 6 individua gli obblighi delle aziende iscritte
all'albo. L'articolo 7 definisce il marchio di riconoscimento.
L'articolo 8 individua le garanzie per la produzione e la
commercializzazine dei prodotti biologici attraverso le
diciture sulle etichette delle confezioni. L'articolo 9 rinvia
al Ministero delle politiche agricole e forestali la
possibilità di riconoscere, emettendo propri decreti, gli enti
di certificazione e controllo. L'articolo 10 indica alle
regioni la possibilità di istituire servizi di indirizzo e di
supporto tecnico per le produzioni biologiche, salvaguardando
la tipicità locale; demanda al Ministero delle politiche
agricole e forestali l'attivazione di un progetto pluriennale
di ricerca e di sperimentazione. L'articolo 11 definisce le
sanzioni a carico di produttori ed enti di controllo in caso
di infrazioni. L'articolo 12 fissa gli oneri finanziari.