XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2224




        Onorevoli Colleghi! - Il processo con cui negli ultimi decenni sono state introdotte nel nostro Paese le Autorità di garanzia e regolazione, a partire dall'istituzione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) nel 1974 e in maniera più accelerata nel corso degli anni '90, riflette i mutamenti dell'economia e della società italiana nello stesso periodo.
        L'integrazione economica e poi sociale nel più ampio contesto europeo si è accompagnata ad una revisione dei tradizionali paradigmi di intervento pubblico nell'economia e nella società. La più ampia salvaguardia delle quattro libertà economiche fondamentali (di commercio e prestazione di servizi, di stabilimento, di movimento delle persone, di circolazione dei capitali) alla base dei trattati comunitari, attuata prima con l'Atto unico e quindi con il Trattato di Maastricht, ha posto in questione in tutti i Paesi, ma soprattutto nel nostro, la relazione tra intervento pubblico e libertà economiche individuali.
        La caduta del Muro di Berlino ha mutato, nel nostro Paese, più ancora che in altri, le relazioni tra politica, istituzioni, mercato e società civile.
        Da un lato si riaffermava l'esigenza della tutela e della garanzia di alcuni valori e diritti economici individuali - la libertà d'impresa; la tutela del risparmio e del suo investimento - e ci si poneva quindi il problema di quale fosse l'assetto istituzionale più adatto ad assicurarli. La stessa questione si poneva per valori e diritti non economici quali il pluralismo informativo e il diritto alla riservatezza, riconosciuti di portata costituzionale.
        D'altra parte, la riconsiderazione delle modalità di intervento pubblico nell'economia conduceva a ritenere appropriati processi di apertura al mercato in numerosi settori in precedenza caratterizzati dal monopolio di un'impresa pubblica. Si trattava di definire regole e modalità di interazione tra le imprese che consentissero la transizione dei mercati verso la concorrenza.
        Infine, l'eliminazione dei vincoli nazionali all'investimento del risparmio poneva la questione di come strutturare la vigilanza nel settore finanziario, in modo da non ostacolarne il funzionamento e l'evoluzione concorrenziale, nel contempo tutelando efficacemente il risparmio.
        L'istituzione delle autorità indipendenti ha rappresentato una risposta in termini istituzionali ai tre tipi di esigenza. In primo luogo, in relazione all'esigenza di garantire alcuni diritti e valori fondamentali, le autorità indipendenti dal potere politico rappresentavano una modalità alternativa all'autorità giudiziaria quale strumento rapido e specialistico di risoluzione delle controversie. In secondo luogo, si riteneva che un orientamento più efficace ed efficiente della regolamentazione si potesse ottenere affidando questo compito all'Autorità indipendente. Infine, l'esigenza di una vigilanza più attenta alle caratteristiche del mercato induceva ad attribuire la responsabilità di vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione ad autorità la cui unica finalità fosse la tutela di quel valore.
        La caratteristica comune di quelle che vengono genericamente denominate "Autorità indipendenti" è la non dipendenza funzionale dal Governo, talché i loro atti di natura individuale o generale sono soggetti soltanto al sindacato della magistratura. La ratio di tale indipendenza è che i valori e i diritti tutelati - la libertà d'iniziativa, il risparmio, il diritto alla riservatezza, l'efficiente funzionamento del mercato dei pubblici servizi - non devono essere soggetti a quella mediazione tra interessi che è tipica dell'attività politica e dell'amministrazione che da questa dipende, al di là della garanzia dell'imparzialità dell'amministrazione nell'applicazione delle leggi nei confronti dei soggetti amministrati, pur prevista dall'articolo 97 della Costituzione. Da questo punto di vista l'istituzione di Autorità indipendenti dall'esecutivo rappresenta la ovvia conseguenza del passaggio da una cultura politico-istituzionale basata sull'intervento discrezionale ad una basata su regole, autogenerate dal mercato, o fissate nella legge.
        Tuttavia, va riconosciuto che il processo attraverso cui i nuovi organismi sono stati istituiti non ha avuto caratteristiche di organicità né, sempre, di coerenza. Il problema era emerso già nella scorsa legislatura, quando la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati decideva di svolgere un'indagine conoscitiva sulle Autorità indipendenti. Questa giungeva alla conclusione che si era verificata una "proliferazione" di questi organismi e che non sempre modalità organizzative, poteri e funzioni apparivano tra loro congruenti.
        La necessità di una riconsiderazione complessiva del sistema delle Autorità indipendenti era ribadita già nelle conclusioni di quella indagine, e non è quindi da stupirsi se il tema sia stato e sia ora riproposto con caratteri di urgenza. Se le Autorità rappresentano istituzioni utili ad un funzionamento del sistema economico e sociale più rispettoso dei diritti individuali, una sorta di giurisdizionalizzazione dell'azione amministrativa, e quindi un suo assoggettamento a canoni più rigorosi di tutela dei diritti, occorre però che siano precisamente definite le loro funzioni, siano ben chiari i limiti dei loro poteri, sia garantito che la loro organizzazione sia funzionale all'esercizio dei compiti loro attribuiti, e che esse operino con modalità trasparenti e proporzionalmente poco onerose per i soggetti nei confronti dei quali si esplica la loro azione.
        Il punto di partenza della presente proposta di legge è rappresentato appunto dalla corrispondenza tra le funzioni che ciascuno di questi organismi è chiamato a svolgere e le modalità organizzative, incluse quelle di nomina. Non si ritiene cioè che questi organismi possano essere tra di loro omologati solo per il fatto che la legge istitutiva ha stabilito che essi siano indipendenti dall'esecutivo nello svolgimento delle loro funzioni e nelle loro modalità organizzative. Si è invece ritenuto che l'indipendenza sia finalizzata al perseguimento di certe funzioni; e che in relazione ad esse il grado di indipendenza possa articolarsi diversamente.
        In particolare, si distingue tra Autorità che svolgono funzioni di garanzia, Autorità alle quali sono demandati compiti di regolazione, e Autorità di vigilanza e controllo.
        Per motivi analoghi a quelli che richiedono l'indipendenza dei giudici, anche l'esercizio delle funzioni di garanzia richiede la completa assenza di interferenze esterne. Pertanto, il requisito dell'indipendenza dagli indirizzi politici e quindi, a maggior ragione, dal Governo, è ovvio per le Autorità di garanzia.
        Naturalmente ciò implica anche che tali attività richiedono adeguate garanzie procedurali di trasparenza, partecipazione e contraddittorio, ed è essenziale un pieno ed efficace sindacato giurisdizionale sulle decisioni delle Autorità.
        Per quanto riguarda le attività di regolazione e di vigilanza, la tutela di valori quali l'efficienza e la concorrenzialità del mercato e la tutela del risparmio richiede che l'istituzione di regolazione o vigilanza sia "neutrale", dove la "neutralità" deve essere intesa come indifferenza rispetto agli altri interessi diversi da quelli che all'istituzione sono attinenti. E' questa esigenza che rende preferibile il ricorso alle Autorità indipendenti rispetto all'attribuzione del compito ad organismi inseriti nella pubblica amministrazione ministeriale, in quanto garantisce un'applicazione tecnica e trasparente di criteri predeterminati dalla legge al fine della tutela dei valori in causa.
        Tuttavia, una qualificazione è necessaria per le Autorità di regolazione. E' chiaro che poiché la loro attività si svolge in settori in trasformazione dal monopolio pubblico alla concorrenza, essa avviene in un contesto in cui l'intervento pubblico non è assente: Parlamento e Governo intervengono per governare e indirizzare i processi di privatizzazione e di liberalizzazione. In alcuni settori, quale quello energetico, il Governo interviene al fine di orientare il mercato verso interessi nazionali, quali il risparmio energetico, la tutela ambientale o la diversificazione delle fonti. Occorre allora che l'intervento dell'Autorità tenga conto degli indirizzi politici, sia pure di natura generale, espressi dal Governo oltre che, naturalmente, dal Parlamento. Vi è quindi l'esigenza di individuare meccanismi di raccordo, certo rispettosi dell'autonomia decisionale delle Autorità.
        La distinzione delle funzioni attribuite alle Autorità consente di articolare quindi l'astratto concetto di indipendenza in relazione alle specifiche caratteristiche di ciascuna, affrontando in particolare alcune delle questioni sollevate anche nella citata indagine conoscitiva: modalità di nomina, garanzie fondamentali, organizzazione.
        Per quanto riguarda le modalità di nomina, per le Autorità di garanzia pare essenziale che l'indipendenza si sostanzi in criteri che le sottraggano ad ogni influenza governativa, e che quindi abbiano a riferimento il Parlamento. Peraltro l'esperienza recente mostra che nomine da parte dell'Assemblea possono dare luogo a fenomeni di spartizione partitica: preferibile sembra quindi una formula basata sul ruolo di garanti delle istituzioni attribuita ai Presidenti delle Camere. Per le Autorità di regolazione e vigilanza le modalità di nomina potranno più giustamente essere assegnate al Governo, oltre che per le caratteristiche di competenza che devono naturalmente caratterizzare i componenti dell'Autorità, per la responsabilità che il Governo comunque mantiene per l'efficacia complessiva di queste funzioni, fatto comunque salvo un pregnante controllo sui requisiti da parte degli organi parlamentari.
        Per quanto riguarda le garanzie procedimentali, l'attività di questi organismi tocca diritti e valori fondamentali, ed è quindi cruciale che particolare attenzione sia prestata alla separazione tra attività istruttoria ed attività decisoria, mentre la tutela giurisdizionale deve essere piena. Diverso discorso può porsi per gli atti di natura generale, che hanno carattere di normazione secondaria, e per i quali può prevedersi un parere preventivo del Consiglio di Stato, e un iter accelerato di ricorso.
        Per quel che riguarda le modalità organizzative, occorre in ogni caso distinguere tra attività di indirizzo e controllo, affidata agli organi di vertice, e attività di gestione, affidata agli uffici e ai loro dirigenti. E in questo quadro sembra particolarmente auspicabile, a rimarcare questa articolazione, che al vertice della struttura amministrativa vi sia un segretario generale che del funzionamento degli uffici risponda all'Autorità stessa.
        L'applicazione di questi criteri al sistema delle Autorità come attualmente configurato rivela peraltro delle incongruenze, molte delle quali già notate dalla relazione conclusiva della citata indagine conoscitiva della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. Solo alcune Autorità svolgono una ben identificata funzione, sia essa di garanzia o di regolazione e/o di vigilanza e controllo. Altre (CONSOB, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Banca d'Italia) assommano in sé più funzioni: la CONSOB controlla, attraverso la sua attività regolamentare, la trasparenza del mercato borsistico, ma è anche Autorità di vigilanza per alcuni operatori finanziari; l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge attività di garante del pluralismo informativo, ma anche di regolazione tecnico-economica del settore delle comunicazioni; e infine la Banca d'Italia assomma le funzioni di rappresentante italiano del sistema della Banca centrale europea, di garante della concorrenza, di vigilanza del settore bancario.
        All'apparente incongruenza dell'attribuzione di funzioni corrispondono difformità nelle modalità di nomina, in quelle organizzative, in quelle procedimentali e nei poteri, nonché infine nelle stesse retribuzioni di componenti e dipendenti, pure chiamati a svolgere spesso funzioni tra di loro sostanzialmente analoghe.
        Vi sono poi due organismi denominati "Autorità", le cui funzioni appaiono in realtà di controllo, o addirittura di indirizzo, di attività tipiche della pubblica amministrazione, quali gli appalti o l'assetto informatico della pubblica amministrazione. E' dubbio che l'efficienza di questi controlli e di questi indirizzi sia potenziata dal fatto che centri di controllo si trovino al di fuori della pubblica amministrazione stessa.
        Al momento di riconsiderare funzioni e organizzazione dell'Autorità, si ritiene pertanto opportuno provvedere a risolvere alcune di queste situazioni.
        Nel mettere mano, peraltro, ad un riordino, si è ritenuto opportuno effettuare una riconsiderazione complessiva dell'operato delle Autorità e, in relazione ad istituti di questo tipo presenti in altri ordinamenti, delle tendenze in atto a livello internazionale.
        In particolare, a decorrere dall'inizio degli anni '70 i processi di integrazione e sviluppo dei mercati finanziari hanno accentuato la sostituibilità tra i diversi strumenti, esteso il campo di attività degli intermediari bancari e finanziari, e reso i prodotti finanziari sostituibili con almeno una parte dei prodotti offerti al pubblico dalle imprese assicurative. Ciò ha posto il problema di strutturare le istituzioni di vigilanza in modo da non ostacolare lo sviluppo del sistema finanziario, e d'altra parte di tener conto della posizione degli intermediari su tutti i mercati interessati. In diversi ordinamenti, inoltre, ciò ha indotto a ritenere che la vigilanza sugli intermediari possa essere più efficace, qualora non tratti separatamente le imprese dei singoli comparti, ma esamini complessivamente il loro intervento sui diversi mercati finanziari ed assicurativi. Ciò risponde sia ad esigenze di vigilanza, che di efficiente funzionamento del mercato. Infatti, fa in modo che la vigilanza, pur tenendo conto della peculiarità dei diversi strumenti e delle esigenze dei diversi operatori, si esplichi in maniera uniforme, così evitando differenziazioni tra operatori in attività sostanzialmente sostituibili.
        E' sulla base di queste considerazioni che in Gran Bretagna è stata creata la Financial Service Authority, che ha assunto le funzioni di vigilanza nei settori bancario, assicurativo e degli intermediari finanziari prima svolte dalla Banca d'Inghilterra e dalle altre istituzioni di vigilanza settoriale. Il Governo della Repubblica federale tedesca ha recentemente annunciato l'intenzione di istituire un analogo organismo. Nella stessa direzione si muovono progetti allo studio in altri Paesi europei.
        Questi progetti indicano sia l'opportunità, ai fini di una più efficiente vigilanza, di un accorpamento di funzioni attribuite ad istituzioni finora disperse, sia l'opportunità di distinguere funzionalmente tra l'istituzione volta a garantire la stabilità dei prezzi - la Banca Centrale - e istituzioni che supervedano invece la stabilità nel sistema finanziario. Intervento tanto più appropriato, quanto più la responsabilità della stabilità monetaria è portata ad un livello sovranazionale, come avviene nel sistema della Banca centrale europea.
        Nella proposta di legge all'esame è quindi previsto che le funzioni di vigilanza nei confronti di banche, assicurazioni, fondi pensione e promotori finanziari, attualmente suddivise tra diversi organismi, siano concentrate in un'unica Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari, restando attribuite le competenze di politica monetaria alla Banca d'Italia.
        In secondo luogo, si è ritenuto di risolvere l'incongruenza in precedenza rilevata, secondo la quale nel settore delle comunicazioni una stessa Autorità svolge sia funzioni di regolazione dei settori delle telecomunicazioni e delle comunicazioni, in analogia a quanto previsto in altri ordinamenti, e a quanto suggerito dalla convergenza tecnologica tra i due settori; sia attività di garanzia degli assetti proprietari e in relazione agli effetti sul pluralismo informativo, oltre che di controllo sul contenuto dei programmi. Si è pertanto proceduto ad attribuire le diverse funzioni a distinte Autorità.
        In terzo luogo, l'esperienza dei processi di liberalizzazione nei settori di pubblica utilità, in precedenza gestiti in condizioni di monopolio legale, mostra che esistono notevoli complementarietà tecnologiche e di mercato tra settori accomunati dall'essere caratterizzati da un'infrastruttura a rete, la cui gestione rappresenta il principale ostacolo all'assetto concorrenziale del mercato, come è testimoniato, d'altronde, dal recente sviluppo di imprese multi-utility. Se la regolamentazione deve naturalmente tenere conto delle diverse caratteristiche dei settori interessati, non vi è tuttavia dubbio che esistono anche notevoli complementarietà nel funzionamento di organi di regolamentazione preposti a supervedere servizi a rete che presentano problematiche spesso simili. La regolamentazione dell'uso delle reti, al fine di promuoverne l'utilizzazione concorrenziale, deve allora tenere conto delle diverse alternative possibili.
        Tutto ciò suggerisce di riconsiderare l'assetto della regolamentazione nel nostro Paese, attualmente strutturata su due organismi, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Non vi è dubbio che l'attività di queste istituzioni abbia consentito un efficace governo dei processi di liberalizzazione nei relativi settori. Tuttavia, alla luce dell'esperienza di questi anni, può essere riconsiderata la decisione di istituire Autorità di regolamentazione separate, anche sulla base dell'esempio di altri Paesi, in cui si assiste a processi di riaccorpamento di Autorità di regolazione. Pertanto, si è ritenuto di accorpare le funzioni di regolazione economica per il settore energetico e per quello delle comunicazioni in un'unica Autorità, a cui sono anche attribuite la competenze statali relativamente al settore delle acque. Al fine di agevolare lo svolgimento della sua attività, si è inoltre previsto che l'attività dell'Autorità possa essere articolata in commissioni, dedicate ai singoli settori.
        Si è ritenuto che l'evoluzione determinatasi in questi anni nella normativa e nella struttura del sistema bancario, e il suo orientamento ai criteri del mercato, non giustifichino un assetto separato della tutela della concorrenza per questo settore. Pertanto, la competenza della tutela della concorrenza anche nel settore bancario è ricondotta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
        La riconsiderazione di attribuzioni e modalità operative delle Autorità fornisce anche l'opportunità di esaminare in quali casi le finalità loro attribuite non siano in realtà tali da richiedere la sussistenza di quelle caratteristiche di indipendenza dal potere politico e dall'amministrazione che è invece necessaria per gli organismi di garanzia, di regolamentazione e di vigilanza.
        Nonostante la loro denominazione e le modalità di nomina e organizzative, infatti, le funzioni attribuite all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) e all'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici, non appaiono ricadere nella tassonomia delle funzioni per le quali appare utile o necessaria l'indipendenza dall'esecutivo. Esse non sono infatti indirizzate a garantire diritti individuali o a regolare comportamenti privati, o infine a vigilare su comportamenti di particolari soggetti; hanno invece il compito di indirizzare e controllare comportamenti della pubblica amministrazione.
        L'AIPA ha funzione di indirizzo e controllo nel settore dell'informatizzazione della pubblica amministrazione. Si tratta di un ruolo certamente di grande rilevanza e spessore tecnico. Si tratta però anche di una funzione tipicamente amministrativa, che per giunta richiede una continua interazione e diretta interlocuzione con i vari uffici della pubblica amministrazione, e in primo luogo con il Ministro per la funzione pubblica. Alle esigenze di autonomia organizzativa e funzionale l'istituzione potrà opportunamente fare fronte attraverso la sua trasformazione in Agenzia.
        L'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici svolge anch'essa funzioni di controlli circa le caratteristiche degli appalti delle pubbliche amministrazioni, svolgendo a tale fine funzioni di controllo e di indirizzo circa le caratteristiche dei bandi e le modalità di espletamento delle procedure. E' chiaro che anche questa funzione riguarda direttamente l'attività amministrativa e quindi può essere più efficientemente svolta in una situazione organizzativa che consenta una più diretta interazione con gli enti appaltanti. Pertanto questa attività pare più appropriatamente attribuibile a un'Agenzia facente capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        Sulla base delle precedenti considerazioni, la presente proposta di legge, all'articolo 1, procede in primo luogo al riconoscimento delle funzioni di garanzia, di regolazione e di vigilanza attribuite alle Autorità e del fatto che esse perseguono tali obiettivi in condizioni di indipendenza dal Governo e di autonomia organizzativa, funzionale, contabile e gestionale. Procede quindi ad identificare le diverse tipologie di Autorità al fine di consentire un omogeneo trattamento dei diversi organismi in relazione alle funzioni svolte.
        All'articolo 2 sono definite le Autorità di garanzia: si tratta della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sul diritto di sciopero; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; il Garante per la protezione dei dati personali. Alla luce del carattere "ibrido" dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con la legge n. 249 del 1997, la proposta di legge propone di attribuire le funzioni di garanzia attualmente esercitate dalla suddetta Autorità ad una costituenda Autorità per le garanzie nell'informazione, a cui sono trasferite le competenze già attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione alla tutela del pluralismo informativo.
        All'articolo 3 è istituita l'Autorità di regolazione dei servizi pubblici a rete, cui sono trasferiti i servizi già attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione alle sue competenze regolatorie. All'Autorità per la regolazione dei servizi pubblici a rete sono trasferite le funzioni statali di regolazione e controllo sui servizi idrici. Al fine di consentire l'ordinato trasferimento e accorpamento delle competenze, nonché modalità omogenee di organizzazione e svolgimento dell'attività, l'articolo 3 prevede altresì una delega al Governo perché emani entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.
        L'articolo 4 riguarda le Autorità di vigilanza e di controllo sugli intermediari finanziari e del mercato di borsa. Si tratta della CONSOB e della neo-istituita Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari. A quest'ultima sono trasferite le competenze in materia di vigilanza degli intermediari già attribuite alla Banca d'Italia, relativamente alle istituzioni bancarie; all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) per quel che riguarda le imprese assicurative; alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per quel che riguarda i fondi pensione; alla CONSOB per quel che riguarda i promotori finanziari. Al fine di garantire un ordinato trasferimento delle funzioni, e delle competenze necessarie per esercitarle, nonché l'appropriata struttura organizzativa, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo relativo all'organizzazione ed al funzionamento della nuova Autorità di vigilanza.
        L'articolo 5 prevede che le Autorità siano organi collegiali. Le Autorità di garanzia sono composte dal presidente e da quattro membri, di nomina parlamentare. Le funzioni di queste Autorità richiedono infatti che la procedura di nomina in nessun modo possa anche solo essere ritenuta inquinata da considerazioni partitiche o partitocratiche. Ciò ha condotto a confermare la procedura di nomina attualmente seguita per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i cui membri sono nominati d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente e i componenti dell'Autorità di regolazione dei servizi pubblici a rete, della CONSOB e dell'Autorità di vigilanza sugli intermediari finanziari sono invece di nomina governativa, anche in relazione alle specifiche competenze tecniche che essi devono rivestire: essi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri direttamente interessati all'attività degli organismi e quindi, rispettivamente, del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, e del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari e devono essere approvate con una maggioranza di due terzi. Il mandato per il presidente e i componenti di tutte le Autorità è fissato in cinque anni dalla nomina. Con il tempo, ciò dovrebbe consentire una relativa stabilità dei collegi ed evitare quindi il loro improvviso cambiamento, con esiti di discontinuità non utili ai mercati o ai soggetti che a loro rispondono. E' stata altresì prevista una disciplina transitoria che, attraverso il ricorso alle competenze degli attuali componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, consenta un più agevole avvio del funzionamento della nuova Autorità di regolazione dei servizi pubblici a rete e dell'Autorità per le garanzie nell'informazione.
        L'articolo 6 prevede che durante lo svolgimento del loro mandato i componenti dell'Autorità non possano esercitare attività professionali o di consulenza ovvero impieghi pubblici. Contiene altresì una previsione di incompatibilità per l'anno successivo alla cessazione dell'incarico. Tale previsione è sembrata opportuna al fine di consentire un lasso di tempo di "decantazione" tra l'attività svolta presso le Autorità e quella successiva. Tuttavia, non si è ritenuto appropriato estendere oltremodo tale termine, nella considerazione che ciò avrebbe potuto ridurre in maniera inopportuna l'ambito dei soggetti interessati a ricoprire la posizione dei componenti, di fatto confinandolo solo a professori universitari, magistrati e dipendenti pubblici.
        L'articolo 7 prevede che l'Autorità abbia un'autonomia organizzativa contabile ed amministrativa. Esso delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante le disposizioni fondamentali comuni alle Autorità, in materia di organizzazione, contabilità e trattamento giuridico ed economico del personale. In particolare, il decreto legislativo dovrà prevedere che l'organizzazione interna dell'Autorità si ispiri al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite al collegio, e funzioni di gestione attribuite agli uffici; e assicuri altresì che nell'esercizio delle funzioni di controllo e sanzionatorie vi sia separazione tra l'attività degli uffici e l'attività decisoria del collegio. Per tutte le Autorità è previsto che al funzionamento dei servizi e degli uffici sovraintenda un segretario generale nominato dall'Autorità su proposta del presidente. Il segretario generale resta in carica per sette anni, così da assicurare continuità all'amministrazione anche di fronte a cambiamenti del collegio. Al finanziamento dell'Autorità provvede un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ogni Autorità può avvalersi di un organico fissato nel decreto legislativo. Al fine di favorire l'arricchimento e l'integrazione delle professionalità delle diverse Autorità sono previste opportune forme di mobilità del personale tra le diverse Autorità.
        L'articolo 8 definisce le modalità secondo le quali le Autorità adottano gli atti regolamentari previsti dalle leggi istitutive. Essi sono adottati previo parere tecnicogiuridico del Consiglio di Stato e ad essi deve essere data opportuna pubblicità, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino dell'Autorità, nonché per via informatica.
        L'articolo 9 prevede che l'emanazione di atti regolamentari generali avvenga previo procedimento di consultazione di organismi che siano espressione degli operatori di settore, dei destinatari delle norme, nonché dei soggetti rappresentativi di interessi collettivi e diffusi, e che debba obbedire a precise modalità procedimentali.
        L'articolo 10 prevede che ai procedimenti volti all'emanazione di atti individuali si applichino i princìpi di trasparenza e di tutela del contraddittorio tipici della normativa sui procedimenti amministrativi. L'organizzazione dei procedimenti dovrà conformarsi al principio della separazione tra funzioni istruttorie e funzioni giudicanti. In relazione ai procedimenti istruttori a carattere individuale le Autorità avranno anche il potere di compiere ispezioni.
        L'articolo 11 prevede che le Autorità possano irrogare sanzioni amministrative, quando previste dalla legge istitutiva, e ne determina le modalità di irrogazione.
        L'articolo 12 prevede una delega al Governo affinché adotti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, norme volte ad assicurare una rapida ed efficiente definizione dei procedimenti giudiziari nelle materie di competenza delle Autorità. In particolare si prevede, in relazione alle controversie tra privati riguardanti l'applicazione delle disposizioni che riguardano i settori di competenza di ciascuna Autorità, l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione. Si prevede inoltre che il ricorso giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti delle Autorità di garanzia avvenga sempre attraverso i due gradi di giurisdizione, mentre nei confronti delle Autorità di regolazione e di vigilanza è previsto un unico grado di giurisdizione nel caso di provvedimenti che abbiano natura generale, per i quali sia stato richiesto il parere tecnico-giuridico del Consiglio di Stato.
        L'articolo 13 prevede che le Autorità presentino una relazione sull'attività svolta entro il 30 aprile di ogni anno e che possano collaborare con le Autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea.
        L'articolo 14 prevede una procedura attraverso la quale il Governo possa definire gli indirizzi generali nei settori di competenza dell'Autorità di regolazione, che vengono definiti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, mentre la medesima Autorità riferisce circa le modalità con le quali ha tenuto conto di tali indirizzi in occasione della relazione annuale.
        Infine, l'articolo 15 prevede la soppressione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e dell'ISVAP. Prevede inoltre che le attività svolte dall'AIPA e dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici siano trasferite a due Agenzie, che assumono le relative competenze, sottoposte alle funzioni di indirizzo e vigilanza del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Infine, allo scopo di consentire l'esercizio delle competenze in materia di concorrenza in tutti i settori da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è abrogato l'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, e successive modificazioni.




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