XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2226
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità della legge).
1. La presente legge, al fine di contribuire alla tutela
della salute dei consumatori, di sviluppare le produzioni
compatibili con la protezione dell'ambiente e di sostenere
l'attività degli imprenditori agricoli che operano,
prevalentemente, nelle zone collinari e montane del
Mezzogiorno, disciplina, promuove e sostiene la produzione, la
trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di
prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica,
difende la tipicità dei prodotti, incentiva le attività di
ricerca, sperimentazione e divulgazione delle relative
tecniche produttive in conformità al regolamento (CEE) n.
2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive
modificazioni, e in armonia con la legislazione nazionale del
settore.
Art. 2.
(Sostegno alla produzione, trasformazione
e conservazione).
1. E' istituito, presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali, un fondo per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica, di seguito denominato "fondo", di
75 milioni di euro annui, da destinare, mediante l'erogazione
di contributi in conto capitale, a quelle aziende che:
a) nascono con l'intento di produrre, trasformare
e conservare i prodotti in maniera biologica in conformità
all'articolo 4;
b) operano da almeno due anni senza uso di
sostanze chimiche di sintesi in conformità all'articolo 4;
c) decidono la conversione dal sistema di
produzione, trasformazione e conservazione tradizionale, con
uso di sostanze chimiche di sintesi, a quello biologico senza
uso di sostanze chimiche in conformità all'articolo 4.
2. Le aziende biologiche o in via di conversione situate
nelle zone collinari e montane del Mezzogiorno hanno priorità
di accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.
Art. 3.
(Modalità di erogazione del fondo).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al
Ministero delle politiche agricole e forestali, i programmi da
ammettere al finanziamento, sulla base dei criteri definiti
all'articolo 2.
2. Il fondo è ripartito entro i due mesi successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 1, dal Ministro delle
politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. I contributi in conto capitale erogati alle aziende
possono essere elevati fino al 50 per cento per le imprese
singole e per le imprese cooperative.
4. Ai contributi previsti dal presente articolo sono
ammesse esclusivamente le aziende biologiche iscritte all'albo
di cui all'articolo 5 della presente legge.
Art. 4.
(Definizione dei prodotti
e delle aziende).
1. Le definizioni di "agricoltura biologica", "azienda
biologica", "unità produttiva biologica", "azienda di
trasformazione biologica", "azienda di conversione biologica",
"prodotto biologico", previste dal regolamento (CEE) n.
2029/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive
modificazioni, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
220, si applicano anche ai fini della presente legge.
Art. 5.
(Albo delle imprese).
1. E' istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali l'albo delle imprese biologiche, di
seguito denominato "albo", articolato su base regionale e
suddiviso in quattro sezioni, nel quale sono iscritti:
a) nella prima sezione, gli operatori che svolgono
l'attività produttiva biologica su tutte le superfici
aziendali;
b) nella seconda sezione, gli operatori che hanno
deciso di convertire l'azienda tradizionale in azienda
biologica;
c) nella terza sezione, gli operatori
trasformatori di prodotti biologici;
d) nella quarta sezione, gli operatori importatori
di prodotti biologici.
2. Possono richiedere l'iscrizione alla prima e alla
seconda sezione dell'albo gli operatori produttori che
adottano modalità di produzione, in conformità alla presente
legge, da almeno due anni prima della semina, per le colture
erbacee, e da almeno tre anni per le colture arboree e perenni
diverse dai prati. Le giunte regionali, per motivate ragioni o
casi specifici, possono ridurre o prolungare i termini di cui
al perdiodo precedente.
3. Possono essere iscritti all'albo, rispettivamente alla
terza e alla quarta sezione, gli operatori che trasformano o
importano per la commercializzazione i prodotti di cui
all'articolo 1 nel rispetto delle disposizioni del regolamento
(CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e
successive modificazioni, e delle tecniche di trasformazione
definite in apposito regolamento, adottato entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
4. La domanda di iscrizione all'albo può essere presentata
in ogni tempo e deve essere accompagnata dalla certificazione
rilasciata da un ente di certificazione e controllo di cui
all'articolo 9, attestante il rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale da parte dell'operatore
nonché, per gli operatori produttori, la conclusione positiva
della conversione su tutta la produzione o su alcune unità
biologiche separate.
5. L'iscrizione all'albo è disposta entro due mesi dalla
richiesta, con deliberazione della giunta regionale.
6. La cancellazione e la sospensione dall'albo è disposta
dalla giunta regionale su segnalazione dell'ente di
certificazione e controllo di cui all'articolo 9.
Art. 6.
(Obblighi delle aziende
iscritte all'albo).
1. Le aziende iscritte alle articolazioni regionali
dell'albo delle imprese biologiche sono tenute a:
a) rispettare le norme stabilite dai provvedimenti
comunitari e statali;
b) sottoporsi agli accertamenti degli organismi di
controllo;
c) osservare i disciplinari di produzione e i
criteri di trasformazione, conservazione e confezionamento
stabiliti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e
dalle direttive comunitarie.
Art. 7.
(Marchio di riconoscimento).
1. Sui prodotti ottenuti secondo le disposizioni di cui
alla presente legge si applica un marchio di
riconoscimento.
2. Il marchio di cui al comma 1 deve riprodurre un simbolo
di chiara identificazione adeguato alle finalità della
presente legge ed essere definito a cura del Ministero delle
politiche agricole e forestali entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge medesima.
3. Il marchio di cui al comma 1 è utilizzato
esclusivamente dalle imprese iscritte all'albo di cui
all'articolo 5 per i soli prodotti rientranti nella categoria
individuata come "prodotto biologico" ai sensi della presente
legge.
4. Il marchio di cui al comma 1 è rilasciato, con le
procedure stabilite dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del
Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni,
dagli enti di certificazione e controllo di cui all'articolo 9
della presente legge.
Art. 8.
(Garanzie per la produzione
e la commercializzazione).
1. Solo i prodotti ottenuti secondo le disposizioni
previste dalla presente legge e dal regolamento (CEE) n.
2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive
modificazioni, possono essere commercializzati con la dicitura
"prodotto biologico".
2. Gli organismi di controllo di cui all'articolo 9
provvedono al rilascio dell'autorizzazione a utilizzare
l'etichettatura alle aziende iscritte al registro di cui
all'articolo 5, da apporre sulla confezione di vendita con la
dicitura "prodotto biologico".
3. Le etichette devono contenere:
a) l'indicazione del contenuto della confezione e
degli ingredienti;
b) la data di produzione, di confezionamento e
scadenza;
c) il luogo di coltivazione, di trasformazione e
di conservazione;
d) il tipo di tecnica colturale e di
allevamento;
e) i dati di identificazione del produttore, del
trasformatore e del confezionatore.
Art. 9.
(Riconoscimento degli enti di certificazione e controllo
dell'agricoltura biologica).
1. Al fine di garantire l'applicazione della presente
legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali,
entro due mesi dal ricevimento della domanda, riconosce con
propri decreti gli enti di certificazione e controllo dei
prodotti biologici.
2. La domanda per il riconoscimento deve contenere:
a) la copia dell'atto costitutivo e dello
statuto;
b) l'elenco delle aziende aderenti, indicando la
loro localizzazione;
c) il modello di marchio o di etichetta dei
prodotti biologici;
d) la definizione delle condizioni per praticare
agricoltura biologica;
e) i controlli che l'organismo di gestione intende
realizzare nonché le modalità che intende adoperare per
evitare le frodi;
f) la natura e l'entità delle sanzioni che intende
applicare.
3. Gli enti di certificazione e controllo utilizzano per
il proprio funzionamento esclusivamente le quote versate dalle
aziende associate.
4. I controlli sugli enti di cui al presente articolo sono
di competenza delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 10.
(Ricerca, promozione e assistenza).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad istituire, a carico dei rispettivi
bilanci, servizi di indirizzo e di supporto tecnico per le
produzioni biologiche, salvaguardando la tipicità locale.
Individuano i laboratori pubblici abilitati alle esecuzioni
delle analisi di controllo e sperimentazione e, ove
necessario, provvedono ad istituire specifiche unità tecniche
di riferimento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad istituire corsi di specializzazione e di
riqualificazione per costituire i servizi tecnici
specialistici per l'assistenza all'agricoltura biologica ai
sensi del comma 1.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali,
nell'ambito delle proprie attività di ricerca, promuove lo
sviluppo delle tecniche tipiche dell'agricoltura biologica
attivando progetti pluriennali di ricerca e di
sperimentazione.
Art. 11.
(Sanzioni).
1. Alle aziende biologiche che violano le disposizioni
di cui alla presente legge, sono comminate, ove il fatto non
costituisca più grave reato, le sanzioni irrogabili ai sensi
del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno
1991, e successive modificazioni.
2. Gli enti di certificazione e controllo di cui
all'articolo 9 che violano le disposizioni di cui alla
presente legge, ove il fatto non costituisca più grave reato,
sono esclusi, in via temporanea o definitiva, dall'esercizio
della certificazione e controllo.
Art. 12.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri di cui all'articolo 2, pari a 75 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.