XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2225




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alla lettera l) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le parole: "di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché" sono soppresse.
        2. La lettera m) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituita dalla seguente:

            "m) progetto architettonico e strutturale, calcoli statici, direzione e collaudo statico e tecnico-amministrativo degli edifici di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione, restauro e recupero edilizio nonché posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

                1) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

                2) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui ai numeri 1) e 2) i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili".

        3. All'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, dopo la lettera m), come sostituita dal presente articolo, sono aggiunte le seguenti:

            "m-bis) progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico-amministrativo delle opere, anche oltre i limiti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera m), se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato;

                m-ter) interventi, su qualsiasi edificio, anche eccedenti i limiti previsti dal presente articolo, di manutenzione ordinaria, igienico-sanitari e funzionali di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali sulle travi o pilastri di strutture intelaiate in cemento armato;

                m-quater) direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche, per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, estimo e amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali;

                m-quinquies) formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro".

        4. Alle lettere d) ed f) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, la parola: "modeste" è soppressa.
        5. Alla lettera n) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le parole: "civili indicate nella lettera m);" sono sostituite dalle seguenti: "indicate alle lettere m), m-bis), m-ter), m-quater) e m-quinquies);".

        6. Alla lettera b) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, le parole: "la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili," sono sostituite dalle seguenti: "le prestazioni di cui alle lettere m), m-bis), m-ter), m-quater) e m-quinquies) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274,".

Art. 2.

        1. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dall'articolo 67 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e quelle relative agli edifici vincolati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.



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