XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2226




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità della legge).

        1. La presente legge, al fine di contribuire alla tutela della salute dei consumatori, di sviluppare le produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente e di sostenere l'attività degli imprenditori agricoli che operano, prevalentemente, nelle zone collinari e montane del Mezzogiorno, disciplina, promuove e sostiene la produzione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica, difende la tipicità dei prodotti, incentiva le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione delle relative tecniche produttive in conformità al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e in armonia con la legislazione nazionale del settore.


Art. 2.

(Sostegno alla produzione, trasformazione
e conservazione).

        1. E' istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di seguito denominato "fondo", di 75 milioni di euro annui, da destinare, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, a quelle aziende che:

            a) nascono con l'intento di produrre, trasformare e conservare i prodotti in maniera biologica in conformità all'articolo 4;

            b) operano da almeno due anni senza uso di sostanze chimiche di sintesi in conformità all'articolo 4;
            c) decidono la conversione dal sistema di produzione, trasformazione e conservazione tradizionale, con uso di sostanze chimiche di sintesi, a quello biologico senza uso di sostanze chimiche in conformità all'articolo 4.

        2. Le aziende biologiche o in via di conversione situate nelle zone collinari e montane del Mezzogiorno hanno priorità di accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.


Art. 3.

(Modalità di erogazione del fondo).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministero delle politiche agricole e forestali, i programmi da ammettere al finanziamento, sulla base dei criteri definiti all'articolo 2.
        2. Il fondo è ripartito entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        3. I contributi in conto capitale erogati alle aziende possono essere elevati fino al 50 per cento per le imprese singole e per le imprese cooperative.
        4. Ai contributi previsti dal presente articolo sono ammesse esclusivamente le aziende biologiche iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della presente legge.


Art. 4.

(Definizione dei prodotti
e delle aziende).

        1. Le definizioni di "agricoltura biologica", "azienda biologica", "unità produttiva biologica", "azienda di trasformazione biologica", "azienda di conversione biologica", "prodotto biologico", previste dal regolamento (CEE) n. 2029/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, si applicano anche ai fini della presente legge.


Art. 5.

(Albo delle imprese).

        1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'albo delle imprese biologiche, di seguito denominato "albo", articolato su base regionale e suddiviso in quattro sezioni, nel quale sono iscritti:

            a) nella prima sezione, gli operatori che svolgono l'attività produttiva biologica su tutte le superfici aziendali;

            b) nella seconda sezione, gli operatori che hanno deciso di convertire l'azienda tradizionale in azienda biologica;

            c) nella terza sezione, gli operatori trasformatori di prodotti biologici;

            d) nella quarta sezione, gli operatori importatori di prodotti biologici.

        2. Possono richiedere l'iscrizione alla prima e alla seconda sezione dell'albo gli operatori produttori che adottano modalità di produzione, in conformità alla presente legge, da almeno due anni prima della semina, per le colture erbacee, e da almeno tre anni per le colture arboree e perenni diverse dai prati. Le giunte regionali, per motivate ragioni o casi specifici, possono ridurre o prolungare i termini di cui al perdiodo precedente.
        3. Possono essere iscritti all'albo, rispettivamente alla terza e alla quarta sezione, gli operatori che trasformano o importano per la commercializzazione i prodotti di cui all'articolo 1 nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e delle tecniche di trasformazione definite in apposito regolamento, adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
        4. La domanda di iscrizione all'albo può essere presentata in ogni tempo e deve essere accompagnata dalla certificazione rilasciata da un ente di certificazione e controllo di cui all'articolo 9, attestante il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale da parte dell'operatore nonché, per gli operatori produttori, la conclusione positiva della conversione su tutta la produzione o su alcune unità biologiche separate.
        5. L'iscrizione all'albo è disposta entro due mesi dalla richiesta, con deliberazione della giunta regionale.
        6. La cancellazione e la sospensione dall'albo è disposta dalla giunta regionale su segnalazione dell'ente di certificazione e controllo di cui all'articolo 9.


Art. 6.

(Obblighi delle aziende
iscritte all'albo).

        1. Le aziende iscritte alle articolazioni regionali dell'albo delle imprese biologiche sono tenute a:

            a) rispettare le norme stabilite dai provvedimenti comunitari e statali;

            b) sottoporsi agli accertamenti degli organismi di controllo;

            c) osservare i disciplinari di produzione e i criteri di trasformazione, conservazione e confezionamento stabiliti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle direttive comunitarie.


Art. 7.

(Marchio di riconoscimento).

        1. Sui prodotti ottenuti secondo le disposizioni di cui alla presente legge si applica un marchio di riconoscimento.
        2. Il marchio di cui al comma 1 deve riprodurre un simbolo di chiara identificazione adeguato alle finalità della presente legge ed essere definito a cura del Ministero delle politiche agricole e forestali entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
        3. Il marchio di cui al comma 1 è utilizzato esclusivamente dalle imprese iscritte all'albo di cui all'articolo 5 per i soli prodotti rientranti nella categoria individuata come "prodotto biologico" ai sensi della presente legge.
        4. Il marchio di cui al comma 1 è rilasciato, con le procedure stabilite dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, dagli enti di certificazione e controllo di cui all'articolo 9 della presente legge.


Art. 8.

(Garanzie per la produzione
e la commercializzazione).

        1. Solo i prodotti ottenuti secondo le disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, possono essere commercializzati con la dicitura "prodotto biologico".
        2. Gli organismi di controllo di cui all'articolo 9 provvedono al rilascio dell'autorizzazione a utilizzare l'etichettatura alle aziende iscritte al registro di cui all'articolo 5, da apporre sulla confezione di vendita con la dicitura "prodotto biologico".
        3. Le etichette devono contenere:

            a) l'indicazione del contenuto della confezione e degli ingredienti;

            b) la data di produzione, di confezionamento e scadenza;

            c) il luogo di coltivazione, di trasformazione e di conservazione;

            d) il tipo di tecnica colturale e di allevamento;
            e) i dati di identificazione del produttore, del trasformatore e del confezionatore.


Art. 9.

(Riconoscimento degli enti di certificazione e controllo
dell'agricoltura biologica).

        1. Al fine di garantire l'applicazione della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali, entro due mesi dal ricevimento della domanda, riconosce con propri decreti gli enti di certificazione e controllo dei prodotti biologici.
        2. La domanda per il riconoscimento deve contenere:

            a) la copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

            b) l'elenco delle aziende aderenti, indicando la loro localizzazione;

            c) il modello di marchio o di etichetta dei prodotti biologici;

            d) la definizione delle condizioni per praticare agricoltura biologica;

            e) i controlli che l'organismo di gestione intende realizzare nonché le modalità che intende adoperare per evitare le frodi;

            f) la natura e l'entità delle sanzioni che intende applicare.

        3. Gli enti di certificazione e controllo utilizzano per il proprio funzionamento esclusivamente le quote versate dalle aziende associate.
        4. I controlli sugli enti di cui al presente articolo sono di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 10.

(Ricerca, promozione e assistenza).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad istituire, a carico dei rispettivi bilanci, servizi di indirizzo e di supporto tecnico per le produzioni biologiche, salvaguardando la tipicità locale. Individuano i laboratori pubblici abilitati alle esecuzioni delle analisi di controllo e sperimentazione e, ove necessario, provvedono ad istituire specifiche unità tecniche di riferimento.
        2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad istituire corsi di specializzazione e di riqualificazione per costituire i servizi tecnici specialistici per l'assistenza all'agricoltura biologica ai sensi del comma 1.
        3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito delle proprie attività di ricerca, promuove lo sviluppo delle tecniche tipiche dell'agricoltura biologica attivando progetti pluriennali di ricerca e di sperimentazione.


Art. 11.

(Sanzioni).

        1. Alle aziende biologiche che violano le disposizioni di cui alla presente legge, sono comminate, ove il fatto non costituisca più grave reato, le sanzioni irrogabili ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni.
        2. Gli enti di certificazione e controllo di cui all'articolo 9 che violano le disposizioni di cui alla presente legge, ove il fatto non costituisca più grave reato, sono esclusi, in via temporanea o definitiva, dall'esercizio della certificazione e controllo.


Art. 12.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri di cui all'articolo 2, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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