XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2225
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla lettera l) dell'articolo 16 del regolamento
di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le parole:
"di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie
agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria,
comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che
non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro
destinazione non possono comunque implicare pericolo per la
incolumità delle persone; nonché" sono soppresse.
2. La lettera m) dell'articolo 16 del regolamento di
cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituita
dalla seguente:
"m) progetto architettonico e strutturale, calcoli
statici, direzione e collaudo statico e tecnico-amministrativo
degli edifici di nuova costruzione, ampliamento,
sopraelevazione, ristrutturazione, restauro e recupero
edilizio nonché posizionamento interno ed esterno, con
esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di
dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:
1) in zona non sismica: non più di tre piani fuori
terra, oltre un piano seminterrato o interrato;
2) in zona sismica: non più di due piani fuori terra,
oltre un piano seminterrato o interrato. Sono esclusi dal
computo del numero dei piani di cui ai numeri 1) e 2) i
sottotetti se adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri
locali non abitabili".
3. All'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto
11 febbraio 1929, n. 274, dopo la lettera m), come
sostituita dal presente articolo, sono aggiunte le
seguenti:
"m-bis) progettazione, direzione dei lavori e
collaudo tecnico-amministrativo delle opere, anche oltre i
limiti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera m), se i
calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato;
m-ter) interventi, su qualsiasi edificio, anche
eccedenti i limiti previsti dal presente articolo, di
manutenzione ordinaria, igienico-sanitari e funzionali di
manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché non
comportino interventi statico-strutturali sulle travi o
pilastri di strutture intelaiate in cemento armato;
m-quater) direzione dei cantieri, anche di
prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche,
per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici
laureati, estimo e amministrazione di condomini, di fabbricati
e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi
o catastali;
m-quinquies) formazione dei piani di
lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali
approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di
territorio e comunque non oltre la superficie del comparto
minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se
superiore ad un ettaro".
4. Alle lettere d) ed f) dell'articolo 16 del
regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274,
la parola: "modeste" è soppressa.
5. Alla lettera n) dell'articolo 16 del regolamento
di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le parole:
"civili indicate nella lettera m);" sono sostituite
dalle seguenti: "indicate alle lettere m), m-bis), m-ter),
m-quater) e m-quinquies);".
6. Alla lettera b) dell'articolo 16 del regolamento
di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, le parole:
"la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili,"
sono sostituite dalle seguenti: "le prestazioni di cui alle
lettere m), m-bis), m-ter), m-quater) e
m-quinquies) dell'articolo 16 del regolamento di cui al
regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274,".
Art. 2.
1. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo
statico dall'articolo 67 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
e quelle relative agli edifici vincolati ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.