XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2225
Onorevoli Colleghi! - Il testo che viene presentato è
finalizzato alla specificazione del criterio di "modestia",
contenuto all'articolo 16 dei regolamenti delle professioni di
geometra e di perito industriale con specializzazione in
edilizia (rispettivamente regio decreto 11 febbraio 1929, n.
274 e regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275), e che
caratterizza le prestazioni professionali delle medesime
categorie nei settori dell'edilizia e dell'urbanistica.
L'indeterminatezza della citata e vigente normativa è
stata ed è anche causa di notevole conflittualità con altre
professioni tecniche (dovuta proprio alla difforme
interpretazione anche da parte della giurisprudenza), al punto
che perfino l'Autorità garante della concorrenza e del mercato
(Antitrust) ha avuto modo di evidenziare la necessità di un
chiarimento a livello normativo, nell'ambito delle
attribuzioni del Parlamento.
La formulazione proposta non amplia le competenze
professionali dei geometri e dei periti edili nei settori
suindicati, è perfettamente coerente con la loro preparazione
scolastica e professionale e non pregiudica minimamente le
competenze di altri professionisti tecnici.
D'altro canto, fin dalla terza legislatura (1958)
risultano presentate proposte di legge tendenti a fornire
quella certezza del diritto che si ritiene irrinunciabile in
ambiti di attività che, come quello in discorso, investono
l'intera collettività, atteso che le ripercussioni delle
segnalate carenze normative si riflettono sì sulle categorie
professionali, ma con pregiudizio immaginabile nei confronti
dei cittadini, degli operatori economici e delle stesse
pubbliche amministrazioni.